Conferenza dei dirigenti scolastici Clausole campione

Conferenza dei dirigenti scolastici. La conferenza dei dirigenti scolastici assume le decisioni relative alla realizzazione, alla gestione e alla rendicontazione della sperimentazione. Essa opera come conferenza di servizio ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica capofila indicata nell’art.3, con cadenza annuale. Essa può essere altresì richiesta da ogni altro dirigente scolastico che ne indichi espressamente il motivo.
Conferenza dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti si riuniscono periodicamente al fine di: - predisporre il monitoraggio delle attività previste dal presente accordo e apportarvi, se necessario, interventi correttivi; - adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all’attuazione delle attività; - adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti; - deliberare in merito all’adesione alla Rete di ulteriori Istituzioni scolastiche. La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico del CPIA Metropolitano. Essa è altresì convocata da ogni altro dirigente scolastico che ne indichi espressamente il motivo. Le determinazioni in materia di attività oggetto dell’accordo di rete sono adottate a maggioranza dai dirigenti scolastici le cui istituzioni scolastiche sono coinvolte dai progetti stessi.
Conferenza dei dirigenti scolastici. E’ costituita dai Dirigenti Scolastici dei CPIA o dal Vicario appositamente delegato dal DS ed è presieduta dal Dirigente Scolastico coordinatore di rete. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti aderenti si riuniscono periodicamente al fine di: a) determinare l’ammontare di un fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della “rete” e la ripartizione dello stesso fra i CPIA aderenti, individuando il CPIA cui affidare la gestione amministrativo contabile dello stesso e la necessaria attività di segreteria; b) individuare le attività che saranno oggetto dei progetti di cui all’art. 6 e pianificare le attività di progettazione; c) individuare il CPIA incaricato della progettazione di cui all’art. 6; d) approvare i progetti di cui all’art. 6;
Conferenza dei dirigenti scolastici. La conferenza dei dirigenti scolastici si riunisce almeno una volta l'anno ed è composta dai dirigenti scolastici degli Istituti che fanno parte della rete, o da loro delegati. La conferenza è presieduta dal dirigente dell'Istituto capofila o da un suo delegato. Le riunioni della conferenza dei dirigenti scolastici sono convocate con un preavviso di almeno 7 giorni dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente. Il presidente convoca la conferenza quando ne ravvisi la necessità o in ogni caso su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. In prima convocazione è richiesta, per la validità della seduta, la presenza di almeno la metà più uno dei membri; in seconda convocazione la seduta è valida con qualunque numero di partecipanti. Tutte le delibere della conferenza dei dirigenti scolastici sono approvate a maggioranza dei presenti. La conferenza dei dirigenti scolastici delibera in merito a: 1) approvazione del bilancio; 2) approvazione delle attività della rete; 3) ratifica dell'ammissione o recesso dei membri; 4) modifiche all'accordo di rete; 5) stipula di convenzioni con associazioni, enti locali, enti di ricerca, università, comitati, aziende, realtà territoriali; 6) creazione e nomina di comitati tecnico-scientifici a supporto di specifici progetti o aree progettuali, di cui possono anche far parte rappresentanti di associazioni, enti locali, enti di ricerca, università, comitati, aziende, realtà territoriali. La conferenza dei dirigenti elegge nuovi membri della giunta esecutiva in caso di decadenza di un membro in carica o comunque per situazioni particolari e motivate; inoltre la conferenza dei dirigenti può, qualora ne ravvisi la necessità, aumentare il numero dei membri della giunta esecutiva. Nel caso la conferenza dei dirigenti approvi modifiche all'accordo di rete, queste hanno decorrenza dall'anno scolastico successivo all'approvazione, e devono essere trasmesse dal presidente della conferenza a tutte le scuole della rete tempestivamente, in modo che le scuole possano eventualmente esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 14. La conferenza dei dirigenti non può approvare progetti che comportino obbligatoriamente perle scuole della rete maggiori oneri di quelli previsti dal presene accordo, se non attraverso una sua modifica, e quindi con le garanzie a tutela delle scuole che vogliano recedere dalla rete previste nel precedente comma.
Conferenza dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti aderenti si riuniscono periodicamente al fine di: a) determinare l’ammontare di un fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della “rete” e la ripartizione dello stesso fra i CPIA aderenti, individuando il CPIA cui affidare la gestione amministrativo contabile dello stesso e la necessaria attività di segreteria; b) individuare le attività che saranno oggetto dei progetti di cui all’art. 6 e pianificare le attività di progettazione; c) individuare il CPIA incaricato della progettazione di cui all’art. 6; d) approvare i progetti di cui all’art. 6;
Conferenza dei dirigenti scolastici a) La Conferenza dei dirigenti scolastici della Rete Ambito MB 0027 è l’organo responsabile: I. della programmazione e gestione complessive delle proprie attività per il raggiungimento delle relative finalità; II. della designazione di tutti gli altri organi di rete, di cui all’art. 6, nonché delle sostituzioni per decadenza o rinuncia dei relativi componenti; XXX.xxxx’eventuale individuazione di strutture funzionali ai progetti assunti (quali Comitati tecnici scientifici, audizioni, etc.);
Conferenza dei dirigenti scolastici. I Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti si riuniscono periodicamente in presenza o in videoconferenza almeno una volta ogni 3 mesi al fine dell'assolvimento degli impegni assunti. La Conferenza è convocata dal Dirigente Scolastico della Scuola Capofila che ne assume la presidenza; la funzione di Segretario della Rete e verbalizzante delle sedute è affidata al DSGA della Scuola capofila.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.