Common use of Confidenzialità Clause in Contracts

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso 17.1 Le informazioni scritte o Divulgazione orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per le Parti. Per tutta la durata sé e per il proprio personale a: − far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessocontratto; − non rendere note a terzi, la Parte Ricevente tratterrà sotto qualsiasi forma, le Informazioni; − restituire le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale all’altra Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; − conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; − astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in suo possessoqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ed inoltre le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto; 17.2 L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 3 (tre) anni o fino a garantire che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. 17.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la cancellazione e/o la distruzione di tutti previa autorizzazione dell’altra Parte. 17.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i file elettronici documenti e dei dati giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto. 17.5 Le Parti sono responsabili del danno che contengono Informazioni Riservatepotesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, fornendo a semplice richiesta meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionemigliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica, Accordo Di Collaborazione Scientifica

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione 13.1 L’Operatore Specialista si impegna a mantenere riservate e strettamente confidenziali le informazioni acquisite nell’ambito della propria attività e ad utilizzare dette informazioni esclusivamente per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto lo svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di Operatore Specialista e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessol’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti. Resta comunque salva la facoltà dell’Operatore Specialista di comunicare le predette informazioni, informando preventivamente, ove possibile, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenzialeSocietà, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Emittenti, nonché ad obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contrattolegge o regolamentari, o per rispondere ad eventuali richieste da parte di Borsa Italiana, di ogni altro ente di controllo, o di una autorità giudiziaria o amministrativa. Salvi i quali sono comunque tenuti casi in cui sia espressamente vietato, l’Operatore Specialista si impegna a garantirne dare, ove ragionevolmente possibile, preventiva comunicazione scritta alla Società. 13.2 La Società si impegna a non pubblicare e, comunque, a non predisporre la protezione contro pubblicazione ovvero a non comunicare a terzi nessun documento, dichiarazione, o altre informazioni che si riferiscano all’Operatore Specialista o ad ogni altra Persona Rilevante o che siano state prodotte dall’Operatore Specialista o da ogni altra Persona Rilevante, fatti salvi i casi in cui la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso pubblicazione o la comunicazione siano richieste dal Regolamento Emittenti o dalle applicabili disposizioni di quanto richiesto dal presente Contrattolegge e regolamento, ovvero vi sia una richiesta da parte di Borsa Italiana, di ogni altro ente di controllo, o di una autorità giudiziaria o amministrativa. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale Qualora l’obbligo di comunicazione o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso pubblicazione sussista, la Società, prima di procedere alla comunicazione o alla divulgazione pubblicazione, dovrà, ove possibile, dare comunicazione scritta all’Operatore Specialista. 13.3 La Società riconosce che, nello svolgimento dell’incarico, all’Operatore Specialista non potrà essere richiesto né di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna comunicare alla, né di far uso a beneficio della, Società di ogni informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente nota all’Operatore Specialista che: (A) appartiene a, o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parteè riservata ad, un altro cliente; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente appartiene a, o è tenuta a cancellareriservata a, distruggere una Persona Rilevante; o (C) appartiene, su richiesta della Parte Concedenteo è riservata, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione all’Operatore Specialista e riguarda altre attività e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezioneservizi dallo stesso prestati.

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Samples: Proposal Agreement

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso 15.1 Le informazioni scritte o Divulgazione orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per le Parti. Per tutta la durata sé e per il proprio personale a: - far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà contratto; - restituire le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale all’altra Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in suo possessoqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ed inoltre le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto; 15.2 L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) 5 anni o fino a garantire che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. 15.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la cancellazione e/o la distruzione di tutti previa autorizzazione dell’altra Parte. 15.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i file elettronici documenti e dei dati giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto. 15.5 Le Parti sono responsabili del danno che contengono Informazioni Riservatepotesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, fornendo a semplice richiesta meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionemigliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Research and Development

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte o Divulgazione orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessoil proprio personale a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terzi, la Parte Ricevente tratterrà sotto qualsiasi forma, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere oall’altra parte, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente medesima; • conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in suo possessoqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ed inoltre a garantire le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta previa autorizzazione della Parte Concedente specifica certificazione Descrivente. Le Parti sono responsabili del danno che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente sezionearticolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Protocollo Di Intesa

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione 10.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le Parti. Per tutta informazioni riservate che le stesse si scambieranno durante la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la distruzione legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono. 10.2 Ai fini del presente Accordo sono considerate Informazioni Riservate tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l’ausilio di terzi) che una Parte e/o, per suo conto, qualunque suo amministratore, dirigente, dipendente, inclusi i file elettronici suoi consulenti e subcontraenti, - come anche le società facenti parte del gruppo Enel i loro amministratori, dirigenti e dipendenti - (di seguito, collettivamente, i Rappresentanti) comunicherà, verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra maniera alle altre Parti e/o a Rappresentanti delle stesse. Si considerano società facenti parte del gruppo Enel le sue controllate e/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, finché il controllo dura. A tal fine il termine "controllo" (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano) significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere della società controllante di dirigere o causare la direzione di gestione o politiche della società controllata (sia attraverso il possesso di titoli, partnership o altre quote di partecipazione, per contratto o in altro modo), fermo che, in ogni caso, qualsiasi società che possieda o detenga, direttamente o indirettamente, oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o dei dati che contengono Informazioni Riservatetitoli di voto in assemblea, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento o di quanto previsto nella altri diritti di partecipazione di qualsiasi altra società si riterrà controllare tale società. 10.3 L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente sezioneAccordo e/o dei progetti eventualmente intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti. 10.4 Gli obblighi previsti nel presente articolo rimangono in vigore per cinque (5) anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

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Samples: Accordo Di Programma

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Le parti convengono di adottare misure appropriate tese a garantire la confidenzialità dei dati, dei documenti o Divulgazione di altri materiali dichiarati confidenziali per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto Accordo. Questo obbligo persiste dopo la risoluzione dell’Accordo («informazioni confidenziali»). Xxxxxxxx parte ricevente informazioni confidenziali («ricevente») ha anche l’obbligo di: – non utilizzare le informazioni confidenziali in un modo diverso dallo scopo per cui sono state diffuse; – non trasmettere informazioni confidenziali a terzi senza previo consenso scritto della parte che le ha diffuse; – garantire che la diffusione di informazioni confidenziali da parte di un rice- vente avvenga in base a un rigoroso principio «need-to-know»; e – restituire alla parte informante, su sua richiesta, tutte le informazioni confi- denziali fornite al ricevente o acquisite da quest’ultimo, comprese tutte le copie delle stesse, e di cancellare tutte le informazioni archiviate in un for- mato leggibile da un elaboratore. Se necessario all’adempimento di obblighi correnti, il ricevente può tuttavia conservare una copia a fini di archivia- zione. Qualora le informazioni confidenziali siano state comunicate oralmente, il loro carattere confidenziale deve essere confermato dalla parte informante per almeno un scritto entro dieci (110) anno giorni dalla conclusione dello stessocomunicazione. Il ricevente è responsabile dell’adempimento dei suddetti obblighi da parte dei suoi collaboratori e garantisce che essi vi si attengano, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenzialenei limiti delle possibilità legali, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi durante e dopo il compimento del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello Accordo e/o dopo il termine del loro impiego. Gli obblighi di cura nella protezione delle Informazioni Riservate confidenzialità vengono meno se: – le informazioni confidenziali divengono pubblicamente accessibili in altro modo che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere attraverso un’infrazione agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali confidenzialità; – la parte informante comunica successivamente al ricevente che le informa- xxxxx confidenziali non sono comunque tenuti più confidenziali; – le informazioni confidenziali sono successivamente comunicate al ricevente senza obblighi di confidenzialità da una parte terza che ne è in lecito posses- so e non sottostà a garantirne obblighi di confidenzialità; – la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/diffusione o la distruzione comunicazione delle informazioni confidenziali è richiesta dal diritto nazionale di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservateuna delle parti. 57 GU L 391, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.30.12.2006, pag. 1

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Samples: Accordo

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Il Centro Partecipante si impegna ad osservare e a fare osservare allo Sperimentatore Responsabile Locale dello Studio, agli Sperimentatori partecipanti e agli ulteriori propri dipendenti coinvolti nello Studio, durante l'esecuzione dello Studio e successivamente alla sua conclusione, il segreto rispetto a fatti, informazioni, cognizioni, dati e documenti (qui di seguito "Informazioni") di cui vengano direttamente a conoscenza o Divulgazione per le Partiche vengano comunicati dal Promotore in relazione all'esecuzione dello Studio e al presente Accordo, non divulgando tali Informazioni a terzi finché non saranno rese di pubblico dominio dal Promotore. Per tutta la durata Il Centro Partecipante, lo Sperimentatore Responsabile Locale, gli Sperimentatori partecipanti e gli altri dipendenti del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà Centro coinvolti nello Studio sono tenuti altresì a non utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza comunicate dal Promotore per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario scopi diversi da quelli per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione state fornite, ma ad impiegarle ai fini esclusivi della Sperimentazione. Tale obbligo di riservatezza non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare riguarda le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione comunicazione da parte del Promotore fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione in possesso del Centro Partecipante e ciò risulta dalla documentazione in possesso sia dimostrabile, divenissero di tale Parte; pubblico dominio non per colpa di quest’ultimo o fossero rivelate al Centro Partecipante da una terza parte non vincolata da obblighi di segretezza. Le Parti riconoscono che la le informazioni riservate e confidenziali fornite all'altra Parte Concedente confermi per iscritto l'esecuzione dello Studio sono di essere libera proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. In caso di specifica richiesta da tali restrizioni. Al momento della conclusione parte del presente Contratto la titolare, ciascuna Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate riservate e confidenziali ricevute. Le Parti sono tenute a conservare le Informazioni riservate e confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze. Le Parti non possono riprodurre in suo possessoalcun modo o attraverso alcun mezzo le Informazioni riservate e confidenziali. Ai fini del presente Accordo, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione le Parti considerano le informazioni comunicate dal promotore ai fini del presente studio riservate e confidenziale, fino alla conclusione dello Studio e per un periodo ulteriore di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione5 (cinque) anni.

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Samples: Research and Development

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all’Ordine e a Intervet, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o Divulgazione di cui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (“Informazioni Riservate”). Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all’Ordine. Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le PartiInformazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da Intervet. Per In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a Intervet tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del presente Contratto rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa. 14) Privacy Le parti tratteranno i dati personali, anche di terzi, raccolti nel corso dei rapporti oggetto delle presenti Condizioni in qualità di autonomo titolare del trattamento e per almeno un in accordo con il Regolamento UE 2016/679 noto anche come “General data Protection Regulation” o “GDPR” e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate“Codice Privacy”). Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo delle parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE e del Codice Privacy anche con riguardo ai propri dipendentiprofili della sicurezza del trattamento. Intervetpotrà condividere i dati personali acquisiti nel corso dei rapporti oggetto delle Condizioni all'interno del proprio gruppo (società collegate, agenti controllate e/o subappaltatori nei limiti che ne detengono il controllo), e, in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli particolare, con la capogruppo negli USA (Merck & Co. Inc., Rahway, NJ USA), nel rispetto degli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne legge. Il Fornitore si assume sin d’ora la protezione contro la divulgazione non autorizzata piena responsabilità in modo non meno rigoroso caso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione eventuali azioni e richieste di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto risarcimento da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione di terzi per violazione delle norme del Regolamento UE e ciò risulta dalla documentazione del Codice Privacy commesse in possesso relazione ai dati personali acquisiti e trattati nel corso dei rapporti regolati dalle Condizioni. Il Fornitore manleverà quindi Intervet per ogni costo, spesa o altra perdita economica causati da azioni degli utenti o dei terzi nei suoi confronti per fatto e colpa del Fornitore. 15) Diritto d’ispezione Intervet ha il diritto di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellareispezionare, distruggere verificare e/o, su richiesta specifica, ricevere copia della Parte Concedentedocumentazione contabile del Fornitore connessa direttamente con le attività oggetto dell’Ordine come, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte ad esempio, fatture ricevute da subappaltatori o pagamenti effettuati a favore di terze parti, documentazione di spese fatturate a Intervet, così come ogni altra fonte documentale idonea a motivare le Informazioni Riservate partite economiche scaturenti dai medesimi rapporti. Il personale o i consulenti di Intervet con il supporto di personale del Fornitore, potranno svolgere ispezioni e verifiche presso quest'ultima o nel luogo ove sono custoditi i documenti contabili, in suo possessoqualsiasi momento nei giorni lavorativi, ed inoltre a garantire la cancellazione condizione che sia stato reso sufficiente preavviso. In caso di richiesta di invio di documenti contabili gli stessi dovranno essere forniti entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni. Il diritto di ispezione e verifica di cui al presente articolo, potrà essere esercitato fino a 5 (cinque) anni dal termine dell’esecuzione dell'Ordine. 16) Comunicazioni Qualsiasi comunicazione dovrà essere resa per iscritto all'indirizzo e all'attenzione delle persone di volta involta indicate dalle parti nell'Ordine e si considererà regolarmente e validamente effettuata se inviata tramite raccomandata a.r. o PEC. In The Supplier undertakes to treat it as strictly confidential and not to disclose the Confidential Information as well as to use it exclusively for the purposes referred to in the Order. The Supplier also undertakes to: (a) take all necessary measures to prevent the Confidential Information from becoming known to third parties; (b) limit the communication of Confidential Information only to employees, assistants, collaborators, consultants or other persons in charge who have an effective need to know them for the execution of the Order; (c) not to make the Confidential Information public or accessible unless expressly permitted in writing by Intervet. In the event of termination, for any reason, of the relationship established with the Order, the Supplier shall return all documents containing Confidential Information to Intervet. The obligations referred to in this article will bind the Supplier, also for the work of its employees, assistants, collaborators, consultants or other persons in charge, for the entire duration of the relationship established with the Order and after its termination for any reason. 14) Privacy The parties will process the personal data, including those of third parties, collected during the relations subject to these Conditions as an independent data controller and in agreement with EU Regulation 2016/679 also known as "General data Protection Regulation" or "GDPR" and of Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments / additions ("Privacy Code"). Each of the parties undertakes to treat the data fairly and correctly, for purposes strictly connected with the execution of the Order and to protect their confidentiality, in compliance with the provisions of the EU Regulation and the Privacy Code, also with regard to the security profiles of the treatment. Intervet may share personal data acquired during the relationships subject to the Conditions within its group (associated, controlled and / or controlling companies), and, in particular, with the parent company in the USA (Merck & Co. Inc., Rahway, NJ USA), in compliance with legal obligations. The Supplier assumes full responsibility in the event of any actions and requests for compensation from third parties for breach of the provisions of the EU Regulation and of the Privacy Code committed in relation to the personal data acquired and processed during the relations regulated by the Conditions. The Supplier will therefore relieve Intervet from any cost, expense or other economic loss caused by actions of users or third parties against him due to the Supplier's fault. 15) Right of inspection Intervet has the right to inspect, verify and / or, upon specific request, receive a copy of the Supplier's accounting documentation connected directly with the activities covered by the Order such as, for example, invoices received from subcontractors or payments made to third parties, documentation of expenses invoiced to Intervet, as well as any other documentary source suitable to motivate the economic items arising from the same reports. Intervet personnel or consultants with the support of Supplier personnel may carry out inspections and checks at the latter or at the place where the accounting documents are kept, at any time on working days, provided that sufficient notice has been given. In case of request to send accounting documents they must be provided within a maximum time of 3 (three) days. The right of inspection and verification referred to in this article may be exercised up to 5 (five) years from the end of the execution of the Order. 16) Communications Any communication must be made in writing to the address and to the attention of the persons from time to time indicated by the parties in the Order and will be considered regularly and validly carried out if sent by registered letter or certified e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate-mail. In the case of communications sent via non-certified e-mail, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.fax or other means of communication, they will be considered regularly carried out when the recipient expressly acknowledges in writing that they have received them. 17) Advertising The Supplier shall not (i) use the name or any other distinctive sign of Intervet in any

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Samples: General Conditions of Purchase

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Si definiscono “Informazioni Confidenziali” tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da UNIPD o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata da IZSVe (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) a IZSVe o UNIPD (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente Contratto e Accordo, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessoiscritto, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente oralmente o in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente Contratto Accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e utilizzerà almeno lo stesso livello garantiscono l’adozione di cura nella protezione tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere informazioni confidenziali. In nessun caso le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Riservate solo ai Confidenziali ricevute se non a quei propri dipendentiimpiegati, agenti dirigenti e/o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere collaboratori e/o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi borsisti che abbiano un’effettiva necessità di tale Parte ai sensi conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente ContrattoAccordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute. Tale dovere di riservatezza vincolerà le Parti anche per i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata tre anni successivi alla conclusione delle attività, poste in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal essere in esecuzione del presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare Accordo, sempreché le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di diventino parte del dominio pubblico senza violazione del presente Contratto colpa delle Parti. Resta intesto che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che: a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente; che ; b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione fossero già note alla da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione; c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza; d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso di tale Partedella Parte Ricevente; e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; o che in tal caso la Parte Concedente confermi destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto limitare il più possibile la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionediffusione.

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Samples: Accordo Di Partenariato

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 10, le Parti si impegnano, per le Parti. Per tutta la durata dell’Accordo e/o delle future ed eventuali Convenzioni e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso e/o di tali Convenzioni, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall’Accordo. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di trasmissione verbale. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni dell’Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: a. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell’Accordo; b. è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza; c. è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente. Per le finalità del presente Contratto comma, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono ad una Parte. Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessoriservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, la divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte Ricevente tratterrà che riceve le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno Confidenziali deve usare lo stesso livello grado di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni RiservateConfidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto Le Parti dichiarano espressamente di essere libera da tali restrizioniinformate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione dell’Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione materia di tutti i file elettronici e dei protezione di dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionepersonali”).

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Samples: Accordo Quadro

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso 1. Le informazioni scritte o Divulgazione orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna per le Parti. Per tutta la durata sé e per il proprio personale a: - far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessoaccordo; - non rendere note a terzi, la Parte Ricevente tratterrà sotto qualsiasi forma, le Informazioni; - restituire le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale all’altra Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo; - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in suo possessoqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ed inoltre le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo. 2. L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine dell’accordo e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a garantire che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. 3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la cancellazione e/o previa autorizzazione dell’altra Parte. 4. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la distruzione rintracciabilità, per un periodo di tutti tempo concordato e comunque non eccedente i file elettronici e dei dati 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell’accordo. 5. Le Parti sono civilmente responsabili del danno che contengono Informazioni Riservatepossa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, fornendo a semplice richiesta salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l’uso della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionemigliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Regolamento Di Accesso

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Le Parti s’impegnano per sé, per il proprio personale a conservare la più assoluta riservatezza rispetto ai dati e a qualsiasi altra informazione di cui abbiano avuto conoscenza durante il periodo di validità dell’Accordo. Ai fini del presente capitolato, sono considerate “Informazioni Confidenziali” tutti i dati e le informazioni delle altre Parti di cui ciascuna Parte abbia avuto conoscenza in connessione con la conclusione o Divulgazione l’esecuzione del servizio di che trattasi, fatta eccezione per le quelle che divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni od omissioni delle Parti o per i quali ciascuna Parte sia stata espressamente autorizzata a cui l’informazione o il dato appartiene, a rivelarne il contenuto. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, possono avere conoscenza di informazioni confidenziali delle altre Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate Ciascuna di esse non potrà comunicare a terzi né disporre in alcun modo di tali informazioni senza il preventivo consenso scritto della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservatea cui l’informazione appartiene. Ciascuna Parte potrà divulgare userà nei confronti delle informazioni riservate delle altre un grado elevato di cura e protezione, al pari, quantomeno, a quello che essa usa per le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi proprie informazioni riservate di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contrattotipo simile. Ciascuna Parte può divulgare s’impegna a restituire o distruggere le Informazioni Riservate dell’altra Parte informazioni riservate delle altre Parti al termine dell’accordo e comunque in qualsiasi procedimento legale momento in cui la Parte a cui l’informazione o se richiesto da un’autorità il dato appartiene, ne faccia richiesta. Fatto salvo quanto previsto in precedenza, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di riservatezza per le informazioni che debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dall’Autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabilegiudiziaria. Tali restrizioni all’uso o In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui alla divulgazione normativa nazionale e comunitaria sopra menzionata, l’Istituto ha facoltà di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute dichiarare risolto di dominio pubblico senza violazione diritto il contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. Il Fornitore deve, altresì, produrre una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR su tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del servizio del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso capitolato ed una dichiarazione delle misure di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellaresicurezza fisiche, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, tecniche ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezioneorganizzative.

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Samples: Service Agreement

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata 13.1 Nel periodo di Durata del presente Contratto e per almeno unun periodo di 2 anni dalla sua scadenza o cessazione, per qualsiasi ragione, le Parti manterranno strettamente riservati – e garantiscono ex art. 1381 cod. civ. che i propri soci, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo, nonché le proprie eventuali controllate o collegate e/o ogni altro terzo ad esse eventualmente ricollegabile manterranno strettamente riservati – tutte le informazioni e la documentazione fornita. (1) anno dalla conclusione dello stesso13.2 Con particolare riferimento al Materiale, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente Parti concordano e si impegnano, anche ex art. 1381 cod. civ. per i propri soci, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo, nonché per le proprie eventuali controllate o collegate e/o per ogni altro terzo ad esse eventualmente ricollegabile, a che l’obbligo di riservatezza perduri, a tempo indeterminato, anche in via confidenzialecaso di cessazione, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi per qualsivoglia causa, del presente Contratto. 13.3 Le Parti si impegnano – per sé e, anche ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello per gli effetti di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza cui all’art. 1381 cod. civ., per proteggere i propri dirigenti, dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo, nonché per le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti eventuali controllate o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere collegate e/o esercitare i diritti terzi ad esse comunque ricollegabili – a non fare uso del Materiale e/o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi della documentazione fornita e/o delle informazioni a qualsiasi titolo ricevute nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, se non per i quali sono comunque tenuti fini delle attività oggetto del presente Contratto, e a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso renderli noti a terzi senza il consenso scritto dell’altra Parte, fatta eccezione per: (i) quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell’autorità giudiziaria o per disposizioni delle autorità di vigilanza; (ii) quelle informazioni e/o quei documenti che siano o divengano di pubblico dominio senza alcuna violazione degli impegni qui previsti; (iii) quelle informazioni e/o quei documenti da rendere noti al proprio personale per l’esecuzione di quanto richiesto previsto dal presente Contratto e/o per farlo valere, previa sottoscrizione da parte di questi ultimi di idonea clausola di confidenzialità di cui al punto successivo. 13.4 Al fine di rendere effettivo il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il Licenziatario ed il Committente si impegnano a far sottoscrivere ai terzi appositi accordi riproducenti gli impegni di riservatezza e di divieto d’uso di cui al presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.Detti

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Samples: Sub License Agreement

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso Le informazioni scritte o Divulgazione orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per le Parti. Per tutta la durata sé e per il proprio personale a: far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stessocontratto; non rendere note a terzi, la Parte Ricevente tratterrà sotto qualsiasi forma, le Informazioni; restituire le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale all’altra Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in suo possessoqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ed inoltre le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto; L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque)1 anni o fino a garantire che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la cancellazione e/o previa autorizzazione dell’altra Parte. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la distruzione rintracciabilità, per un periodo di tutti tempo concordato e comunque non eccedente i file elettronici e dei dati 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto. Le Parti sono responsabili del danno che contengono Informazioni Riservatepotesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, fornendo a semplice richiesta meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionemigliore diligenza in rapporto alle circostanze.

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Samples: Contratto Di Ricerca Commissionata

Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata Durante il periodo di validità del presente Contratto e per almeno un tre (13) anno dalla conclusione dello stessoanni dopo la sua scadenza, la Parte Ricevente tratterrà le parte ricevente si impegna a: (a) mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno divulgante con lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate attenzione che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare Riservate e, in nessun caso, con un livello di attenzione inferiore a quello ragionevole; (b) utilizzare le Informazioni Riservate solo ai propri per adempiere alle proprie obbligazioni sancite dal Contratto; (c) non divulgare o rendere disponibili le Informazioni Riservate della parte divulgante a nessun dipendente o ad altri terzi senza il previo consenso scritto di suddetta parte, ad eccezione di un numero limitato di suoi dipendenti, agenti consulenti, subappaltatori e consulenti legali che abbiano la necessità di conoscere le Informazioni Riservate della parte divulgante al fine di adempiere alle proprie obbligazioni sancite dal presente Contratto; e (d) ottemperare prontamente a qualsiasi richiesta scritta della parte divulgante di distruggere o subappaltatori nei limiti restituire qualunque Informazione Riservata di suddetta parte (e tutte le copie, le sintesi e gli estratti di tali Informazioni Riservate) che si trovino sotto il controllo o in possesso della parte ricevente. In deroga a quanto sopra: (i) la parte ricevente può conservare copie delle Informazioni Riservate nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ottemperare alle leggi o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi alle normative applicabili e in conformità alle policy interne di tale Parte ai sensi del conservazione dei documenti e di backup, a condizione che tali copie siano mantenute riservate in conformità alla presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso clausola; e (ii) l’obbligo di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le riservatezza delle parti relativo alle Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di che costituiscono un segreto commerciale continuerà fino a quando tali Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezionesaranno più considerate un segreto commerciale.

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Samples: Subscription Services Agreement