Common use of Conflitti di interesse Clause in Contracts

Conflitti di interesse. 4.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienti. 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Fascicolo Informativo

Conflitti di interesse. 4.1 9.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali serviziaccessori. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che gestire tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienticonflitti. 4.2 9.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitorei clienti, prima di agire per suo loro conto, della natura generale e/o delle fonti del conflitto nonché di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi connessiche si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, affinché il medesimo possa assumere in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto in cui le situazioni insorgono i conflitti di conflitto si manifestanointeresse. 4.3 9.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga svolgano la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva ricevano o possa possano ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 4.4 9.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Fascicolo Informativo

Conflitti di interesse. 4.1 Fatte salve le politiche di investimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il Gestore degli investimenti è essenzialmente responsabile della selezione e dell’implementazione degli Investimenti di ciascun Fondo (ivi comprese, se applicabile, le operazioni in valuta estera) e dell’assegnazione delle commissioni di intermediazione. La Banca si Società non è dotata obbligata a trattare con un broker o un gruppo di apposite procedure per identificare broker specifico nell’esecuzione delle operazioni relative a un Fondo e prevenire sceglierà i broker in grado di fornire, nel complesso, il miglior servizio alla Società. Tali operazioni potranno essere effettuate tramite affiliate della Società di Gestione o gestire i del Gestore degli investimenti, sempre a condizione che tali affiliate effettuino le operazioni in conformità alle disposizioni di cui sotto relative alle operazioni perfezionate con una Persona collegata. In considerazione della vastità delle operazioni che gli Amministratori, la Società di Gestione, il Gestore degli investimenti, l’Agente Amministrativo e il Depositario e (ove applicabile) le rispettive holding, controllate e affiliate (ognuna una “Parte Interessata”) hanno effettuato o potranno effettuare, è possibile che vengano a crearsi conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla BancaFatte salve le seguenti disposizioni, le circostanze che generano Parti Interessate possono effettuare operazioni soggette a conflitti d’interesse e non saranno (fatto salvo quanto stabilito in appresso) tenute responsabili per eventuali profitti, commissioni o potrebbero generare altre remunerazioni da essi derivanti. Qualora sorga un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca interessi, gli Amministratori si impegneranno, per quanto ragionevolmente a loro possibile, al fine di evitare assicurare che tali esso venga risolto equamente e che le opportunità di investimento siano ripartite in maniera giusta ed equa. Potrebbero insorgere i seguenti conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno interesse: (i) una Parte Interessata può acquistare o più clienti. 4.2 Qualora le misure adottate vendere qualsivoglia Investimento nonostante il fatto che lo stesso investimento, o un investimento analogo, sia detenuto dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire Società o per suo conto, o sia in altro modo correlato alla Società; (ii) una Parte Interessata può acquistare, detenere o vendere degli Investimenti anche se tali Investimenti sono stati acquistati o venduti dalla Società, o per suo conto, nell’ambito di un’operazione effettuata dalla Società in cui era implicata la Parte Interessata, purché l’acquisizione di tali Investimenti da parte della natura Parte Interessata venga effettuata alle normali condizioni commerciali e nell’ambito di trattative a condizioni di mercato, e a condizione che l’acquisto degli Investimenti detenuti dalla Società avvenga alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili, tenuto conto degli interessi dell’Azionista; (iii) taluni Amministratori sono connessi o potrebbero essere connessi in futuro con la Società di Gestione, il Gestore degli investimenti e le sue affiliate. Tuttavia, nella loro qualità di Amministratori, agiranno come soggetti aventi mansioni fiduciarie indipendenti e non saranno soggetti al controllo del Gestore degli investimenti. Al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, gli Amministratori non saranno tenuti a rendere conto alla Società di conflitti derivanti, ad esempio, da remunerazioni ricevute in qualità di amministratori o dipendenti della Società di Gestione o del Gestore degli investimenti; (iv) laddove la Società investa in un qualsiasi altro organismo di investimento collettivo gestito da un membro di Invesco Limited (un “organismo collegato”) non le saranno addebitate commissioni iniziali né di rimborso. Per quanto riguarda la commissione di gestione spettante alla Società di Gestione e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessial Gestore degli investimenti in relazione agli investimenti effettuati dalla Società nell’organismo collegato (a) vi si potrà rinunciare se la commissione di gestione pagata dalla Società alla Società di Gestione e/o al Gestore degli investimenti sia inferiore alla commissione di gestione dell’organismo collegato oppure (b) qualora la commissione di gestione pagata dalla Società alla Società di Gestione e/o al Gestore degli investimenti sia più elevata, affinché la Società e la Società di Gestione e/o il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui Gestore degli investimenti addebiteranno solamente la differenza fra le situazioni di conflitto si manifestanodue commissioni. 4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa (v) la Società può acquistare o detenere un investimento il cui emittente sia una Parte Interessata o di cui al comma precedenteuna Parte Interessata sia consulente o funzionario di banca. Inoltre, la Banca verifica seSocietà di Gestione, il Depositario, eventuali delegati o sotto-delegati della Società di Gestione o del Depositario (ad eccezione di sotto-depositari non appartenenti al gruppo nominati dal Depositario) e qualsiasi consociata o società appartenente al gruppo delle entità summenzionate (ciascuna delle quali si configura come “Soggetto collegato”) possono di volta in volta negoziare con la Società in qualità di principale o agente a patto che le suddette operazioni siano effettuate a condizioni concorrenziali e nel migliore interesse dell’Azionista. Le operazioni effettuate con un Soggetto collegato per conto della Società sono consentite esclusivamente laddove sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: A. Il valore dell’operazione è certificato da un soggetto ritenuto indipendente e competente dal Depositario (o dagli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata); oppure B. L’operazione viene eseguita alle migliori condizioni in una Borsa regolamentata in conformità alle regole della stessa; oppure C. Qualora i punti (A) o (B) non siano applicabili, l’operazione viene effettuata a condizioni che, a seguito della prestazione parere del Depositario (o degli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) sono conformi al principio dell’esecuzione a condizioni concorrenziali e nel miglior interesse dell’Azionista alla data dell’operazione. Il Depositario (o gli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) deve documentare la conformità ai precedenti paragrafi A, B o C. In caso di servizioperazioni effettuate ai sensi del suindicato paragrafo C, essa il Depositario (o un soggetto avente con essa un legame gli Amministratori se all’operazione partecipano il Depositario o una sua collegata) deve documentare i motivi per i quali ritiene che l’operazione sia stata effettuata in conformità ai principi di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale serviziocui sopra. 4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Prospectus

Conflitti di interesse. 4.1 1. La Banca si è dotata ha identificato, alla luce di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire quanto prescritto dalla vigente normativa di settore, i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, interesse che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi Servizi di investimento Investimento prestati dalla – tra la Banca stessa ed il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, le circostanze e gestisce tali conflitti in modo da evitare che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2. Una descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di uno o più clienti;conflitti di interesse è contenuta nell’ ”Informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” riportata nell’allegato “B” del “Documento Informativo” consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto al Cliente il quale può chiedere maggiori dettagli. b) definiscono le procedure seguite e 3. L’informativa di cui al comma 2 che precede riporta l’evidenziazione delle situazioni conflittuali; eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno rese note dalla Banca al Cliente. 4. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienti. 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo ai sensi dei precedenti commi non fossero siano sufficienti per assicurare, assicurare con ragionevole certezza, certezza che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitorelo informa, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti generale del conflitto nonché di interesse e delle misure adottate sue fonti e dei rischi connessi alla situazione di conflitto e delle azioni intraprese dalla Banca per mitigare i rischi connessiattenuarli, affinché il medesimo quest’ultimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestatiinformata. Tali informazioni saranno rese su supporto durevole. In ipotesi di ordini impartiti telefonicamente, tenuto a seconda del Servizio di Investimento prestato, si applicano l’Art. 2, commi 1 e 2, della Sezione “Norme particolari sul servizio di negoziazione per conto del contesto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, gli artt. 4, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, della Sezione “Norme particolari sul servizio di collocamento”, l’art. 2, commi 3 e 4 della Sezione “Norme Particolari sul Servizio di consulenza in cui le situazioni materia di conflitto si manifestanoinvestimenti”. 4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti 5. Il Cliente prende sin d’ora atto che la Banca può, ai sensi di interesse e dell’informativa quanto previsto nell’informativa di cui al comma precedente2 che precede, la Banca verifica sefornire allo stesso raccomandazioni su operazioni in cui questa abbia, a seguito della prestazione di servizidirettamente o indirettamente, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizioconflitto. 4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Servizi Di Investimento

Conflitti di interesse. 4.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali serviziaccessori. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che gestire tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienticonflitti. 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessiconflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Fascicolo Informativo

Conflitti di interesse. 4.1 La Banca si è dotata di apposite 6.1. Rigsave ha posto in essere opportune misure e procedure per atte a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente interesse (reali o indirettamente connesse, potenziali) che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti sorgere nel momento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clientiinvestimento. 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, 6.2. Il presente paragrafo fornisce una descrizione in forma sintetica della natura e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata politica sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse adottata da Rigsave, fermo restando il diritto del Cliente di richiedere maggiori dettagli sulla stessa. Rigsave valuterà e dell’informativa di cui al comma precedenteriesaminerà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la Banca verifica sepolicy sui conflitti di interessi e adotterà le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. 6.3. La policy in materia di conflitti di interesse considera i casi in cui: (A) è probabile che Rigsave, a seguito della prestazione di servizi, essa un “soggetto rilevante” (come definito dalla normativa vigente) o un soggetto una persona avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare , con Rigsave, realizzino un guadagno finanziario o evitare evitino una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore spese di un Cliente; (B) Rigsave, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con Rigsave, abbiano un interesse distinto da quello del Cliente nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; cal Cliente o dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo; (C) abbia Rigsave, un incentivo soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con Rigsave, possono avvalersi di incentivi finanziari o di altro tipo che li portino a privilegiare favorire gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti diversi dall’Investitore; din modo prioritario rispetto agli interessi del Cliente interessato; (D) svolga Rigsave, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con Rigsave, svolgono la medesima stessa attività dell’Investitore; oppure edel Cliente; (E) riceva Rigsave, un soggetto rilevante o possa ricevere una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con Rigsave, ricevono o riceveranno da una persona diversa dall’Investitoredal Cliente un incentivo, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivoprestato al Cliente, sotto forma di denaro, beni beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 4.4 La Banca informerà6.4. Qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate da Rigsave al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse, secondo conformemente alla normativa vigente, non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente, Rigsave informerà chiaramente il Cliente, prima di effettuare operazioni per suo conto, circa la natura generale e/o le modalità indicate nel presente Contrattofonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare tali rischi, prontamente l’Investitore al fine di ogni variazione rilevante della strategia consentire al Cliente di assumere una decisione informata sul servizio da prestarsi. 6.5. Rigsave ha identificato le seguenti categorie di conflitti: (a) Conflitti tra Rigsave e i Clienti: potrebbero esistere potenziali conflitti tra gli interessi di Rigsave e quelli del Cliente, incluse situazioni in cui Rigsave potrebbe essere ingiustamente favorito a spese dei suoi Clienti. (b) Xxxxxxxxx tra un dipendente e/o agente di Rigsave e i Clienti: potrebbero esistere potenziali conflitti tra gli interessi di un dipendente o agente di Rigsave e gli interessi dei Clienti. In tali situazioni, gli interessi dei dipendenti o agenti di Rigsave potrebbero non essere allineati con i migliori interessi dei Clienti. Rigsave ha anche una Policy di gestione dei conti personali dei dipendenti e degli agenti, volta a gestire i casi in cui ci sia conflittualità tra gli interessi dei dipendenti e degli agenti e quelli dei Clienti. La politica retributiva di Rigsave è funzionale a prevenire conflitti di interesseinteresse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi di Rigsave a potenziale discapito di un Cliente. A tale fine la politica prevede che la retribuzione dei dipendenti non dipenda direttamente dal rendimento dei portafogli dei Clienti o dai ricavi generati dagli strumenti finanziari/servizi collocati agli stessi. (c) Conflitti tra Clienti: potrebbero esistere potenziali conflitti tra diversi Clienti o diversi tipi di Clienti. 6.6. Rigsave può far uso anche di misure di “Chinese Walls” per interrompere o controllare il flusso di informazioni fra alcune aree della propria attività di business. Qualora un soggetto rilevante abbia dubbi sull’esistenza di un potenziale conflitto di interessi, lo stesso è incoraggiato a confrontarsi su tale situazione con la funzione di controllo della conformità di Rigsave. 6.7. Rigsave terrà e aggiornerà periodicamente un registro dei tipi di servizi di investimento svolti nell’ambito dei quali potrebbe insorgere un conflitto di interessi che comporti il rischio di danno agli interessi di uno o più Clienti.

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Samples: Informative Document

Conflitti di interesse. 4.1 La Banca si è dotata di apposite procedure adotterà ogni misura ragionevole per identificare e prevenire o gestire ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti promotori finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore il Cliente o tra l’Investitore il Cliente e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali serviziaccessori. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo: a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla La Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un ove la politica di gestione del conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più clienti; b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno specifici servizi o più clienti. 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti operazioni, informerà per assicurare, con ragionevole certezza, che iscritto il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’InvestitoreCliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o e delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessidei potenziali conflitti di interesse, affinché il medesimo Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4.3 prestati o sulle operazioni richieste. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui della preventiva informazione al comma precedenteCliente, la Banca verifica verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, essa esso o un soggetto avente con essa esso un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitoredel Cliente; b) sia portatore siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore al Cliente distinto da quello dell’Investitore del Cliente medesimo; c) abbia abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitoredal Cliente; d) svolga svolgano la medesima attività dell’Investitoredel cliente; oppure e) riceva ricevano o possa possano ricevere da una persona diversa dall’Investitoredal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 4.4 . Restano ferme le specificazioni dell’adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d’Italia – Consob emanata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ove l’operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contrattocontratto, prontamente l’Investitore il Cliente di ogni variazione rilevante cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

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Samples: Contratto Di Negoziazione, Ricezione E Trasmissione Di Ordini