Passaggio di proprietà Clausole campione
Passaggio di proprietà. 6 Transfer of title § 7 Controllo all’importazione ed esportazione § 7 Export and import control
Passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore. Per tutti gli equidi iscritti ai libri genealogici, il passaggio di proprietà si completa con la compilazione di un formulario, fornito dai detentori dei libri genealogici o dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) per tutti gli altri equidi. Il formulario deve essere firmato da entrambi i contraenti. Tale passaggio viene registrato a cura del compratore all’Anagrafe degli Equidi, Banca Dati Nazionale.
Passaggio di proprietà. Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna che viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge. I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore. Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore, salvo diverso accordo fra le parti. Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possibilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna. Se il bovino non è assicurato, ove all’atto della macellazione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni. Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è sopportato dal venditore. L’acquirente di una vacca da latte ha diritto di restituirla al venditore se il latte non ha la qualità mercantile stabilita dalle norme UE. Se la vacca è stata garantita gravida e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto.
Passaggio di proprietà. Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la pro- va avviene presso il venditore. Per gli animali iscritti ai libri genealogici il passaggio di proprietà avviene con la compilazione del formulario, presente nel retro del certificato, che deve essere firmato da entrambi i contraenti.
Passaggio di proprietà. Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, la proprietà dei Prodotti si trasferisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 1510 secondo comma c.c., con la consegna degli stessi presso i Magazzini o presso i punti di vendita indicati nei Documenti contrattuali.
Passaggio di proprietà. 5.1 I Beni rimangono di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale delle somme dovute.
5.2 Il comma precedente non inficia quanto indicato all’articolo 4 relativamente al passaggio del rischio.
Passaggio di proprietà. Il trasferimento della proprietà delle merci a Ter Italia avviene incondizionata- mente alla conclusione del contratto, a prescindere dal pagamento del prezzo.
Passaggio di proprietà. Sino a quando la fornitura non è stata completamente pagata la merce rimane di proprietà della New Life s.r.l.
Passaggio di proprietà. (a) Nonostante la consegna ed il trasferimento del rischio di perimento, le Merci rimangono di proprietà del Venditore fino a che il Compratore non paga al Venditore stesso il prezzo concordato per le Merci (compresi gli interessi).
(b) Fino a che la proprietà delle merci non passa al Compratore, il Compratore:
(i) detiene le merci quale depositario a titolo gratuito del Venditore e dovrà tenere le Merci separate da quelle del Compratore, identificare le Merci come di proprietà del Venditore e mantenere la proprietà assicurata, immagazzinata e protetta al fine di prevenire danni e deterioramenti alla medesima;
(ii) non dovrà costituire pegni, privilegi speciali o comunque offrire in garanzia le Merci a fronte di un proprio qualsivoglia debito;
(iii) dovrà fornire al Venditore ogni informazione riguardante le Merci che il Venditore gli potrà di volta in volta chiedere; e non potrà rivendere le Merci nel corso della propria attività d’impresa.
(c) All’esito della risoluzione di un Contratto per qualsivoglia ipotesi di cui alla clausola 11 seguente, il Venditore si riserva il diritto di riappropriarsi e di disporre la vendita delle Merci di cui è rimasto proprietario ed il Compratore assume l’obbligazione di consegnare tali Merci al Venditore a prima richiesta scritta di quest’ultimo, formulata a mezzo di raccomandata A.R.
(d) Fino al momento in cui la proprietà delle Merci passa al Compratore, questi concede un diritto irrevocabile al Venditore e ai suoi dipendenti e agenti di entrare nelle sedi commerciali del Compratore con o senza mezzi di trasporto, nel corso del normale orario di lavoro, al fine di prendere visione, oppure il possesso, delle Merci. Il diritto di accesso continuerà ad esistere anche dopo la risoluzione per qualsivoglia ragione del Contratto relativo alle Merci di cui si tratta.
Passaggio di proprietà. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, la proprietà della merce passerà all’ Acquirente alla consegna della stessa all’indirizzo di destinazione indicato sull’ordine o, in mancanza di questo, all’indirizzo dell’Acquirente. In caso di fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo al momento del prelievo della merce. Si considera non accettata qualsiasi clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore in qualsiasi documento.