Consultazioni e risoluzione delle controversie Clausole campione

Consultazioni e risoluzione delle controversie. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e appli- cate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
Consultazioni e risoluzione delle controversie. 1. In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del pre- sente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e appli- cate dall’intesa sulla risoluzione delle controversie. 2. In una controversia nell’ambito del presente Accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo speciale può, qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all’intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazio- nali o definiti nell’ambito di un accordo internazionale.
Consultazioni e risoluzione delle controversie. 1. Le Parti esaminano con comprensione le rimostranze mosse da un’altra Parte in merito all’applicazione del presente Accordo e offrono possibilità adeguate di con- sultazioni. 2. Se una Parte ritiene che un vantaggio risultante per essa direttamente o indiret- tamente dal presente Accordo sia annullato o compromesso, o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’Accordo sia ostacolata: a) dall’inosservanza, di una o più Parti, degli obblighi contratti conformemente al presente Accordo; oppure b) dall’applicazione, di una o più Parti, di misure contrarie o meno alle dispo- sizioni del presente Accordo, essa può, per giungere ad una composizione della controversia soddisfacente per entrambe, ricorrere alle disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominata «Intesa sulla composizione delle controversie»). 3. L’Intesa sulla composizione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al presente Accordo, con l’eccezione che, indipendentemente dall’articolo 22 paragrafo 3 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, eventuali controversie che sorgono nel quadro degli Accordi di cui all’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, diversi dal pre- sente Accordo, non comportano la sospensione di concessioni o di altri obblighi ri- sultanti dal presente Accordo, e qualsiasi controversia sorta nel quadro del presente Accordo non implica la sospensione di concessioni o di altri obblighi previsti dagli altri accordi di cui l’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie.
Consultazioni e risoluzione delle controversie. Ciascuna Parte considera favorevolmente le rimostranze mosse da un’altra Parte e offre la possibilità di consultazioni in merito qualora dette rimostranze siano attinenti all’applicazione del presente accordo.

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;