CONTINUA Clausole campione

CONTINUA. La seconda puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di martedì 1 febbraio La prima puntata è in edicola con ItaliaOggi Sette di Lunedì 31 gennaio
CONTINUA. Il Legislatore del 1942 ha previsto singole e specifiche norme speciali che impongono un obbligo di revisione delle clausole contrattuali (al riguardo vedere infra), come ad esempio: la disciplina dell'appalto (art. 1664 c.c.); il contratto con obbligazioni di una sola parte (art. 1468 c.c.); l’affitto (art. 1623 c.c.); l’assicurazione (artt. 1897, 1898 c.c.); l’enfìteusi (art. 962 c.c., ora abrogato); la clausola penale (art. 1384 c.c.). L’interesse per la configurabilità di uno specifico dovere di rinegoziazione generalizzato è riemerso con la pubblicazione di un’importante opera dottrinale, a metà degli anni Novanta: XXXXXXX, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996. Si arriva, poi, alla fondamentale monografia di XXXXXXX, La rinegoziazione del contratto – Oggi, l’opera più recente che si vuole segnalare è PISU, L’adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione, Xxxxxx, 0000.
CONTINUA. Alcune norme sulla vendita sono destinate alla funzione di conservare il contratto e garantire la corrispondenza tra le prestazioni. Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario [14191]; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno [1484, 1489, 171 trans.]. Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [1453 ss.] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
CONTINUA. In materia di affitto: Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa] o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto [1467] ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa], o del provvedimento dell'autorità. - Gli artt.1897 (Diminuzione del rischio) -1898 (Aggravamento del rischio) c.c. nel contratto di assicurazione.
CONTINUA. La revisione del contratto è una figura presente nell’impianto del codice anche in situazioni in cui il contratto presenta uno squilibrio già nella sua formazione, come nella disciplina del dolo incidente (art. 1440) e nella rescissione (art. 1450): Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse [640 c. p.]; ma il contraente in mala fede risponde dei danni [1337]. Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità [14673]. - La preferenza del legislatore per mantenimento in vita del contratto si ritrova in tema di somministrazione nell’art. 1560 c.c., la cui l’entità può essere stabilita nel corso dell’esecuzione, e nell’art. 1561 c.c. che individua i criteri sulla base dei quali può essere stabilito il corrispettivo, e in tema di fideiussione omnibus, in cui l’art. 1938 ammette la determinazione dell’oggetto per relationem.
CONTINUA. Si è pertanto volto lo sguardo alle disposizioni generali del codice civile, in quanto applicabili ai contratti pubblici

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