CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO Clausole campione

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. 1. All’atto della sottoscrizione della richiesta di somministrazione del servizio idrico il Cliente versa una somma di € 1.000,00 a titolo di contributo di allacciamento. 2. L’importo del contributo di allacciamento è determinato in funzione della tipolo- gia di utenza e del modulo contrattuale.
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. 1) Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare al Gestore un “contributo di allacciamento”, che comprende:
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. Il contributo di allacciamento è l’importo richiesto all’utente per poter usufruire del servizio; Il contributo di allacciamento può essere: a) Forfetario; b) Analitico Il contributo forfetario non è commisurato all'effettivo costo dell’intervento ma è determinato, in funzione del costo medio, con un criterio di perequazione in linea con gli indirizzi delle Autorità competenti. Il contributo forfetario di allacciamento si applica ai servizi: a) Acquedotto Civile, b) Fognatura nera, c) Fognatura mista, d) Fognatura bianca Salvo i casi espressamente previsti dalle Convenzioni d’Ambito per il servizio acqua e fognatura, alla realizzazione dell’allacciamento con contributo dell’utente non corrisponde la proprietà dell'opera in capo al medesimo.
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. L'utente al momento della domanda deve corrispondere, oltre al canone annuo di utenza anche un contributo di allacciamento, una tantum a fondo perduto, per l'importo indicato nelle tariffe allegate al regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva. Il contributo di allaccio va maggiorato del 10% per ogni watt in più arrotondato alle centinaia immediatamente superiore nel caso l'utente richiedesse l'installazione di lampade di potenza superiore ai 3 watt, salva sempre la disponibilità delle capacità della linea. ID: 162436 del 10/04/2018 16:00:17 Determina: 2018 / 1828 del 10/04/2018 Registro: SETTORE AMBIENTE 2018 / 77 del 10/04/2018 Il canone di utenza annuo per ogni lampada da 3 watt ad accensione continua (24 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno) è fissato nella tariffa allegata al regolamento per il servizio di illuminazione votiva. L'importo del canone di abbonamento sarà pagato dagli utenti in unica rata annuale anticipata intendendosi compresi nel prezzo stesso la spesa per l'energia elettrica, la fornitura e il ricambio di lampada, la manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo, la sorveglianza degli impianti in ogni loro elemento, le imposte e tasse di qualsiasi tipo esclusa invece la fornitura e il ricambio delle armature portalampade e il contributo di allacciamento di cui al precedente art. 5. Nel caso che l'utente richiedesse l'installazione di lampade di potenza superiore a 3 watt, salva la disponibilità delle linee, il gestore dovrà acconsentire alla richiesta; in tal caso il canone di utenza sarà aumentato per ogni watt o frazione in più, dell'importo indicato nella tariffa citata. Il gestore terrà indenne ed esente il Comune da ritardi o morosità o mancanti pagamenti da parte degli utenti.
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. TITOLO VI– Sistema sanzionatorio
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. Il cittadino che voglia scaricare in rete fognaria i reflui provenienti dalla propria abitazione ha l’obbligo di presentare una richiesta di allacciamento al gestore del servizio idrico integrato, il quale provvede alle opere di allacciamento o alla sorveglianza dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell’art.23 del presente regolamento. Per tali opere è dovuto dal cittadino al Gestore un contributo di allacciamento .
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. 1. I lavori per la realizzazione della condotta di presa saranno eseguiti direttamente dal Comune o da ditta incaricata in presenza dell’addetto comunale, a spese dell'utente. Per i lavori eseguiti dal Comune sarà emessa regolare fattura con addebito del costo del materiale e manodopera in base ai prezzi correnti.
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. Le tariffe per l’allacciamento delle lampade votive relativamente alle diverse tipologie di tombe sono le seguenti: Allacciamento loculo € 10,00 IVA ESCLUSA Allacciamento ossario € 10,00 IVA ESCLUSA Allacciamento tomba in terra € 10,00 IVA ESCLUSA Allacciamento tomba di famiglia € 14,00 IVA ESCLUSA Gli importi delle suddette tariffe, poste a base di gara, sono suscettibili di ribasso da contenere nella misura massima del 50 % (cinquanta per cento).
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO. I lavori per la realizzazione della condotta di presa saranno eseguiti esclusivamente dal Comune o da Ditta autorizzata, a spese dell’utente. A seguito della presentazione della domanda di allacciamento, l'Ufficio Tecnico Comunale redige un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, calcolato in base ai prezzi correnti sia per il materiale, sia per la manodopera, sia per l'I.V.A. e ne consegnerà copia al richiedente. Tale importo dovrà essere versato presso il Tesoriere Comunale, direttamente o a mezzo conto corrente postale. Il rilascio di regolare fattura da parte del Comune avverrà soltanto su richiesta contemporanea al versamento. Per le opere di allacciamento in aree private destinate a futuri insediamenti, il Comune o Ditta autorizzata, provvedere a realizzare l'opera di presa con spese a carico dell'utente per il tratto sino in area privata. Le situazioni obbligate di allacciamento conseguenti a nuovi insediamenti, dovranno essere risolte preventivamente a livello di concessione edilizia.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.