Iter procedurale Clausole campione

Iter procedurale. 1. L’iter procedurale adottato per la concessione dell’aiuto e per la sua erogazione ai Soggetti beneficiari si articola come segue: − presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati, come previsto nel presente Bando e nell’Avviso, di cui all’art. 9; − verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di cui all’art. 5, secondo l’ordine cronologico di presentazione; − valutazione del Piano attraverso la verifica di coerenza e rispetto degli obiettivi previsti dal Bando, della tipologia del Piano e del fine perseguito, della congruità delle spese sostenute, mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 10; − verifica dell’adesione al Club di prodotto del Parteolla e Basso Campidano per l’attribuzione delle risorse rispetto alla suddivisione della dotazione disponibile di cui all’art. 21; − comunicazione esito positivo alla concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, o diniego, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda; − in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni; − esecuzione con relativa attestazione del percorso di assistenza tecnica al Soggetto beneficiario; − realizzazione del Piano da parte del Soggetto beneficiario entro 24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, con eventuale proroga di massimo 6 mesi a seguito di approvazione di specifica richiesta; − presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione del Piano, di tutta la documentazione di spesa, di quella inerente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla effettiva realizzazione dell’intervento unitamente ad una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità; − istruttoria di rendicontazione con sopralluogo presso unità produttiva e verifica della completezza e correttezza della documentazione di spesa e dei documenti attestanti l’effettiva realizzazione del Piano ammesso ad agevolazione; − comunicazione esito dell’istruttoria di rendicontazione: positivo (ammissibile o parzialmente ammissibile) o di diniego; − in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione definitiva ed erogazione del contributo spettante. 2. Le comunicazioni inerenti all’iter amministrativo...
Iter procedurale. 1) Dalla data di arrivo al protocollo generale decorre il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio – assenso e la successiva trasformazione automatica del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate nella richiesta. 2) L’Amministrazione, tramite il dirigente del settore personale, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, sempre entro il termine di 60 giorni, qualora la domanda risulta incompleta delle indicazioni essenziali per la valutazione. La richiesta dell’Amministrazione sospende il termine di 60 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al protocollo generale dell’Amministrazione Comunale. 3) Il dirigente del settore personale, previa verifica del rispetto della percentuale di cui all’articolo 4 e purché l’istanza sia presentata nei termini di cui all’articolo 7, provvede a trasmettere la domanda al dirigente del settore di appartenenza del dipendente per l’acquisizione del parere. Il decorrere infruttuoso di 20 giorni continuativi dalla richiesta al dirigente del settore competente di esprimere il proprio parere, viene considerato come parere positivo alla trasformazione. 4) Il dirigente del settore presso cui il dipendente lavora può: a. esprimere parere favorevole e confermare il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la modulazione dell’orario di lavoro indicati dal dipendente; b. esprimere parere favorevole, ma richiedere, specificando le rilevanti ragioni di carattere organizzativo, una tipologia di articolazione e/o un orario di lavoro diversi da quelli indicati dal dipendente; in tal caso la soluzione alternativa idonea a soddisfare, secondo logica e buon senso, i reciproci e contrapposti interessi, deve essere concordata con il dipendente; c. salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, esprimere parere favorevole, ma richiedere di differire gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio; d. esprimere parere negativo in caso di domanda presentata per lo svolgimento di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che risulta in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio in base ai successivi articoli 18 e 19. 5) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo ...
Iter procedurale. 1. I produttori che intendono avvalersi del nome e del logo del Parco devono inoltrare richiesta di concessione all’Ente Parco secondo il facsimile di domanda di cui all’Allegato 1) a mezzo posta, fax, ovvero consegnata a mano, all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 67010 Assergi – L’Aquila. 2. L’Ente Parco, successivamente alla ricezione dell’istanza, invia al produttore richiedente il presente Regolamento, il Manuale e le linee guida di produzione relative al prodotto per cui è stata avanzata richiesta, comunicando contestualmente il nome del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata e integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005. 3. Il produttore sarà tenuto a dare conferma scritta di adesione (secondo il Modulo di conferma dell’adesione di cui all’Allegato 2), corredandola della documentazione necessaria richiesta dall’Ente Parco; 4. L’Ente Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, predispone l’audit di ingresso per la verifica dei requisiti; 5. L’Ente Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento, entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma 3. 6. Il nome ed il logo del Parco non possono in nessun caso essere utilizzati prima della conclusione della procedura di ottenimento degli stessi. 7. L’Ente Parco stipula con i produttori che hanno ottenuto la concessione d’uso del nome e del logo del Parco apposita convenzione che regola i termini della concessione stessa nonché gli impegni assunti da ambo le parti, secondo lo schema di cui all’Allegato 3).
Iter procedurale. L’iter procedurale da seguire per l’acquisizione di beni o servizi prevede che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, qualora la Convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea, possono utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., quali il Mercato Elettronico della P.A. (Xx.XX.), gli Accordi quadro, il Sistema Dinamico di Acquisizione (XXX.XX.) (Miur Quad. 1 pag.21) . In mancanza dei requisiti sopracitati si procederà ad espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti oppure espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione. In subordine, è prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati aII'X.X.XX. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). (Miur Quad. 1 pag.24) Per lo svolgimento delle seguenti procedure autonome si dovrà tener presente che la motivazione deve riguardare l'impossibilità di ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Xxxxxx e può riguardare in alternativa: 1) l'indisponibilità del bene/servizio 2) l'inidoneità del bene/servizio 3) la necessità e l'urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. (Miur Quad. 1 pag.25)
Iter procedurale. Dopo la pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle proposte di accordo, l’iter procedurale prevede i seguenti tre passaggi: • presentazione delle proposte di accordo; • valutazione delle proposte di accordo; • conclusione e formalizzazione delle proposte di accordo. 3.1 Iter procedurale – presentazione proposte di accordo a) indicazione e dati individuativi dei soggetti proponenti; b) individuazione degli ambiti di intervento su stralcio tav. 4 del P.A.T. in scala 1:10.000, su stralcio del P.I. vigente in scala 1:2000 e su planimetria catastale; c) relazione tecnico-economica illustrativa della proposta di accordo, completa di tutti i parametri dimensionali e con l’indicazione di una stima di valore della previsioni di pubblica utilità. Tali interessi pubblici dovranno prioritariamente riferirsi alle opere pubbliche elencate nel programma triennale, oppure riferirsi ad interventi che contribuiscano alla concreta attuazione di azioni strategiche delineate dal P.A.T.. Proposte di accordo con caratteristiche diverse da quelle sopra esposte dovranno essere adeguatamente motivate dal soggetti proponente; d) oggetto della proposta di accordo esplicitato con opportuni elaborati grafici e fotografici; e) i tempi, le modalità e le garanzie per l’attuazione dell’accordo. Gli elaborati grafici presentati a corredo della proposta di accordo saranno valutati come materiali informativi/esplicativi e non come schemi grafici progettuali vincolanti. 3.2 Iter procedurale – valutazione delle proposte di accordo 3.3 Iter procedurale – conclusione e formalizzazione delle proposte di xxxxxxx
Iter procedurale. Quanto all’iter procedurale, lo schema di programma e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione interessata per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante (è quanto deriva dal rinvio dell’art. 271, comma 1, del Regolamento all’art. 128, comma 2, ultimo periodo del Codice). Il programma annuale in tal modo definito deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio dell’ente, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni (cfr. art. 128, comma 9, del Codice a cui rinvia l’art. 271, comma 1 del Regolamento). Le amministrazioni aggiudicatrici, che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse (art. 271, comma 5 Reg.). Con riferimento alle modalità di aggiornamento del programma, la proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi; le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. Sulla base dell'aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei servizi e delle forniture «da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro [servizio o fornitura]» (art. 13, commi 3, secondo e terzo periodo e 4, del Regolamento (cfr. art. 271, comma 1 citato). Si osserva infine che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Mi...
Iter procedurale. 1. Per importi fino a € 20.000,00 dovrà essere adottata una determinazione di affidamento della fornitura, del servizio o lavoro, come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che dovrà indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. La motivazione della scelta dell’affidamento diretto di cui all’art. 8, comma 2, conterrà i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la scelta non limitandosi al puro riferimento di legge, come prescritto dall’art. 3 della legge 241/90. 2. Le altre procedure sono attivate mediante adozione della determinazione a contrattare come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000. La determinazione a contrattare dovrà indicare, quale contenuto minimo prescritto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma, ai sensi del successivo art. 21, e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base secondo quanto già espresso nell’ultimo periodo del precedente comma 1. 3. Nella determinazione a contrattare si darà atto di quanto previsto all’art. 7, comma 4 ed inoltre dovranno essere allegati la lettera invito ed il capitolato. 4. Il responsabile unico del procedimento dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione del 10.1.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ordine alla contribuzione per i contratti di forniture e servizi.
Iter procedurale. ATTIVAZIONE DEGLI ACCORDI Soggetti ammessi ad avviare l’iter di adozione
Iter procedurale. L’iter procedurale da seguire per l’acquisizione di beni o servizi prevede: a) Affidamento diretto DGVO 50/16 ART 36 C.a e b;
Iter procedurale. Acquisizione beni e servizi Obbligatorio compilare tutte le fasi del procedurale Data inizio Data Fine FASE Prevista Effettiva Prevista Effetttiva Soggetto competente Note Acquisizione Beni - Definizione e stipula contratto Acquisizione Beni - Esecuzione Fornitura Acquisizione Beni - Verifiche e controlli