Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo Clausole campione

Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) (il “Corrispettivo”), fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel presente Documento di Offerta (Cfr. Paragrafo A.8). L’esborso massimo complessivo dell’Offerente, in caso di acquisto da parte dell’Offerente di un numero di Quote pari alla Soglia Massima di Adesione, sarà pari ad Euro 35.341.200,00 (l’“Esborso Massimo”), fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel presente Documento di Offerta (Cfr. Paragrafo A.8). Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del Corrispettivo si rinvia al Paragrafo E.1 del presente documento.
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. Il Corrispettivo offerto dall’Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta è pari a Euro 3,75 (tre Euro e settantacinque centesimi) e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento. Il Corrispettivo è da intendersi al netto dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d’acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, sarà a carico degli Aderenti. Il Corrispettivo è stato determinato nell’assunto che l’Emittente non dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o riserve prima della Data di Pagamento. In tal caso, il Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione. Inoltre, si ricorda che in data 27 aprile 2022, l’assemblea degli azionisti dell’Emittente ha approvato la distribuzione di un dividendo in parte in contanti ed in parte attraverso l’assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, per complessivi Euro 0,161 per Azione, con data di stacco cedola 23 maggio 2022 e data di pagamento 25 maggio 2022. Considerato che la Data di Annuncio al mercato dell’operazione da parte di Esprinet (7 maggio 2022) è antecedente alle date di stacco cedola (23 maggio 2022) e pagamento (25 maggio 2022) di tale dividendo, i prezzi di seguito indicati quali ex dividendo si intendono rettificati dell’importo di Euro 0,16 per Azione. Come illustrato nella Sezione E, Paragrafo E.1.1, del Documento di Offerta, il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 11,8% rispetto al prezzo ufficiale ex dividendo delle Azioni alla data del 6 maggio 2022 (Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio); nonché (ii) un premio pari al 4,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali ex dividendo registrati dalle Azioni nei 3 mesi antecedenti la Data di Annuncio. Per ulteriori informazioni sui premi impliciti nel Corrispettivo e sulle modalità di determinazione si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta. L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari a Euro 82.005.705,00. Per informazioni in merito alle modalità di finanziamento e alle garanzie di esatto adempimento si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L'Offerente pagherà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari a Euro 8,81 (otto virgola ottantuno) (il "Corrispettivo"), che incorpora, rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell'ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della pubblicazione del comunicato stampa che ha annunciato la sottoscrizione del Contratto di Compravendita, ovverosia il giorno 19 ottobre 2021 (la "Data di Riferimento"), un premio pari al 15,2% per Azione. Il Corrispettivo è stato determinato sull'assunto che l'Emittente non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento ovverosia prima dell'eventuale Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini o, ancora, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o della Procedura Congiunta. Qualora, prima di tali date, l'Emittente dovesse pagare un dividendo ai propri Azionisti, o comunque fosse stabilita una record date per i dividendi deliberati ma non ancora pagati dall'Emittente, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di un importo pari per ciascuna Azione a quello di tale dividendo per Xxxxxx. A tal proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 10 marzo 2022 che ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, non ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci la distribuzione di dividendi (per maggiori informazioni si faccia riferimento al comunicato stampa sui risultati finanziari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 messo a disposizione sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo della Azioni Oggetto dell'Offerta, in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti, sarà pari a Euro 844.699.249,57 (ottocento quarantaquattro milioni seicento novantanove mila duecento quarantanove virgola cinquantasette) (l'"Esborso Massimo"). Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'Acquisizione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente per l'acquisto di A...
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 13,00 (cum dividendo) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta ed acquistata (il “Corrispettivo”). Tale Corrispettivo è quello minimo previsto dall’articolo 106, comma 2, del TUF, in quanto il prezzo più elevato pagato dall’Offerente, o da persone che agiscono di concerto con il medesimo, per l’acquisto di azioni ordinarie Permasteelisa nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF è pari ad Euro 13,00 (cum dividendo), corrispondente al prezzo per azione pagato dall’Offerente ai sensi dei Contratti di Compravendita. Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, l’Offerente non si è avvalso né ha ottenuto perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso. Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 112.231.496,00 (l’“Esborso Massimo”). Per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo si rinvia alla successiva sezione E.

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  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.