Common use of Costituzione e Regolazione del premio Clause in Contracts

Costituzione e Regolazione del premio. Ai fini del calcolo del premio iniziale e per la corretta individuazione delle categorie assicurate occorre indicare il numero totale dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria di rischio assicurato. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Si precisa che eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria intervenute nel corso del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicurato. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Costituzione e Regolazione del premio. Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta all’ammontare delle Retribuzioni Lorde e Compensi corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini del della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull’80% dell’ammontare preventivato delle Retribuzioni Lorde e Compensi, come sotto indicato. Sulla base di quanto precede il premio anticipato viene così calcolato: Retribuzioni Annue Lorde e Compensi preventivate (80%) Tasso imponibile € 130.000.000,00 come indicato nella Scheda Offerta Premio annuo imponibile come indicato nella Scheda Offerta Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio iniziale e per la corretta individuazione delle categorie assicurate occorre indicare il numero totale dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria di rischio assicuratoregolazione come di seguito regolamentato. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Si precisa che eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria intervenute nel corso del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicurato. A tale scopo, entro Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contrattoassicurazione, l'Ente il Contraente deve fornire comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguagliodelle Retribuzioni Lorde e Compensi corrisposte. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione all'Assicurato dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta correttadel premio. L’eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissare un ulteriore termine termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scrittascritta al Contraente, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive la rata futura viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'Assicurazione resta sospesa sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi ai propri obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente la Contraente è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Costituzione e Regolazione del premio. Ai fini del calcolo del Il premio iniziale e per la corretta individuazione delle categorie assicurate occorre indicare il numero totale dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria di rischio assicurato. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Si precisa che eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria intervenute nel corso del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicurato. A tale scopo, entro 120 90 giorni dalla fine data di approvazione del conto consuntivo di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente esercizio fi- nanziario deve fornire essere comunicato per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari Società: il dato concernente la somma delle re- tribuzioni lorde corrisposte ai propri dipendenti di cui alla Sezione III/A; il numero degli iscritti per ciascun mese ai Master e ai Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento dell’Area Medica, sud- divisi in invasivi e non invasivi di cui alla Sezione III/B; il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice numero degli assicurati, per ciascun sog- getto post-lauream dell’Area Medica suddivisi in invasivi e non invasivi di regolazione formalmente ritenuta corretta. cui alla Sezione III/C. Se il Contraente l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovutadel dato anzidetto, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli per iscritto un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale, l’assicurazione rimarrà sospesa in relazione a sinistri verificatisi durante l’anno assicurativo da re- golarsi. La Società, ricevuto il dato di cui sopra, comunica all’Assicurato entro 30 giorni, l’importo - sia es- so a credito o a debito – relativo alla regolazione stessa. L’Assicurato, entro 60 giorni dandone comunicazione scrittada detta comunicazione, effettua il pagamento della eventuale diffe- renza attiva richiesta dalla Società; trascorso il quale tale termine, nonché un ulteriore termine non inferio- re a 30 giorni comunicato dalla Società, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive la rata successi- va viene considerato in conto od a o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia assi- curativa resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomanda - ta la risoluzione del contratto. In caso Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel pe- riodo al quale si riferisce la mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli o controlli, per i quali l'Ente Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i eventuali chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria. Le differenze passive dovute a termini del presente articolo dovranno essere pagate entro 60 gior- ni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione.

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Costituzione e Regolazione del premio. Ai fini Il premio viene conteggiato sulla base del calcolo del premio iniziale e numero di assicurati rientranti in ciascuna delle funzioni riportate di seguito: Presidente 1 Direttore Generale 1 Amministratori 3 Revisori dei Conti 3 Dirigenti 54 Dipendenti 137 Dipendenti Tecnici 68 Dipendente Legale/Avvocato 7 La garanzia si intende operante a tutti gli effetti per la corretta individuazione delle categorie assicurate occorre indicare responsabilità civile dell’Assicurato per tutti i propri Dipendenti/Amministratori - compreso il numero totale dei personale in rapporto di servizio di cui si avvalga per le proprie attività - così come identificati nelle definizioni. Si precisa che: ▪ la copertura è estesa automaticamente anche ad altri nuovi soggetti appartenenti ad ogni singola categoria di rischio assicurato. Poiché rientranti nelle medesime funzioni; ▪ il premio complessivo è convenuto pertanto soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dal Contraente alla scadenza del contratto. Tale comunicazione dovrà essere fatta, anche nel caso in tutto cui non siano intervenute variazioni; ▪ eventuali riduzioni del numero degli Assicurati intervenute nel corso del periodo assicurativo non comportano il venir meno della copertura fino alla scadenza dello stesso periodo e pertanto ciò non comporterà alcun conguaglio. Eventuali sostituzioni di Assicurati che non producano variazioni numeriche o in parte in base ad elementi di rischio variabilecategoria/tipologia di appartenenza, esso non comportano variazione del premio. Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Si precisa che eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria intervenute nel corso del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicurato. A tale scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contrattoassicurazione, l'Ente l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Costituzione e Regolazione del premio. Ai fini del calcolo del Il premio iniziale e viene conteggiato moltiplicando i premi unitari per la corretta individuazione il numero degli appartenenti a ciascuna delle categorie assicurate occorre indicare il numero totale dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria funzionali di rischio assicurato. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioseguito riportate. Si precisa che le eventuali riduzioni del numero dei soggetti appartenenti ad ogni singola categoria variazioni intervenute nel corso verranno regolate in un’unica appendice al termine del periodo assicurativo non comporteranno alcun conguaglio in favore dell’assicuratoannuo e la copertura per altri nuovi soggetti rientranti nelle medesime categorie/tipologie sarà estesa automaticamente, senza alcuna comunicazione infrannuale; a tale proposito faranno fede le evidenze dei documenti interni dell’Ateneo. A tale scopoL’Ente Contraente deve pertanto fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio, indicando l’effettiva data di inserimento e/o esclusione del singolo soggetto, entro 120 10 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione regolazione, calcolate sugli effettivi giorni di copertura in ragione di 1/360, devono essere pagate nei 60 30 giorni dalla presentazione all'Assicurato all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. L’importo relativo all’annualità successiva sarà calcolato sulla base della situazione degli Assicurati risultante dalla comunicazione effettuata dall’Ente Contraente ai sensi del comma 3 del presente articolo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione