Credito residuo Clausole campione

Credito residuo. 6.1 Fatti salvi i termini di prescrizione ed i casi di uso improprio e/o abuso, l’eventuale credito telefonico non goduto potrà essere restituito al Cliente in equivalente monetario, trasferito su altra Carta SIM Optima intestata allo stesso Cliente, ovvero, in caso di portabilità del numero, trasferito sull’utenza attivata presso il nuovo operatore. Il credito verrà restituito ovvero trasferito al netto di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla Carta SIM o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica e, ove previsto, al netto del corrispettivo richiesto da Optima per la prestazione di restituzione o trasferimento. Tutti i suddetti casi comportano la perdita di eventuali di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla carta SIM o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica. 6.2 Le condizioni e le modalità della restituzione e del trasferimento sono disponibili sul sito Optima e tramite il Servizio Clienti. 6.3 Optima si riserva la facoltà di fissare soglie massime al credito cumulabile su una singola utenza, e stabilire altre politiche di prevenzione di uso improprio o abuso, che siano ragionevoli e comunque compatibili con un uso normale del servizio di comunicazione elettronica, e conoscibili tramite il sito Optima e tramite Servizio Clienti, ed a sospendere, previa comunicazione al Cliente, le operazioni di restituzione o di trasferimento del credito residuo che siano effettuate per conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei servizi di comunicazione elettronica.
Credito residuo. Fatti salvi i termini di prescrizione, il valore delle eventuali Ricariche di traffico residue al mo- mento della disattivazione della SIM Ricaricabile potrà essere restituito mediante bonifico bancario o assegno di traenza oppure trasferito su altra SIM WINDTRE. In caso di recesso o di portabilità del numero presso altro operatore, l’eventuale credito telefonico non goduto potrà essere restituito al Cliente, mediante bonifico bancario o assegno di traenza oppure trasferito su altra SIM WINDTRE. In alternativa, in caso di portabilità del numero presso altro operatore, il Cliente potrà richie- dere contestualmente all’operatore di destinazione il trasferimento dell’eventuale credito residuo presente sulla SIM Ricaricabile sull’utenza attivata presso il nuovo operatore. In ogni caso, sarà riconosciuto il solo traffico effettivamente corrisposto e non ancora utilizzato al momento della cessazione, da cui saranno decurtati i bonus gratuiti e le promozioni erogate.
Credito residuo. Fatti salviitermini di prescrizione edicasi di uso improprio e/oabuso, l’eventualecredito telefoniconon goduto potràessererestituito al Cliente in equivalente monetario, trasferito su altracarta SIMVodafone intestata allostesso Cliente, ovvero, in caso di portabilità del numero, trasferito sull’utenza attivata presso il nuovooperatore. Il credito verràrestituitoovverotrasferitoalnettodiricaricheomaggioeventualmenteprevistedalpianotariffarioattivosullacartaSIMocomunqueassociateapromozioni,opzionio meccanismidiautoricaricae,oveprevisto,alnettodelcorrispettivorichiestodaVodafoneperlaprestazionedirestituzioneotrasferimento. Tuttiisuddetti casicomportano la perdita di eventuali di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla carta SIMocomunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica. Le condizioni e le modalità della restituzione e del trasferimento sono disponibili sul sito di Vodafone e tramite il Servizio Clienti. Vodafone si riserva la facoltà di fissare soglie massime al credito cumulabile su una singola utenza, e stabilire altre politiche di prevenzione di uso improprio o abuso, che sianoragionevoliecomunquecompatibilicon un uso normaledel servizio dicomunicazione elettronica,econoscibilitramite il sitoVodafoneetramite Servizio Clienti, ed a sospendere, previa comunicazione al Cliente, le operazioni di restituzione o di trasferimento del credito residuo che siano effettuate per conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei servizi di comunicazione elettronica.
Credito residuo. 7. Nei contratti per adesione con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo prepagato non ancora utilizzato dall’utente per l’acquisto dei servizi sottostanti. 8. Nell’ambito dei servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 del Decreto sancisce il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero. 9. La norma di cui all’articolo 1, comma 1, prevede che nei contratti di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, e quindi, il diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all’eventuale scioglimento del rapporto contrattuale. 10. Inoltre, al successivo comma 3, il Decreto prevede la facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, nonché senza spese non giustificate da costi dell’operatore. 11. Tale disposizione conferma la sopravvivenza del credito residuo rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni. 12. La perdita dell’eventuale credito residuo, infatti, non può in alcun modo essere considerata una spesa giustificata dai costi dell’operatore, come tale suscettibile di essere posta a carico degli utenti in caso di esercizio delle facoltà di recesso o di trasferimento; ciò anche perché una simile lettura potrebbe avere l’effetto di aggirare le finalità pro concorrenziali espresse dal Decreto creando delle barriere alle scelte degli utenti, e sarebbe quindi ritenuta sotto ogni aspetto illegittima. D’altro canto, il disconoscimento del diritto dell’utenza al credito residuo equivarrebbe a disconoscere l’effetto della volontà negoziale dell’utente di recedere, differendone gli effetti in avanti nel tempo attraverso l’imposizione di un vincolo temporale non giustificato, con la conseguenza di violare il Decreto anche sotto questo profilo. 13. Pertanto, dal momento dello scioglimento del rapporto contrattuale p...
Credito residuo. 1. Il servizio di trasferimento del credito residuo, in associazione con l’erogazione della prestazione di MNP, è disciplinato dall’apposito accordo tra gli operatori di cui al punto 13 delle Premesse.
Credito residuo. 5. Il credito residuo può essere definito come l’importo prepagato, non ancora utilizzato, ricaricato autonomamente dall’utenza e non comprende gli importi riconosciuti in forma di bonus, promozione o altra iniziativa dell’operatore. 6. Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 1 del Decreto sancisce il diritto dell’utenza al riconoscimento del credito residuo e, in caso di portabilità del numero, anche alla sua trasferibilità. 7. L’articolo 1, comma 1, del Decreto, vietando la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, garantisce il diritto dell’utenza alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all’eventuale scioglimento del rapporto contrattuale. 8. A seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa il cliente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo. Non è prevista la possibilità di trasferire l’eventuale credito residuo su altra SIM dello stesso operatore in quanto, il cliente pur di non perdere il proprio credito, sarebbe fortemente disincentivato a porre fine al rapporto contrattuale con il vecchio gestore e costretto a prolungarne il rapporto contrattuale fino all’esaurimento del credito.
Credito residuo. 8.1 Il Cliente è tenuto ad esaurire il credito entro la data di scadenza del Contratto, anche eventualmente rinnovato, ovvero entro la data di cessazione del rapporto per qualsiasi causa. 8.2 Eventuali somme residue saranno restituite al Cliente dal Provider mediante restituzione delle somme presenti sul conto vincolato, previa autorizzazione da parte di Poste. 8.3 Nel caso di dismissione di una MAAF del Cliente, ove quest’ultimo sia intestatario di almeno un’altra apparecchiatura, lo stesso dovrà specificare il codice conto contrattuale identificativo della macchina sulla quale riaccreditare il credito residuo della MAAF dismessa.