DECADENZA DELL’APPALTO Clausole campione

DECADENZA DELL’APPALTO. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
DECADENZA DELL’APPALTO. Oltre quanto previsto, senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dell’appalto, con risoluzione immediata per colpa dell’appaltatore, senza che nulla il medesimo possa pretendere per una o/più delle seguenti cause: • Gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danno al comune, qualora questo non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale; • Violazione dell’obbligo di tenere indenne l’amministrazione Comunale da qualsivoglia azione, pretesa, richiesta; • Impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale, qualora non siano stati rimossi nei termini prefissati dalla stessa; • Mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti dall’Amministrazione Comunale, salvo nei casi previsti dall’art. 4 e comunque non imputabili all’appaltatore; • Grave violazione degli obblighi facenti capo all’appaltatore per quanto previsto dal presente capitolato, secondo i quali risulti che lo stesso non soddisfa alle esigenze per le quali fra le parti fu costituito il rapporto e tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti; • Scioglimento, fallimento. Per ogni altra inadempienza non contemplata a termine dell’art. 1453 del C.C., la decadenza, comporterà di diritto, in ogni caso, l’incameramento della cauzione e ciò senza pregiudizio del diritto del Comune ai maggiori danni. Nel caso di decadenza dell’appalto, l’appaltatore è tenuto a consegnare al Comune tutti i macchinari, gli impianti, il materiale, ecc. di proprietà del Comune di Marino, oggetto del presente capitolato, ovvero, tutto quanto occorra, anche nei riguardi amministrativi, per non interrompere lo svolgimento dei servizi. In caso di decadenza non spetterà all’appaltatore alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
DECADENZA DELL’APPALTO. L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto salvo il risarcimento del maggior danno nei seguenti, e non esaustivi, casi di inadempimento:
DECADENZA DELL’APPALTO. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato. La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
DECADENZA DELL’APPALTO. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8-8-94 n. 490, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.
DECADENZA DELL’APPALTO. Il subappalto non è ammesso. L'aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi: -per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto; -per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità dei servizi.
DECADENZA DELL’APPALTO. La decadenza dell'appalto può essere disposta nei seguenti casi: • Se l'appaltatore cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione dell'Amministrazione; • Se l'appaltatore si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente capitolato; • Se l'appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la realizzazione del servizio; • Se si rende colpevole di frode ovvero in stato di insolvenza ovvero in gravi casi di violazione delle norme del C.C.N.L; • Se l'appaltatore dichiara fallimento; • Se sussistono altre situazioni previste dall'ali. 1453 del C.C.; Nei casi sopra elencati, l'Amministrazione provvede a far notificare l'addebito all'appaltatore, con l'invito a produrre le contro-deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica dell'addebito. La decadenza del contratto comporta l'escussione della polizza fideiussoria.
DECADENZA DELL’APPALTO. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8.8.94 n. 490, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire. La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
DECADENZA DELL’APPALTO. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di comminare la decadenza dell’appalto qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.