RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE Clausole campione

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Per il raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, relativamente al caso di servizi.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa, così come previsto dal D. L.gvo 163/06, le offerte (economica e tecnica) dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, dovranno specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da singole imprese e dovranno contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella citata normativa, specie per quanto riguarda il mandato speciale con rappresentanza ad un’impresa capogruppo. In merito alla documentazione amministrativa, tutte le ditte raggruppate, dovranno firmare il presente Capitolato speciale di gara e dovranno, ognuna, produrre la dichiarazione di cui all’allegato “B”. Per il Raggruppamento di imprese, nel caso di aggiudicazione, la ditta capogruppo deve presentare, entro e non oltre i 20 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, il mandato collettivo speciale e relativa procura conferitale dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere intestato alla ditta Capogruppo anche a nome delle ditte associate.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Saranno ammesse a partecipare alla gara anche imprese raggruppate, purché nelle forme e con le modalità di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. 1 Sono ammesse a presentare l'offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.. In tali casi, tutti gli elaborati ed i documenti costituenti l'offerta congiunta devono essere sottoscritti dalle imprese raggruppate; l’offerta deve altresì specificare le parti del servizio che sono eseguite da ciascuna delle singole imprese.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Sono ammesse a presentare offerta raggruppamenti d’impresa, con obbligazione solidale, ai sensi dell’art.10 del D.L.vo 358/92. L’impresa concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola impresa.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso attivare per tutta la durata del contratto una sede operativa nel Comune di Terni. L’impegno all’attivazione della sede di cui sopra dovrà essere specificato nell’offerta.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degl’artt. 34 e 37 del D.Lgs. n.163/2006, con divieto di modificarne la composizione soggettiva dopo la presentazione dell'offerta, con l'indicazione di un'impresa designata quale capogruppo ed avente la rappresentanza delle altre ed alla quale dovranno essere inviate le successive, eventuali comunicazioni.
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti dell’art. 11 del D. Lgs. n. 157/95 così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 65/2000. Ciascuna delle imprese del raggruppamento dovrà possedere i requisiti specificati nel bando di gara. L’offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano e formare associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate. Le ditte che partecipano al raggruppamento non possono presentare offerte singolarmente
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE. Sono ammesse a presentare l'offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi delle norme vigenti sulla materia. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle singole imprese. E’ vietato partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio; è altresì vietato partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione, anche temporanea, con altre imprese, o consorzio.