Polizza n. 2931861212-13
Polizza n. 2931861212-13
La Sua polizza di assicurazione
Codice Tariffa IBS001–IBS002
ERGO Reiseversicherung AG
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO Reiseversicherung AG.
Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse
Sintesi Pacchetto Assicurativo | ||
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
Annullamento – Rinuncia Viaggio | w 3.000 | 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni, 15% tutti gli altri casi |
Interruzione Viaggio | w 3.000 – rimborso pro-rata temporis | NO |
Rimborso Spese Mediche | Residenti Italia: w 1.000 Residenti EEA: w 2.500 | w 50 |
Assistenza in viaggio | Specifici per prestazione | NO |
Assicurazione Bagaglio | w 500 | w 100 per oggetto |
Limite d’età:
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per viaggi e soggiorni in Italia.
La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio di ogni singolo viaggio.
Assistenza in viaggio Centrale Operativa 24h su 24 x00.00.00.00.00.00 In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale. | Apertura pratiche Denuncia Sinistri x00.00.00.00.00.00 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 Informazioni su sinistri già denunciati x00.00.00.00.00.00 – opzione 4 Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; |
ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX
X. Xxx 00000000000 – Rea 1854153 - Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS n. I.00071 Società abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005
(comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
Informazioni sul Contratto
1. Modalità di perfezionamento del contratto – Tempi per la sottoscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla prenotazione o acquisto del servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita visione delle Condizioni di Xxxxxxx.
Sono assicurabili le persone:
• domiciliate o residenti in Italia o nell’EEA;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
• di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mantiene la sua validità).
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile; Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non residenti in Italia o nell’EEA.
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:
• per tutte le garanzie (ad eccezione dell’Annullamento); dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio; con estensione oltre la data di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato
• Per la garanzia annullamento: dal momento dell’adesione al contratto assicurativo e fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto.
• Se il premio assicurativo è stato pagato.
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nel documento di viaggio, fino ad un massimo di 30 giorni.
6. Coperture assicurative offerte
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall’Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti. In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, la Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Riferimenti Centrale Operativa: Tel: x00.00.00.00.00.00 (opzione 1).
In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società;
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la documentazione indicata dall’Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.
L’Assicurato deve altresì:
• Allegare ogni documentazione originale venga richiesta;
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. Inoltre:
• Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.
• Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.
8. Reclami in merito al contratto
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami - ERGO Reiseversicherung AG - Sede secondaria in Italia - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
L’Assicurato può esercitare il suo diritto di recedere dalla copertura assicurativa inviando alla Società una comunicazione entro 10 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. La Società riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto.
Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale avverrà il rientro entro il periodo prenotato.
Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio beneficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia o nell’EEA, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all’Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell’Assicurato.
Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.
Contraente: la persona fisica o giuridica, che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.
Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente il Set Informativo.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia o nell’EEA. EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG
Estero: tutti i Paesi al di fuori dall’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene insolvente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire i servizi concordati. Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, xxxxx, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, xxxxxxxx e matrigne dell’Assicurato).
Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati alla voce Servizio
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio.
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.
Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.
Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto avente in custodia o deposito il bagaglio.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato come stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Valore corrente: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di almeno 20km dal luogo di residenza.
Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o nell’EEA, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti da Blu Serena Spa, fino ad un massimo di 30 giorni.
3. Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.
5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio.
c) Xxxxxxxx preesistenti, ossia situazioni patologiche croniche di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l’Assicurato sia a conoscenza al momento della stipula della polizza.
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
g) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.
h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme. Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
i) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
j) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
k) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.
l) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
p) Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Annullamento o Interruzione Viaggio, Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall’Assicurato e manifestatasi per la garanzia Annullamento Viaggio prima della partenza e per le garanzie Assistenza e Spese mediche ed Interruzione, durante il viaggio.
6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Xxxxxxx
a) Xxxx e colpa grave dell’Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere;
• errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso;
• rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
d) Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.
e) Per gli importi a titolo di anticipo, l'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto. Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato.
Alla Società spetta, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
• Assistenza: fino ad un massimo di w 1.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Spese Mediche: fino ad un massimo di w 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Infortuni: fino ad un massimo di w 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
• Bagaglio: fino ad un massimo di w 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a w 100.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o all’indennizzo.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con PEC o lettera raccomandata A.R. alla Società.
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato:
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Condizioni Particolari di Assicurazione
Annullamento Viaggio
Condizioni particolari
La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il viaggio.
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio (soggiorno e biglietto aereo o navale), fino al massimale di w 3.000,00.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• Senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
• Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Xxxxxxxx, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di un compagno di viaggio, trasmesse all’assicurato successivamente alla prenotazione del viaggio e all’emissione della polizza.
g) Convocazione per le pratiche di adozione di un minore.
h) Provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione al viaggio prenotato.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all'Assicurato:
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;
b) due compagni di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato sulla stessa pratica;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa le penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e conformi al Regolamento Penale di Blu Serena Spa, con esclusione delle tasse di iscrizione e aeroportuali e nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali.
Interruzione Viaggio
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, fino al giorno del rientro, e termina in ogni caso al rientro al domicilio.
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, l'Assicurato che debba interrompere il viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
• l’interruzione è stata determinata da questo evento;
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato continuare il viaggio.
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, fino alla concorrenza del massimale di w 3.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.
3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto.
In ogni caso, il rientro anticipato deve essere autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa di assistenza, in funzione 24 ore su 24, a cui l’assicurato deve rivolgersi prima di prendere ogni iniziativa, e che organizzerà il rientro con il mezzo e le modalità clinicamente più idonee.
Nessun rimborso è previsto in mancanza del contatto preventivo Con la Centrale Operativa.
4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Xxxxxxxx, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato;
d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era regolarmente iscritto nelle liste di collocamento tenute presso il Centro per l’Impiego ed era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.
e) Rimborso servizi non usufruiti per quarantena Covid19
La Società indennizza le spese sostenute per i servizi non usufruiti in forma “pro rata temporis” fino ai massimali indicati, in caso di provvedimento di isolamento dell’Assicurato presso la Struttura alberghiera per quarantena o positività a Covid19, disposto per ordine del Governo o di una Autorità pubblica.
La presente garanzia opera anche in caso di permanenza nella struttura alberghiera, sempre a seguito di contatto preventivo con la Centrale Operativa.
5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all'Assicurato:
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;
b) compagni di viaggio purché iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso a condizione che non siano più di due;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.
6. Criteri di Liquidazione
In caso di malattia o infortunio, il rimborso potrà avvenire solo previa autorizzazione della Centrale operativa, che dovrà essere contattata prima di prendere la decisione di interrompere il viaggio e dovrà fornire la relativa autorizzazione.
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.
7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
d) Patologie curabili in loco
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali.
Rimborso Spese Mediche
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale (in Italia) di w 1.000 per i residenti in Italia e di w 2.500 per i residenti nell’EEA fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di w 350 per periodo assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del massimale di w 150 per periodo assicurativo;
c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di w 200 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di w 50. 4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b) cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del viaggio;
d) acquisto o riparazione di pacemaker, protesi e ausili per la vista;
e) agopuntura, fanghi e massaggi;
f) assistenza domiciliare;
g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
h) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
i) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili.
Assistenza in viaggio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente.
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Non danno diritto alla prestazione le patologie curabili in loco.
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i costi fino a w 250.
In caso di:
- decesso di un compagno di viaggio,
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o di un suo familiare, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico i costi fino a w 250.
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) , a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali) o – in deroga a quanto previsto all’art. 5 Esclusioni comuni – par. p - a seguito di quarantena che riguardi l'Assicurato stesso o un compagno di viaggio, disposta dal Governo locale o delle Autorità pubbliche locali (e adeguatamente documentata) in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l’infezione da Covid19).
La Società rimborsa:
a) le spese di prolungamento del soggiorno per l’assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), fino ad un massimo di w 100 al giorno, per un
massimo di 14 giorni.
b) i maggiori costi sostenuti per il biglietto di rientro se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, fino ad un massimo di w 500 in Italia. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
La presente garanzia non trova applicazione in caso di crociere.
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del mezzo di trasporto senza limiti di spesa.
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale di w 1.500.
Sono incluse le spese per:
a) Spese per intervento legale;
b) Spese peritali;
c) Spese di giudizio nel processo penale. Sono escluse le spese per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
i) le spese per controversie nei confronti della Società;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
k) le tasse di registro;
l) relativi a morosità in contratti di locazione;
m) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato;
n) relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
o) aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
p) relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente contratto.
Assicurazione Bagaglio
Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi al bagaglio dello stesso:
• Xxxxx, scippo, rapina;
• Danneggiamento, smarrimento;
• Xxxxxxx nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di w 500. 3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un massimale di w
80 per persona.
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un massimo di w 100 per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata).
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati. In ogni caso fino ad un massimo di w 100 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
b) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o argento;
c) strumenti professionali di qualsiasi genere;
d) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
e) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell’Assicurato;
f) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
g) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
h) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect);
i) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di prendere contatto e dare seguito alla richiesta di assistenza. L’assicurato dovrà attenersi alle istruzioni che riceverà.
Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio l’Assicurato o chi per esso deve:
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 48 ore dalla rinuncia comunicata all’organizzatore o al Vettore
- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni
Per le richieste di rimborso Interruzione soggiorno per motivi medici, l'Assicurato deve prendere preventivo contatto con la Centrale Operativa al numero
+39 02 30.30.00.05, ed attendere la relativa autorizzazione.
Per le richieste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l’Assicurato o chi per esso deve:
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero x00 00 0000 0000 entro 7 giorni
- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) entro 20 giorni
L’Assicurato deve altresì:
• garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
• liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Attivazione Centrale Operativa
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena possibile la Centrale Operativa di ERGO Assicurazione Viaggi, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.
Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO
x00.00.00.00.00.00
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La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di
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4.3 Finalità che necessitano del tuo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati
Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lette-ra a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).
4.3.2 Trattamenti di marketing
Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.
4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo
La compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali
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La compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse
La compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a: società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera
b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l’ultima versione è sempre disponibile all’indirizzo WEB xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.