DEFINIZIONE CONTROVERSIE Clausole campione

DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie fra l’Amministrazione e l’impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016. E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs 50/2016 La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente esclusivo quello di Reggio Xxxxxx. Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà dell’ACER di Reggio Xxxxxx che tutelerà i propri diritti a norma di legge.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente Convenzione. 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale e il Contraente che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, quale che si ala natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Bologna.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. 32.1 Il Foro di Vibo Valentia sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio 32.2 E’ escluso il deferimento ad arbitri.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del presente contratto, è quello del Tribunale di Bolzano.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. 1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del Foro di Rovigo.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente appalto che non si fossero potuti definire in via amministrativa con accordo bonario, saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al Tribunale di Bassano del Grappa (VI) In pendenza del giudizio del tribunale competente, le Parti non sono sollevate da alcuni degli obblighi previsti nel presente atto.