Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Clausole campione

Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. Art. 2 - Forma giuridica
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. E’costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini, in forma abbreviata “Fondo Pensione ALIFOND” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 17 aprile 1998 tra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL (di seguito denominato “fonte istitutiva”). Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998, del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1° dicembre 2009 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI- FIESA-CONFESERCENTI con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei sottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività collaterali e complementari. 2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37 3. Il Fondo ha sede a Roma.
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. È costituito “Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali”, denominato “PREVINDAI Fondo Pensione”, di seguito “Fondo”, in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) (di seguito denominato “fonte istitutiva”); esso dà inoltre attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti – Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager, quale parte istitutiva dirigenziale (dette anche “parti istitutive”). Il Fondo è stato costituito il 4 ottobre 1990. 2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37. 3. Il Fondo ha sede in Roma.
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. E’costituito il “Fondo Pensione …….”, in forma abbreviata “Fondo Pensione ….” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo/contratto stipulato in data ……. tra …..e…. (di seguito denominato “fonte istitutiva”). 2. Il Fondo ha durata fino a …/ illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37. 3. Il Fondo ha sede in …..(indicare il Comune)
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. Il Fondo Pensione denominato “Trattamento pensionistico complementare per il personale di Deltas S.p.A.", iscritto all’Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale, con il n. 9090 (in seguito denominato Fondo originario), istituito in esecuzione dell'accordo aziendale del 30 aprile 1984, viene configurato in ente associativo con personalità giuridica, in attuazione dell’accordo aziendale del 5 ottobre 2001, senza soluzione di continuità, con la denominazione di "Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese" (in seguito denominato Fondo). Il Fondo è finalizzato a proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti pensionistici complementari che attualmente fanno capo ai diversi Fondi Pensione istituiti presso le Aziende del Gruppo, mantenendo le relative garanzie maturate e acquisite per tutti gli iscritti, nonché a realizzare trattamenti pensionistici complementari per i dipendenti delle Società del Gruppo che attualmente ne sono privi. Il Fondo acquisisce la titolarità dei patrimoni esistenti e subentra nell’universalità dei rapporti del Fondo originario e dei Fondi iscritti in essere presso le Società del Gruppo relativamente alle sezioni a contribuzione definita. Ciascun interessato dal trasferimento mantiene, senza soluzione di continuità, l'intera posizione precedentemente maturata. Le norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento d’attuazione attuano le clausole degli Accordi aziendali del 1994 e seguenti, intervenuti fra i rappresentanti della Società Deltas S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali. 2. A far data dal 31 dicembre 2020 e in attuazione dell’Accordo sindacale di Gruppo del 4 dicembre 2020 (di seguito “Accordo Fondi interni”) il Fondo ha, inoltre, la finalità di perseguire i trattamenti di pensione previsti dai Regolamenti e dagli accordi istitutivi delle forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita e prive di personalità giuridica (di seguito “ex Fondi interni”) costituite all’interno del bilancio del Creval S.p.A. di seguito elencate: a. Fondo Pensione per il Personale del Credito Valtellinese, iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9138; b. Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9105; c. Fondo Pensione per il Personale di Bankadati Servizi Informatici iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9091. 3. Limitatamente ai trattamenti a prestazioni definite di cui al precedente comma 2, Creval S.p.A. - in conformità a...
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. E’ costituito il “Fondo Pensione …”, in forma abbreviata “Fondo Pensione …”, di seguito denominato “Fondo”, in attuazione dell’accordo/contratto stipulato in data … tra … e … (di seguito denominato “fonte istitutiva”). 2. [nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l’introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l’adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da …] 3. Il Fondo ha durata fino a … [in alternativa: illimitata], fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38. 4. Il Fondo ha sede in … [indicare il Comune]
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. E’ costituito Il presente Statuto disciplina il “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo”, di seguito denominato “Fondo”, il cui perimetro - originariamente delimitato in attuazione dell’accordo stipulato in data 29 ottobre 1985 tra per la già Banca di Trento e Bolzano, confluita il 20 luglio 2015 in Intesa Sanpaolo - , e le Organizzazioni Sindacali (di seguito denominati “Fonti istitutive”) e del è stato esteso e ampliato con successivo accordo 5 agosto 2015 che ne ha esteso il perimetro all’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, anche ai fini di ogni possibile aggregazione per effetto di fusioni, trasferimenti collettivi, ovvero eventuali altre fattispecie nell’ambito del Gruppo.

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Requisiti autorizzativi e di accreditamento Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.