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Fondo nazionale di previdenza complementare Clausole campione

Fondo nazionale di previdenza complementare. 1. In relazione agli impegni assunti con gli accordi nazionali del 3 luglio 1996 e dell’11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti e di seguito riportati nella successiva lettera B) del presente articolo, convengono quanto segue: A) I lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL potranno aderire al Fondo Priamo, istituito nel comparto degli autoferrotranvieri, nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo. B) La contribuzione è stabilita in percentuale per 12 mensilità sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione tabellare indennità di contingenza 1 aumento periodico di anzianità E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: a carico dell’azienda 1% a carico del lavoratore 1%. È altresì dovuta al fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% delle voci della retribuzione così come individuate al terzo capoverso del presente punto. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo, l’integrale destinazione del T.F.R.. C) La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari. D) Con decorrenza dall’ 1 agosto 2018 le Parti convengono di destinare un contributo mensile a carico dell’azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti La somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero. Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l'azienda cesserà l'erogazione Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data ...
Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza integrativa così come prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le parti convengono di aderire al costituendo Fondo di previdenza complementare volontaria che sarà istituto dalle parti contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002. Le contribuzioni dovute al fondo sono costituite da: − 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; − 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto nel periodo di riferimento; − una quota di trattamento di fine rapporto pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993; − il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; − il 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto. Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo.
Fondo nazionale di previdenza complementare. L’accordo istitutivo di Byblos, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale. Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il Fondo sarà alimentato con le seguenti modalità: – contributo a carico del Datore di Lavoro pari all’ 1% della normale retribuzione annua (comprensiva della x0.xx mensilità o gratifica natalizia); il contributo viene elevato al 1,2% dal 01/01/2012; – contributo a carico del dipendente pari all’1% della normale retribuzione annua (comprensiva della x0.xx mensilità o gratifica natalizia); – 100% dell’accantonamento del T.F.R. maturato nell’anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993; – quota dell’accantonamento del T.F.R. maturato nell’anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso T.F.R. per tutti gli altri dipendenti. In occasione dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto part-time a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore a sei mesi, l’Azienda consegnerà al neo assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo e la scheda informativa. A decorrere dal 01/01/2023, in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del Datore di Lavoro pari al 0,3% della normale retribuzione annua così come sopra definita.
Fondo nazionale di previdenza complementareMalattia e infortunio
Fondo nazionale di previdenza complementare. [Vcdi NOľE INľEGRAľIVE i⭲ calcc])
Fondo nazionale di previdenza complementare. Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato Agrifondo12. Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da: − 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; − 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; − una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; − il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993.
Fondo nazionale di previdenza complementare. [Vedi NOTE INTEGRATIVE in calce] (1) Nota integrativa
Fondo nazionale di previdenza complementare. Per quanto riguarda il presente articolo si fa riferimento all’art. 59 del vigente CCNL
Fondo nazionale di previdenza complementare. Art. 61 - Albo nazionale delle imprese
Fondo nazionale di previdenza complementare. Art. 57 - Malattia e infortunio operai agricoli.