Deposito per spese contrattuali Clausole campione

Deposito per spese contrattuali. 1. Le spese inerenti ai contratti sono integralmente a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. La Provincia può motivatamente assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali, o quando trattasi di acquisire beni immobili, o quando l’altro contraente è una Pubblica Amministrazione o in altri casi in cui ve ne sia motivata necessità. 3. Il deposito per spese contrattuali, comprende le spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura catastale. Il deposito è effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, fatti salvi casi di urgenza motivata. 4. I diritti di segreteria, nella misura di legge, sono dovuti sia per i contratti redatti in forma pubblica amministrativa, sia per le scritture private, fatto salvo quanto previsto da normative specifiche per singole tipologie di contratto.
Deposito per spese contrattuali. 14 Sezione II - Stipulazione del contratto 15
Deposito per spese contrattuali. 1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire beni immobili o quando l’altro contraente è una pubblica Amministrazione. 3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria comunale. 4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, deve essere compilata la distinta delle spese contrattuali, che, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, è consegnata in copia all’altro contraente.
Deposito per spese contrattuali. 1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. La Provincia assume, salvo patto contrario, a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali, quando trattasi di acquisire beni immobili o quando il contratto è a titolo gratuito per la Provincia. 3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
Deposito per spese contrattuali. Stipulazione del contratto Articolo 20 Stipulazione del contratto Articolo 21 Cessione del contratto Articolo 22 Durata del contratto Articolo 23 Domicilio del contraente
Deposito per spese contrattuali. Fatto salvo quanto disposto dalla Xxxxx, tutte le spese inerenti ai Contratti sono a carico dell’altro contraente. Il Deposito comprende, fra le altre, le spese di copia, bollo e registrazione. La registrazione dei Contratti soggetti a tale procedura è curata dall’Ufficio Appalti e Contratti cui gli stessi vanno trasmessi dai Responsabili del procedimento almeno 10 giorni prima dello spirare dei prescritti termini di Legge. Le spese di registrazione sono interamente a carico della controparte privata salvo diversa prescrizione normativa. Eventuale riserva di registrazione solo in caso d’uso deve risultare espressamente dal corpo del Contratto. L’avvenuto deposito delle spese presso la cassa economale deve risultare da Distinta compilata dal Responsabile del Servizio Economato. Eventuali esenzioni previste per Xxxxx devono essere riportate per iscritto nel dispositivo del Contratto.
Deposito per spese contrattuali. 1. Le spese inerenti al contratto sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. Il comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità. 3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria , per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale. 4. Il responsabile dell’ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l’identificazione del nome del depositante, dell’ammontare del deposito e del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto. 5. Il registro ed il bollettario di cui al comma 4, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, in ciascun foglio, dal Segretario comunale e dal ragioniere. 6. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è vistata dal Sindaco per la liquidazione e consegnata in copia all’altro contraente. 7. L’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell’ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4. 8. Il pagamento delle spese contrattuali può effettuarsi anche attraverso il versamento presso la tesoreria comunale.
Deposito per spese contrattuali. 1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente. 2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali: a) quando trattasi di acquisire beni immobili; b) quando l'altro contraente è una pubblica Amministrazione; 3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto. 4. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all'altro contraente. 5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile del servizio interessato, che provvede alla relativa annotazione nel riepilogo delle spese di cui al precedente comma 4, in cui dovrà comparire l'importo versato dal soggetto contraente, l'esatto importo delle spese contrattuali e, se esistente, la differenza restituita al contraente.
Deposito per spese contrattuali. Art. 24: Modalità di stipula dei contratti

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