COMUNE DI PIANEZZE
COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 9.11.2010
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Interpretazione del regolamento
TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I La fase precontrattuale Articolo 3 Determinazione a contrattare
CAPO II La scelta del contraente
SEZIONE I Disposizioni generali Articolo 4 Modi di scelta del contraente
Articolo 5 Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria Articolo 6 Termini per le procedure di gara
SEZIONE II Procedura aperta e procedura ristretta Articolo 7 Procedura aperta
Articolo 8 Procedura ristretta
Articolo 9 Commissione di gara per procedure aperte e per procedure ristrette Articolo 10 Commissione di gara per gare ad offerte economicamente più vantaggiose Articolo 11 Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione Articolo 12 Criteri di aggiudicazione
Articolo 13 Adempimenti della commissione per l’espletamento delle procedure di gara Articolo 14 Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta
SEZIONE III Procedura negoziata Articolo 15 Procedura negoziata
CAPO III Stipulazione e rogito
SEZIONE I Atti preliminari alla stipulazione Articolo 16 Atti preliminari alla stipulazione Articolo 17 Documentazione antimafia Articolo 18 Cauzione
Articolo 19 Deposito per spese contrattuali
SEZIONE II Stipulazione del contratto Articolo 20 Stipulazione del contratto Articolo 21 Cessione del contratto Articolo 22 Durata del contratto Articolo 23 Domicilio del contraente
SEZIONE III Rogito del contratto Articolo 24 Ufficiale rogante
Articolo 25 Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto Articolo 26 Adempimenti fiscali
CAPO IV Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE I Efficacia del contratto Articolo 27 Efficacia del contratto
SEZIONE II Esecuzione del contratto
Articolo 28 Modalità di pagamento del prezzo del contratto Articolo 29 Cessione di credito e procura
Articolo 30 Revisione dei prezzi Articolo 31 Vigilanza e collaudo Articolo 32 Decisione delle controversie
TITOLO III I CONTRATTI
CAPO I Compravendita
Articolo 33 Alienazione e acquisto di beni
Articolo 34 Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata Articolo 35 Beni vincolati
Articolo 36 Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Articolo 37 Prezzo della compravendita
Articolo 38 Forme di pubblicità
CAPO II Permuta
Articolo 39 Permuta
CAPO III Donazione
Articolo 40 Donazione
CAPO IV Locazione ed affitto
Articolo 41 Durata e condizioni della locazione e dell’affitto Articolo 42 Elenco dei beni locati o affittati
Articolo 43 Modalità per la determinazione del canone Articolo 44 Locazione di immobili urbani
CAPO X Xxxxxxxx
Xxxxxxxx 00 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
XXXX XX Mutuo
Articolo 46 Mutuo
CAPO VII Assicurazione
Articolo 47 Assicurazioni obbligatorie Articolo 48 Ditte di Brokeraggio
CAPO VIII Transazione
Articolo 49 Limiti alla transazione
CAPO IX Contratto d’opera SEZIONE I Disposizioni generali
Articolo 50 Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale SEZIONE II Contratto di prestazione d’opera professionale
Articolo 51 Clausole necessarie del contratto d’opera
Articolo 52 Clausole necessarie del contratto di prestazione d’opera professionale
CAPO X Appalti
Articolo 53 Principi generali
TITOLO IV CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici Articolo 54 Concessione di costruzione e gestione
CAPO II Concessione di servizi pubblici Articolo 55 Concessione di servizi pubblici Articolo 56 Contenuti della convenzione
TITOLO V SPESE IN ECONOMIA
Articolo 57 Provviste e servizi in economia Articolo 58 Lavori in economia
Articolo 59 Casi particolari Articolo 60 Modalità di esecuzione
Articolo 61 Amministrazione diretta Articolo 62 Cottimo fiduciario Articolo 63 Vigilanza e collaudo Articolo 64 Acquisti economali
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 65 Abrogazione Articolo 66 Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
• le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Articolo 2 Interpretazione del regolamento
1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole sull'interpretazione delle norme.
2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal consiglio comunale.
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
La fase precontrattuale
Articolo 3 Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dall’organo competente, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
CAPO II
La scelta del contraente
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 4
Modi di scelta del contraente
1. La modalità di scelta del contraente è, di regola, la procedura aperta.
2. È consentito il ricorso alla procedura ristretta ed alla procedura negoziata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale e comunitaria nelle specifiche materie, e dalle norme del presente regolamento.
3. È consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i lavori e servizi da eseguirsi in economia, previsti dal Titolo V.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
Articolo 5
Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria
1. Nei casi in cui la normativa vigente non prevede le modalità di pubblicazione, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto ed all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.
2. L'offerta da presentare per l’ affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 193.000,00 euro è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo della fornitura o del servizio, da prestare con le modalità consentite dalla vigente normativa. Nel caso di forniture e servizi di importo inferiore a 193.000,00 euro è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione provvisoria.
3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari è restituita entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
4. Per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici trova applicazione la disciplina prevista per il settore.
Articolo 6
Termini per le procedure di gara
1. I termini massimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte sono disciplinati dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, ove sussistano specifiche ragioni d’urgenza, i termini di cui al comma 1 sono stabiliti dal bando o nella lettera d’invito. Le ragioni d’urgenza sono indicate nella determinazione a contrarre.
SEZIONE II
Procedura aperta e procedura ristretta
Articolo 7 Procedura aperta
1. Per procedura aperta si intende la gara in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. Le modalità di esecuzione della procedura aperta sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.
Articolo 8 Procedura ristretta
1. Per procedura ristretta si intende la gara cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.
3. Nel caso di difformità fra le previsioni dell'avviso di gara e quelle della lettera di invito, prevalgono le previsioni della lettera di xxxxxx.
Articolo 9
Commissione di gara per procedure aperte e per procedure ristrette
1. All'espletamento della procedura aperta e della procedura ristretta provvede, quando non si debba procedere ai sensi del successivo articolo 10, una commissione di gara composta:
a) dal Segretario Comunale che la presiede;
b) dal Responsabile del servizio competente;
c) da altro Responsabile del servizio ovvero dal Responsabile del procedimento dei contratti.
2. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, dal Responsabile di altro servizio, designati dal presidente al momento dell’insediamento della commissione.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della commissione.
4. Nel caso di gare eseguite in forma associata con altri enti, la commissione può essere integrata con il componente competente, designato da ciascuno dei soggetti giuridici partecipanti.
5. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti:
6. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 10
Commissione di gara per gare ad offerte economicamente più vantaggiose
1. Nei casi di gare in cui l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è composta:
a) dal Segretario Comunale che la presiede;
b) da due componenti selezionati dal Presidente tra i funzionari dell’ente. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero nell’ipotesi in cui è richiesta una competenza specialistica non reperibile all’interno dell’ente, i componenti sono scelti dal presidente tra esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della commissione.
3. Ai componenti esperti della commissione di cui al comma 1 è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è determinato con determinazione del responsabile del servizio che ha indetto la gara.
4. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
5. Per gli aspetti non disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.
Articolo 11
Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione
1. Per la composizione ed il funzionamento della commissione giudicatrice del concorso di idee e per il concorso di progettazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose.
Articolo 12 Criteri di aggiudicazione
1. Nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con i seguenti criteri:
a) prezzo più basso per i contratti dai quali deriva una spesa;
b) prezzo più alto per i contratti dai quali deriva un’entrata;
c) offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con la determinazione a contrattare viene scelto, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
3. Per la disciplina dei criteri di aggiudicazione si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 13
Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara
1. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, all'individuazione dei risultati dell'esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
3. In apposito processo verbale sono riportate le operazioni compiute dalla commissione e le informazioni previste dalla legge. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione. Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte partecipanti.
4. Il verbale di gara è trasmesso al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di cui all' articolo 14.
5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati nel bando in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando.
Articolo 14
Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta
1. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con l'assunzione di apposita determinazione di approvazione da parte del responsabile del servizio interessato, nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente .
2. Per la disciplina del procedimento in esame si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
SEZIONE III
Procedura negoziata
Articolo 15 Procedura negoziata
1. Nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dalla legge, i contratti possono essere affidati mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando di gara.
2. All'espletamento della gara ufficiosa provvede apposita commissione presieduta dal segretario comunale e composta dal responsabile del servizio e da un dipendete del servizio interessati con funzioni di segretario verbalizzante designato dal presidente al momento dell’insediamento della commissione stessa.
3. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, da dipendenti di altro servizio, designati dal presidente al momento dell’insediamento della commissione.
CAPO III
Stipulazione e rogito
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 16
Atti preliminari alla stipulazione
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia di cui all'articolo 17;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 18;
c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all'articolo 19;
d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
e) che siano stati comunque effettuati gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
Articolo 17 Documentazione antimafia
1. Nei casi previsti dalle leggi vigenti nella materia, prima della stipulazione dei contratti, sia in forma pubblica che privata, devono essere effettuati gli adempimenti necessari agli effetti della legislazione cosiddetta "antimafia".
Articolo 18 Cauzione
1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune è presentata, qualora non diversamente disposto dalla legge, idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell'importo dedotto in contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell'altro contraente.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
b) mediante fidejussione bancaria;
c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile del servizio interessato al contratto.
Articolo 19
Deposito per spese contrattuali
1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali:
a) quando trattasi di acquisire beni immobili;
b) quando l'altro contraente è una pubblica Amministrazione;
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all'altro contraente.
5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile del servizio interessato, che provvede alla relativa annotazione nel riepilogo delle spese di cui al precedente comma 4, in cui dovrà comparire l'importo versato dal soggetto contraente, l'esatto importo delle spese contrattuali e, se esistente, la differenza restituita al contraente.
SEZIONE II
Stipulazione del contratto
Articolo 20 Stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto avviene, di norma, in forma pubblica amministrativa. In particolare essa è obbligatoria quando la scelta del contraente è avvenuta con i sistemi della procedura aperta o ristretta.
2. I contratti conseguenti a procedura negoziata o conclusi a seguito di cottimo fiduciario, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, possono stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal soggetto competente a rappresentare il Comune;
b) per mezzo di obbligazione sottoscritta da chi presenta l’offerta;
c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
3. Nei casi previsti dal comma precedente il contratto è concluso in forma pubblica amministrativa ove tale forma sia suggerita dalla complessità delle clausole o quando il contratto ha un valore pari o superiore a € 30.000 o quando occorra conferire ad esso il crisma della pubblicità o autenticità.
4. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare di cui all'articolo 3.
5. In ogni caso è obbligatoria ed è richiesta a pena di nullità la forma scritta. Conseguentemente non può essere attribuito alcun rilievo giuridico ad atti impliciti, quali l’esecuzione spontanea da parte del fornitore.
6. I termini entro i quali deve avvenire la stipulazione del contratto sono stabiliti in conformità alla legge.
Articolo 21 Cessione del contratto
1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso organo che ha adottato la determinazione a contrattare.
Articolo 22 Durata del contratto
1. I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. È nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
Articolo 23 Domicilio del contraente
1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Pianezze presso la sede del Comune, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente al domicilio eletto.
3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
SEZIONE III
Rogito del contratto
Articolo 24 Ufficiale rogante
1. I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare;
c) su richiesta dell'altra parte contraente, quando le spese gravino su di essa.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
Articolo 25
Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto
1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di richiamo a deliberazioni, elaborati grafici o capitolati in vigore è sufficiente, se le parti lo consentono, farne menzione senza allegarli.
2. I contratti contengono l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
Articolo 26 Adempimenti fiscali
1. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
CAPO IV
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE I
Efficacia del contratto
Articolo 27 Efficacia del contratto
1. Il privato contraente è obbligato nei confronti del Comune fin dalla data di efficacia del provvedimento che approva il verbale di gara o dispone l'aggiudicazione definitiva.
SEZIONE II
Esecuzione del contratto
Articolo 28
Modalità di pagamento del prezzo del contratto
1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può assumere l'obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.
Articolo 29 Cessione di credito e procura
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Si prescinde dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nei casi in cui l'importo della cessione sia inferiore a 10.000 euro, e il cessionario sia un Istituto di credito o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione dell'Istituto di credito sia notificata al Comune per il riconoscimento di cui al comma 1.
4. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.
Articolo 30 Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
Articolo 31 Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile del servizio dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo.
Articolo 32 Decisione delle controversie
1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO III
I CONTRATTI
CAPO I
Compravendita
Articolo 33 Alienazione e acquisto di beni
1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla trattativa privata (o procedura negoziata) è consentito, in conformità alla normativa vigente, quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all'uso.
4. I beni mobili, di cui al comma 3, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta in seguito a pubblicazione di apposito avviso entro il 31 gennaio di ogni anno, se la gara ad evidenza pubblica è andata deserta o vi sono fondate ragioni per ritenere che vada deserta, nonché nei casi di cui all'articolo 40.
5. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di valutazione.
6. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, il Comune richiede all'assegnatario l'impegno a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore nel tempo.
7. L'alienazione o l'acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative fissate dal responsabile del servizio di riferimento.
Articolo 34
Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata o procedura negoziata è consentito, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche per beni disponibili alla vendita il cui valore di stima non ecceda la somma di 50.000 euro, qualora per ragioni o circostanze speciali l’amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. In tal caso sono affissi in luoghi pubblici avvisi informativi della volontà del Comune di alienare il bene oggetto di vendita.
2. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l’amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare il pubblico incanto, viene indetta, tra gli offerenti, licitazione privata.
3. Il ricorso alla trattativa privata è consentito, inoltre, anche nei seguenti casi purchè il valore stimato non ecceda la somma di 80.000 euro, nei confronti di soggetti privati o di enti o associazioni, secondo le disposizioni che seguono.
4. Nei confronti di soggetti privati la trattativa privata è consentita:
a) quando, per la particolare conformazione morfologica e collocazione sul territorio dell’area posta in vendita, appare evidente che l’interesse all’acquisto sia limitato ai proprietari confinanti, purchè l’estensione del bene sia inferiore a trecento metri quadrati;
b) quando si tratti di fabbricato di volume inferiore a trecento metri cubi, a favore dei proprietari dei fabbricati costruiti in aderenza.
5. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 la trattativa è preceduta da apposito avviso, da pubblicarsi all’albo del Comune, e lo stesso è comunicato a tutti i proprietari confinanti, con la fissazione di un termine entro il quale esprimere la propria volontà di acquisire l’immobile in vendita. Scaduto il termine, il Comune invita gli interessati a presentare offerta per l’acquisto, stabilendo l’ora ed il luogo della gara, nonché fissando un prezzo a base di gara ed eventuali condizioni di preferenza, relative alla migliore attuabilità delle previsioni urbanistiche;
6. Nei confronti di enti o associazioni la trattativa privata è consentita quando le stesse siano legalmente riconosciute o siano iscritte all’albo comunale delle associazioni e svolgano attività non commerciale o non lucrativa a favore della collettività.
7. Per le ipotesi previste al comma 6 la vendita è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d’uso stabilito di volta in volta nel contratto e fintanto che l’associazione stessa perduri. Apposita clausola risolutiva deve essere inserita nel relativo contratto. Il prezzo di cessione tiene conto dei vincoli da apporsi all’atto di alienazione.
Articolo 35 Beni vincolati
1. La vendita di beni immobili del demanio culturale, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all'espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all'articolo 39.
Articolo 36
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.
Articolo 37
Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile del servizio competente o di un altro dipendente incaricato dal responsabile della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
Articolo 38 Forme di pubblicità
1. La vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare, in ragione del valore del contratto.
2. È prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
CAPO II
Permuta
Articolo 39 Permuta
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
CAPO III
Donazione
Articolo 40 Donazione
1. Il Comune può effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti, nella sola ipotesi di accertata presenza di un rilevante motivo di pubblico interesse ad effettuare l’attribuzione patrimoniale.
2. La donazione di beni immobili è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d’uso di pubblico interesse all’immobile medesimo. Apposita clausola risolutiva dovrà essere inserita nel relativo contratto.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza è fatto rinvio al regolamento sui contributi, configurandosi le stesse come provvedimenti di natura concessoria.
CAPO IV
Locazione ed affitto
Articolo 41
Durata e condizioni della locazione e dell'affitto
1. La durata della locazione e dell'affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare.
2. La determinazione a contrattare stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l'adempimento delle condizioni imposte.
Articolo 42
Elenco dei beni locati o affittati
1. Il servizio competente tiene ed aggiorna annualmente l'elenco dei contratti di locazione o in affitto stipulati dal Comune e le relative scadenze.
Articolo 43
Modalità per la determinazione del canone
1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall'articolo 37, comma 1.
Articolo 44 Locazione di immobili urbani
1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell'abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone.
CAPO V
Comodato
Articolo 45 Contratto di comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare.
2. Nel contratto di comodato è previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.
CAPO VI
Mutuo
Articolo 46 Mutuo
1. Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell'ipotesi in cui il Comune intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno cinque Istituti di credito autorizzati ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose.
CAPO VII
Assicurazione
Articolo 47 Assicurazioni obbligatorie
1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunali;
b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità;
c) incendio e furto di tutti i beni mobili di cui ha comunque la disponibilità;
d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell'Ente per attività di servizio.
2. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune e le relative scadenze.
Articolo 48 Ditte di Brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi di servizio di brokers, abilitati all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.
2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica.
CAPO VIII
Transazione
Articolo 49 Limiti alla transazione
1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l'altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l'efficacia della determinazione a contrattare.
CAPO IX
Contratto d'opera
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 50
Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale
1. Per l'espletamento di prestazioni intellettuali attinenti ai propri compiti istituzionali il Comune ricorre al personale dipendente.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici e al Titolo II, capo II, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, il Comune può ricorrere a professionisti esterni, qualora siano richieste conoscenze ed esperienze professionali eccedenti le normali competenze del personale dipendente e nella documentata e motivata assenza o carenza di personale idoneo.
3. I soggetti esterni devono documentare il possesso dei requisiti di specializzazione, esperienza e organizzazione, richiesti dalla natura della prestazione oggetto dell'affidamento. Possono essere richieste adeguate referenze in base alla natura della prestazione da affidare
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 è motivato dal responsabile del servizio competente nella determinazione a contrattare.
5. Per l'affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee con le modalità di cui agli articoli 11 e 13.
SEZIONE II
Contratto di prestazione d'opera professionale
Articolo 51
Clausole necessarie del contratto d'opera
1. Il contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 del codice civile, contiene necessariamente:
a) la tipologia e l'oggetto della prestazione richiesta;
b) le modalità di esecuzione, il cronoprogramma delle prestazioni e le altre clausole per il raggiungimento del risultato;
c) il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera;
d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera g);
e) la responsabilità dell’incaricato;
f) l'indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
g) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato;
h) la risoluzione del rapporto di lavoro;
i) la risoluzione delle controversie;
l) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Articolo 52
Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale
1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere le clausole di cui all'articolo 51 in quanto compatibili con la natura della specifica prestazione dedotta in contratto.
2. Nel contratto di prestazione d'opera professionale è prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il corrispettivo non può mai essere determinato forfetariamente, ma deve essere determinato proporzionalmente all'attività svolta.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune può ricorrere ai disciplinari tipo, eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Veneto, e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
CAPO X
Appalti
Articolo 53 Principi generali
1. Il Comune applica agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi la disciplina prevista dalla normativa comunitaria e nazionale specifica.
2. In particolare applica, anche in assenza o in caso di inadeguato recepimento operato dal legislatore nazionale, la seguente normativa comunitaria:
a. i regolamenti;
b. le direttive che contengono prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise;
c. documentazione indicata nei contratti medesimi.
TITOLO IV
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Articolo 54
Concessione di costruzione e gestione
1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. La determinazione a contrattare contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Articolo 55 Concessione di servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l'ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso dell'utenza.
Articolo 56 Contenuti della convenzione
1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all'efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
b) le tariffe praticate;
c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
d) il canone eventualmente dovuto al Comune per la concessione oppure l'entità della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario.
e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
j) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.
TITOLO V SPESE IN ECONOMIA
Articolo 57
Provviste e servizi in economia
1. Le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione di locali, edifici, aree e strade; servizi di illuminazione e riscaldamento dei locali;
b) manutenzione, custodia e pulizia degli impianti sportivi;
c) trasporto scolastico, somministrazione di pasti, mense, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
d) acquisto di beni e servizi per l’assistenza agli anziani o per altri interventi assistenziali o nel campo dei servizi sociali, culturali, sport e tempo libero;
e) servizi di sgombero neve e interventi antigelo; fornitura di inerti, conglomerato bituminoso caldo e freddo e prodotti oleoassorbenti;
f) manutenzione parco automezzi e macchinari; acquisizione di quelli mancanti nella dotazione dei servizi, ivi compreso il noleggio con o senza conducente; provviste di combustibili, lubrificanti e prodotti similari;
g) interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, regolamenti e diffide;
h) acquisto, noleggio, manutenzione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi; tappezzeria, tendaggi e simili; restauro di mobili di pregio; cartellonistica e segnaletica direzionale;
i) acquisto o noleggio dell'occorrente per il funzionamento dei servizi, macchine per l'ufficio e relativo materiale di consumo, assistenza hardware e software degli elaboratori in dotazione; fornitura di componenti hardware o pacchetti software; strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
j) acquisto di stampati, registri, cancelleria, materiale per disegno e per fotografia, riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria, dattilografia ed esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni; lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
k) acquisto di medaglie, coppe, diplomi ed oggetti per premi;
l) provviste di effetti di vestiario ed attrezzature individuali per il personale dipendente cui è dovuto;
m) servizi di traduzione ed interpretariato; studi, ricerche, indagini e rilevazioni; servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione; pubblicità legale; comunicazione istituzionale, compresa l'acquisizione di spazi pubblicitari su elenchi telefonici; servizio di redazione della rassegna stampa; servizi di call center, smistamento chiamate, numero verde e servizi di inserimento dati (o di data entry);
n) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
o) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
p) rilevazioni ambientali, analisi e valutazioni per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, visite specialistiche, analisi cliniche e diagnostica strumentale connesse all'attività di sorveglianza sanitaria del medico competente; acquisizione di materiale medico e di pronto soccorso;
q) corsi di formazione e aggiornamento; spese per l’espletamento di selezioni, servizio di somministrazione e correzione informatica di elaborati relativi a prove scritte nelle selezioni pubbliche;
r) collegamenti impianti d'allarme, servizi di vigilanza e portierato, relativi al patrimonio comunale;
s) servizio ristorazione buffet per rappresentanza;
t) servizi assicurativi inerenti rischi non coperti da polizze generali; servizio di certificazione del sistema di gestione della qualità; servizi di gestione e accertamento delle entrate comunali;
u) servizio di resocontazione lavori consiliari, convegni manifestazioni e simili; assistenza tecnico professionale e gestione operativa del sistema audio, conferenza, registrazione e votazione elettronica utilizzato durante le sedute degli organi comunali;
v) incarichi per consulenze, rogiti, assistenze legali, xxxxxxx, indagini, studi e rilievi, fatta salva la normativa specifica di settore;
w) servizi cimiteriali;
x) divulgazioni bandi di gara, concorsi;
y) acquisto di elementi di arredo urbano, essenze vegetali ed impianti per le aree pubbliche;
z) servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla progettazione, alla direzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici, alla redazione di strumenti di pianificazione urbanistica sia generali, sia particolareggiati, sia esecutivi;
aa) servizi di pubblicità e pubbliche affissioni.
2. È in ogni caso possibile procedere con affidamenti in economia nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
3. Le tipologie di provviste e servizi di cui al presente articolo sono acquisibili entro il limite massimo di 200.000 euro.
4. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i servizi o le forniture per farli rientrare nel limite di valore di cui ai commi 1 e 3.
5. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi ci si avvale, ove possibile, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da altre amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
Articolo 58 Lavori in economia
1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
a) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
b) manutenzione e adeguamento dei beni demaniali e patrimoniali con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti o rovina di manufatti, allagamenti e simili, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dall’art. 55 del D.Lgs. 163/2006;
c) manutenzione o riparazione di opere o impianti di edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale di importo non superiore a 50.000 euro;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti,
g) lavori ordinari di manutenzione e adattamento di locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto per scopi istituzionali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso entro il limite massimo, per ciascuna spesa, non superiore a 200.000 euro.
3. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 2.
Articolo 59 Casi particolari
1. Il ricorso alla esecuzione in economia delle provviste e dei servizi, nei limiti di importo di cui all'articolo 57, è altresì consentito:
a) nel caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) qualora si renda necessario provvedere al completamento di contratti in corso, se non è stato possibile imporne l'esecuzione;
c) nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nei tempi strettamente necessari;
d) nel caso del verificarsi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo grave a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica, o del patrimonio artistico, storico e culturale, senza limite di valore.
2. La sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 deve essere attestata nella determinazione a contrarre.
Articolo 60 Modalità di esecuzione
1. Le provviste e i servizi previsti dal presente Titolo V possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Per l'esecuzione dei lavori trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Articolo 61 Amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune medesimo.
2. Per l'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Articolo 62 Cottimo fiduciario
1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.
2. Per l'esecuzione delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti nonché di accettare la facoltà, per il Comune, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'obbligazione mediante semplice diffida, nei casi di inadempienza dello stesso.
3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno cinque soggetti o imprese, se sussistono in tale numero ditte dotate della capacità tecnica idonea per le prestazioni da eseguire.
4. È consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei preventivi nei seguenti casi:
a. quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro. In tal caso la giunta comunale ha facoltà di stabilire indirizzi e criteri per graduare, all’interno del limite di
20.000 euro, le ipotesi in cui far precedere l’affidamento diretto da indagine di mercato documentata;
b. nelle altre ipotesi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata diretta o trattativa privata ai sensi della legge vigente.
5. Per l'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Articolo 63 Vigilanza e collaudo
1. La direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuato dal responsabile del procedimento individuato dal responsabile del servizio interessato, o in mancanza, da quest’ultimo. Per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti in materia.
2. I lavori, le provviste ed i servizi sono soggetti al collaudo finale che, per i lavori, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
3. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi possono essere pagate solo se munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.
4. Il visto di liquidazione è considerato equivalente al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.
5. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono svolti entro 20 giorni dall'acquisizione o esecuzione.
Articolo 64 Acquisti economali
1. Per gli acquisti economali si rinvia a quanto previsto nel regolamento di contabilità dell’ente.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 65 Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.08.1992.
Articolo 66 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.