Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate Clausole campione

Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate. (art. 67 C.C.N.L. 21/5/2018) Preso atto delI’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 che recita: “... Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità deII'azione amministrativa, assicurando al contempo I’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui aII'articoIo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data I'articoIo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 é abrogato.” Ricordato come I’art. 67 comma 1 del C.C.N.L. 21/5/2018 dispone che “... a decorrere daII’anno 2018 il Fondo risorse decentrate é costituito da un unico importo consolidato di tutte Ie risorse decentrate stabili, indicate daII'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/1/2004, relative aII’anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo per Ie progressioni economiche e Ie risorse che hanno finanziato Ie indennità di comparto di cui alI’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”. Rilevato come il fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di cui al comma 3 dell’art. 67 del C.C.N.L. 21/5/2018. Accertato che il comma 7 deII’art. 67 del C.C.N.L. 21/5/2018 conferma che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art 23 comma 2, del D.Lgs. n.75/2017. Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di dover considerare, quale limite complessivo per le risorse decentrate per l’anno 2020, l’importo di Euro 1.257.808,60 (al netto delle somme non soggette a limite). Preso atto che con Decreto della Presidente n. 85 del 3/07/2020, si é provveduto alla costituzione del Fondo per la Dirigenza, per l’anno 2020, ammontante ad Euro 1...
Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate. (artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004)

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