COSTITUZIONE DEL FONDO Clausole campione

COSTITUZIONE DEL FONDO. Fondo Personale tecnico- amministrativo
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. E’ costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo. 2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli affidamenti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. 3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato: a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2; b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: − all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; − all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; − per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. 5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle: TABELLA A) LAVORI PUBBLICI fino a euro 1.000.000 2% oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 1,8% oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 1,6% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 1,4% oltre euro 25.000.000 1,0% TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE fino a euro 500.000,00 2% oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per ...
COSTITUZIONE DEL FONDO pag. 101 (art. 1 CCRL 07/03/2001)
COSTITUZIONE DEL FONDO. Fondo Personale dirigente
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. Il Comune di Napoli costituisce il Fondo mediante un deposito vincolato presso il Gestore del Fondo, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione di gestione. 2. La Convenzione di gestione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo in vista del raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento al patrimonio complessivo.
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, del citato articolo 113 del Codice dei Contratti, la Provincia di Brescia destina al Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. La percentuale effettiva è stabilita secondo le percentuali combinate di cui alle Tabelle A-B-C allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell’importo posto a base di gara per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti. 2. Per l’individuazione dell’aliquota dell’incentivo, unica per l’intero appalto, si utilizza il principio della maggiore pertinenza, in ragione della prevalenza economica della categoria dei lavori, servizi o forniture. Analogo criterio è utilizzato in caso di appalti misti. 3. Il valore del Fondo è determinato per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, applicando la percentuale di cui al comma 1 all’importo preventivato posto a base di gara. Tale importo, ai fini della determinazione del Fondo, deve intendersi al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto di aree, acquisto di beni mobili, e da ogni altra voce progettuale. 4. Il Fondo, come quantificato ai sensi dei commi precedenti, non è soggetto ad alcuna variazione qualora in sede di appalto si registrino dei ribassi d’asta. In presenza di un progetto esecutivo generale, qualora l'Amministrazione ne richieda l'elaborazione di uno stralcio, il Fondo è commisurato all'importo a base d'asta del solo stralcio. 5. Le varianti conformi all’articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell’esecuzione del contratto. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall’articolo 106 del Codi...
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. Il Fondo relativo a ciascun intervento, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione, è determinato sulla base dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione. 2. Il Fondo viene quantificato in apposita voce del quadro economico al momento dell’approvazione del progetto ovvero della determinazione a contrattare e accantonato mediante impegno al momento dell’aggiudicazione della gara. È compito e responsabilità del dirigente preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e accantonamento del Fondo. 3. Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione rilevato secondo le modalità del successivo art. 8. Gli incentivi sono infine quantificati e liquidati secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione integrativa definita sulla base del presente Regolamento.
COSTITUZIONE DEL FONDO. E’ costituito un fondo iniziale di euro 5.000 (cinquemila), che annualmente potrà essere modificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occu- pabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» che continua la gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professiona- le del personale del credito cooperativo già istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28 legge n. 662/1996, che viene adeguato alla normativa dell’art. 3 della legge n. 92/2012. 2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di auto- noma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS, del quale costituisce gestione. 3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeco- nomico coerente con il più recente Documento di Econo- mia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
COSTITUZIONE DEL FONDO. In applicazione delle norme contrattuali riportate nel precedente Art. 3, comma 1, del presente CCDIL, il fondo dell'istituzione scolastica risulta strutturato come descritto nell’ allegato del presente capitolo “ FONDO DI ISTITUTO 2015/2016 Sono da considerarsi nella determinazione complessiva del fondo del corrente anno le economie dell’anno precedente descritte nell’allegato al presente capitolo : “ DETERMINAZIONE ECONOMIE FONDO DI ISTITUTO DOCENTI E ATA A.S. 2015-2016” Ulteriori finanziamenti ( da utilizzare anche per il personale ATA) inerenti ad es. il potenziamento dell’autonomia e quote per l’ attività di formazione in servizio, che perverranno nel bilancio dell’istituzione scolastica, saranno oggetto di informazione preventiva e integreranno le presenti disponibilità. Per quanto riguarda la quota relativa all’autonomia scolastica, si confermano i parametri di distribuzione del precedente a.s.: una quota per l’istituzione scolastica , una quota per il personale Ata e delle quote specifiche per le singole scuole