Indennità di comparto. Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)
Indennità di comparto. 1. A tutto il personale del comparto è attribuito un compenso denominato “indennità di comparto”, cosi come stabilito dall’art. 33 del C.C.N.L del 22.01.04 e successive modifiche ed integrazioni.
Indennità di comparto. Il fondo accoglie la parte dell’indennità di comparto di cui all’articolo 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii.
Indennità di comparto. Il fondo accoglie la parte dell’indennità di comparto di cui all’art.33, c. 4, lett. b), del CCNL 22/01/2004 e s.m.i. (parte stabile del fondo per le risorse decentrate). Da osservare che le risorse variabili che specifiche norme di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale di cui alla lettera f) (CCNL 01.04.1999: art.15, c. 1, lettera k), art.17, c. 5; CCNL 14.09.2000, art.54; CCNL 05.10.2001, art.4, c. 3 ed altre specifiche norme: progettazione interna LL.PP. e urbanistica, condoni edilizi, recupero aree evasione fiscale tributi, censimenti e rilevazioni ISTAT, elezioni, fondi ministeriali servizi anagrafici per diritto di soggiorno cittadini UE, Progetto SMART Polizia Locale ecc.), si aggiungono alle risorse di carattere ordinario e sono quantificate a consuntivo con riferimento all’anno precedente.
Indennità di comparto. (Art. 33 CCNL 22/01/2004) € 36.579,61 Totale € 404.829,70 Somme da riversare in bilancio € 70.000,00 III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non sono state oggetto di negoziazione, poiché non suscettibili di modifiche le indennità di comparto e le progressioni economiche già riconosciute. Tale destinazione, comunque, come risulta nell’art. 1 dell’ipotesi di accordo trova integrale copertura con le risorse stabili.
Indennità di comparto. (Art. 33 CCNL 22/01/2004) € 38.473,84 Totale € 488.272,96 Somme da riversare in bilancio € 70.000,00 PO estinta CCIAA di Pescara € 16.069,50 La somma di € 16.069,50 è stata contrattata per far fronte a richieste (legittime) dei titolari delle posizioni organizzative della estinta Camera di Commercio di Pescara per il riconoscimento di somme ulteriori rispetto alla retribuzione di risultato riconosciuta solo parzialmente per gli anni dal 2013 al 2017.
Indennità di comparto. L'indennità di comparto per l'anno 2021 prevista dall'art. 33 del CCNL 22/01/2004, finanziata con oneri a carico del fondo e prelievo a carico delle risorse di cui all'art. 68 c. 1 (risorse stabili) del CCNL 2016-2018, è pari ad € 11.429,48.
Indennità di comparto. 1. L'indennità di comparto ha la funzione di allineare progressivamente la retribuzione complessiva del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali con quella del restante personale pubblico.
Indennità di comparto. Sempre in tema di trattamento economico, l’ipotesi di accordo istituisce, con effetto dal gennaio 2002, una nuova voce retributiva denominata: indennità di comparto, anche per conseguire obiettivi di omogenizzazione con il sistema retributivo di altri comparti pubblici come i ministeri e gli enti pubblici non economici. L’indennità ha carattere di generalità e, quindi, deve essere corrisposta a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compresi gli incaricati di una posizione organizzativa. Per il finanziamento degli oneri di prima applicazione si utilizzano in parte le risorse assegnate alla sede nazionale per il rinnovo del CCNL (si fa riferimento all’importo che deve essere corrisposto dal gennaio 2002) e, in parte, le risorse aventi carattere di stabilità assegnate alla sede decentrata (si fa riferimento ai diversi e successivi incrementi previsti con decorrenza dal gennaio 2003 e dal gennaio 2004). Le somme prelevate dalle risorse decentrate stabili ritornano nella disponibilità della sede decentrata in occasione della cessazione dal servizio del personale che ne ha beneficiato; le stesse somme contribuiranno al finanziamento della indennità di comparto dei lavoratori assunti successivamente sui medesimi posti lasciati liberi dai cessati (il confronto deve essere effettuato con riferimento alla categoria e al profilo professionale). Nei confronti dei lavoratori assunti su posti vacanti nel periodo di prima applicazione della disciplina contrattuale sulla indennità di comparto o su posti di nuova istituzione nella dotazione organica, gli oneri per il pagamento della medesima indennità saranno totalmente a carico dei bilanci degli enti; le relative risorse dovranno essere quantificate in sede di programmazione dei fabbisogni i cui contenuti non possono non tener conto anche del più elevato costo unitario del personale, derivante sia dall’incremento del trattamento tabellare sia dalla istituzione della nuova indennità. Concludiamo annunciando che ulteriori e più dettagliati elementi di chiarimento sulla complessiva disciplina del testo contrattuale, saranno resi disponibili, dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL, mediante la pubblicazione della relativa relazione illustrativa.
Indennità di comparto. La presente indennità ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene corrisposta per dodici mensilità a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato nelle misure previste dall'allegato D) al C.C.N.L. del comparto Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 -2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.1.2004.