LOTTO N. 4
LOTTO N. 4
Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI
stipulata tra: |
Comune di Carmignano Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX) P.IVA n° 01342090485 |
e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: dalle ore 24.00 del 01/04/2017
Cessazione: alle ore 24.00 del 01/04/2020 Scadenza anniversaria: al 01/04 di ogni anno
Premio lordo annuale: €...................................................
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Veicoli assicurati |
SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata e proroga del contratto |
Art.4 Art.4a | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Regolazione del premio |
Art.5 | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 |
Art.6 | Revisione del prezzo |
Art.7 Art.7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 | Recesso della Società Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Recesso per aggravamento del rischio Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso |
Art.8 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8a | Variazioni di polizza |
Art.9 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.10 | Oneri fiscali |
Art.11 | Foro competente |
Art.12 | Interpretazione del contratto |
Art.13 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 Art.16a | Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx in presenza di Lloyd’s Correspondent |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 Art.19 | Estensione territoriale Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Prestazioni aggiuntive |
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 | Eventi esclusi |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Determinazione dell’ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate |
Art.5 | Mandato periti |
Art.6 | Identificazione dei veicoli |
Art.7 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art.8 | Riparazioni- sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate |
Art.9 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.10 | Rinuncia all’azione di surroga |
Art. 11 | Recuperi |
Art. 12 | Beneficiario |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riparto di coassicurazione |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Società: | L’impresa assicuratrice, le coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente. |
Broker: | ………..., iscritta al R.U.I. al n° ………. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati. |
Accessorio: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, accessori fono-audio-visivi. |
Optional: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Veicolo: | Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri), del Direttore Generale/Segretario Comunale, dei dipendenti, degli operatori del servizio civile nazionale e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente. |
Art. 2 – Veicoli assicurati
A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente;
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Direttore Generale/Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
D - Veicoli di proprietà e/o in uso degli operatori del servizio civile nazionale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Per la categoria C si precisa che i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l’espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi beni oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 01/04/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 01/04/2020.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 01/04/2020.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 01/04/2017 e al 01/04 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (01/04/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4a – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6, art. 1) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio pari al 75% del premio anticipato. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito + conguaglio)
Art. 5 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 6 - Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il
medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 7 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 15 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8a) – Variazioni di polizza
Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo modifiche della copertura prestata per le categorie di veicoli già assicurati, inserimento di nuove categorie di veicoli ecc. ) si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la
responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio… , in qualità
di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 16a) – Xxxxxxxx Xxxxxx in presenza di Lloyd’s Correspondent ( clausola alternativa )
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio… , in qualità di
Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei
Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, fatto salvo quanto eventualmente diversamente regolato nelle singole condizioni contrattuali.
Art. 19 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), compresi accessori ed optional, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso (e per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa), durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio: combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio).
b) Furto: furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione.
c) Kasko: danni da causa fortuita e violenta durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica o privata.
d) Traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Eventi sociopolitici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) Eventi naturali: trombe d’aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
g) Caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) Rottura di cristalli comunque verificatasi.
i) Eventi diversi: quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.
Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6).
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b)
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
d) Ricorso terzi da incendio:
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del conducente, del Contraente e dell'Assicurato mentre la colpa grave dei predetti non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
3a. dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato di dipendenti ed amministratori del Contraente;
4. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
5. avvenuti, limitatamente alla garanzia kasko, quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo ed eventi sociopolitici, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l’Assicurato oltre alla denuncia presentata all’Autorità Xxxxxx, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4 – Determinazione dell’ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Salvo il disposto dell'art. 8) il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle sole parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
L' indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito, la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.
Art. 6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
1. generalità della persona autorizzata alla missione/servizio;
2. numero dei chilometri percorsi.
Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall’impresa di effettuare accertamenti e controlli.
Art. 7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Riparazioni - sostituzioni “in natura” delle cose rubate o danneggiate
La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art. 10 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto alla Sezione 4 Art. 1) punto 3a.
Art. 11 - Recuperi
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell' indennizzo (nonostante l' eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell' indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall' art. 8), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l' indennizzo ricevuto.
Art. 12 - Beneficiario
L' Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell' Ente.
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1– Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente;
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Direttore Generale/Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
D - Veicoli di proprietà e/o in uso degli operatori del servizio civile nazionale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;
Massimale a PRA per singolo veicolo | € | 15.000,00 |
Premio lordo al Km | € | ……………….. |
Percorrenza chilometrica | Km | 600 |
Premio lordo annuo anticipato | € | ……………….. |
Scomposizione del premio totale:
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per singolo veicolo e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per sinistro.
Limiti di indennizzo (Euro) | Scoperto e/o franchigia% (Euro) | |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g),i) | Somma assicurata | 10% min. 100,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 260,00 | 260,00 |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 250,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 250,00 | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
L'ASSICURATO ………………….. | LA SOCIETÀ ……………….. |