Determinazione e pagamento del Premio Clausole campione

Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. verrà versato con periodicità annuale a partire dalla data della prima adesione alla polizza. Tale Premio, riportato nel modulo di Adesione, è determinato nel seguente modo: importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,316%. Nel caso in cui la durata del Mutuo non sia multipla di 12 mesi, il Premio dell’ultima rata verrà determinato come opportuna frazione del Premio annuale. Il Premio viene addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato dal Contraente ed è versato da quest’ultimo alla Compagnia su base mensile. Se alle scadenze annuali convenute l’Assicurato non ha pagato i relativi premi dovuti, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A, trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza annuale di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all’Assicurato e a Genertel con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla scadenza annuale di mancato pagamento.
Determinazione e pagamento del Premio. Il Premio annuo dovuto relativo alla copertura assicurativa dell’Attività Professionale svolta dall’Assicurato, coerentemente con la qualifica ricoperta dall’Assicurato stesso, è quello risultante dalla tabella riportata di seguito: Categoria di Rischio Premio Annuale Lordo 01 Giovane Medico € 310,00 Il primo Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ad ogni scadenza, pagato il Premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Se l’Assicurato non paga il Premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Resta inteso che qualora l’aderente svolga più attività, dovrà indicarle tutte nel modulo di proposta. In questo caso il Premio da corrispondersi sarà pari all’importo riferito all’attività di più alto rischio.
Determinazione e pagamento del Premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio sarà pagato entro 15 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi incassati deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza. Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Il premio annuale è calcolato in base al numero dei veicoli complessivi dichiarati. Il numero dei posti sui documenti assicurativi è puramente indicativo e non influisce sulla determinazione del premio. TPER, in relazione a quanto previsto dall’art. 6, si riserva la facoltà, e la Compagnia accetta, di richiedere entro il 31 dicembre 2019, il frazionamento trimestrale del premio, senza oneri aggiuntivi.
Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, comprensivo di imposte, può venire corrisposto dall’Assicurato a CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo oppure di mese in mese (Premio annuo frazionato) con l'incasso della rata del Mutuo. Tale Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento, indicata nella Dichiarazione di Adesione, nel seguente modo:
Determinazione e pagamento del Premio. 3) Esempio di calcolo del premio da rimborsare su ESTINZIONE PARZIALE
Determinazione e pagamento del Premio. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Preventivo/Scheda di Polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, dichiarati dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Preventivo, nonché sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e ai dati sul chilometraggio rilevati dal dispositivo DCM. Più precisamente: 1. il premio assicurativo RCA, il cui importo è indicato sulla scheda di Polizza, è determinato in misura variabile, in base alle percorrenze rilevate dal dispositivo DCM (premio per chilometro di percorrenza), fermo restando un importo minimo e massimo mensile e annuo, indicati nel Preventivo – Proposta sottoscritto dal Contraente/Assicurando. Il dispositivo DCM comunica periodicamente alla Compagnia il numero di chilometri percorsi dall’autovettura assicurata e, sulla base di tale dato, la Compagnia provvede ad addebitare sulla carta di credito o sul conto corrente l’importo del premio mensile oltre ai relativi oneri fiscali e parafiscali. Per chilometro di utilizzo dell’autovettura si intende il movimento della stessa, con motore acceso, rilevato dalla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare. La percorrenza chilometrica in Modalità di guida in elettrico (EV Mode) con motore termico spento, per i vecioli che la prevedono (Offerta We Hybrid Insurance), non viene computata; 2. il Premio della garanzia Collisione è correlato a quello previsto per la garanzia RC Auto. L’importo dovuto è indicato sulla Scheda di Polizza, ed è determinato in misura variabile, sempre in base alle percorrenze rilevate dal dispositivo DCM (premio per chilometro di percorrenza), con un importo minimo e massimo mensile e annuo, analogamente a quanto previsto nel precedente punto 1. Eventuali richieste di chiarimenti e di correzione degli addebiti dovranno essere presentate in forma scritta all’Intermediario Toyota Insurance Management SE (di seguito “TIM”), cui è affidata, in virtù della clausola di intermediazione di cui all’art. 41, la gestione del presente contratto, all’indirizzo l’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx o Addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe o Addebito su conto corrente bancario/postale o Satispay La carta di credito/debito, il conto corrente bancario e le utenze delle piattaforme di pagamento utilizzate devono appartenere al Contraente. La Compagnia si riserva,...
Determinazione e pagamento del Premio. <omissis – non rilevante per l’Assicurato>
Determinazione e pagamento del Premio. I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso. I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dal presente capitolato. L’impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere. Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 05/08/2014 e 05/02/2015. Il premio complessivo spettante all’impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui all’allegato prospetto nel quale è indicata anche la classe CU di appartenenza per ciascun di essi. Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni o dismissioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale.
Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, viene corrisposto da CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo. Tale Premio è determinato nel seguente modo: importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato il numero di anni corrispondenti alla durata del Mutuo e per il tasso annuo lordo dello 0,1035 per mille.

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  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).