Determinazione e pagamento del Premio Clausole campione

Determinazione e pagamento del Premio. Il Premio annuale è determinato in base alla formula di garanzie scelte alla sottoscrizione (ovvero al “Piano” scelto e indicato nel Modulo di Polizza) e all’inclusione o meno in Polizza della garanzia facoltativa INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO ed è commisurato alla classe di rischio dell’Attività professionale svolta dall’Assicurato al momento della sottoscrizione, ovvero all’attività lavorativa ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui l’Assicurato svolga più di un lavoro. Il Premio di polizza deve essere pagato alla Compagnia con accredito del relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il Premio delle annualità successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del Premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio.
Determinazione e pagamento del Premio. I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso. I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dal presente capitolato. L’impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere. Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 05/08/2014 e 05/02/2015. Il premio complessivo spettante all’impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui all’allegato prospetto nel quale è indicata anche la classe CU di appartenenza per ciascun di essi. Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni o dismissioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale.
Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere alla Banca verrà versato con periodicità annuale a partire dalla data della prima adesione alla polizza. Tale Premio, riportato nel modulo di Adesione, è determinato nel seguente modo: importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,316%. Nel caso in cui la durata del Mutuo non sia multipla di 12 mesi, il Premio dell’ultima rata verrà determinato come opportuna frazione del Premio annuale. Il Premio viene addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato dal Contraente ed è versato da quest’ultimo alla Compagnia su base mensile. Se alle scadenze annuali convenute l’Assicurato non ha pagato i relativi premi dovuti, la Banca, trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza annuale di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all’Assicurato e a Genertel con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla scadenza annuale di mancato pagamento.
Determinazione e pagamento del Premio. 3) Esempio di calcolo del premio da rimborsare su ESTINZIONE PARZIALE 5 di 15
Determinazione e pagamento del Premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio sarà pagato entro 15 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi incassati deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza. Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Il premio annuale è calcolato in base al numero dei veicoli complessivi dichiarati. Il numero dei posti sui documenti assicurativi è puramente indicativo e non influisce sulla determinazione del premio. TPER, in relazione a quanto previsto dall’art. 6, si riserva la facoltà, e la Compagnia accetta, di richiedere entro il 31 dicembre 2019, il frazionamento trimestrale del premio, senza oneri aggiuntivi.
Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, comprensivo di imposte, può venire corrisposto dall’Assicurato a CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo oppure di mese in mese (Premio annuo frazionato) con l'incasso della rata del Mutuo. Tale Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento, indicata nella Dichiarazione di Adesione, nel seguente modo:
Determinazione e pagamento del Premio. Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, viene corrisposto da CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo. Tale Premio è determinato nel seguente modo: importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato il numero di anni corrispondenti alla durata del Mutuo e per il tasso annuo lordo dello 0,1035 per mille.
Determinazione e pagamento del Premio. <omissis – non rilevante per l’Assicurato>
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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).