Indennità speciali Clausole campione

Indennità speciali. Il dipendente al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa ha diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione mensile, da cor- rispondersi per tutte le mensilità contrattuali. Gli addetti al Centro Meccanografico, compreso il Capo Centro, pre- visti nella tabella allegata al CCNL 21 Luglio 1995 hanno diritto ad una indennità di € 0,77 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per il personale con qualifica di Informatico di nuova assunzione ovvero inquadrato nei corrispondenti livelli previsti dalla nuova riclassifi- cazione ovvero con qualifica di Informatico ad esaurimento l’indennità prevista dal secondo comma del presente articolo non sarà corrisposta all’atto dell’assunzione ovvero, per il personale già dipendente, all’atto del passaggio a livello superiore per scorrimento o per inquadramento a mansioni superiori. Il personale cui è affidata la responsabilità dello studio e/o gestione e/o attuazione di progetti (Capi progetto) per il periodo in cui ha tale responsabilità, ha diritto ad una indennità minima di € 67,00 mensili lordi elevabili fino ad un massimo di € 168,00, che l’Azienda comunicherà nel- l’ambito dell’incontro con le RSA/RSU previsto dal relativo comma del- l’art. 6, in relazione all’importanza del progetto. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione a partire da un mini- mo nazionale del 13% della retribuzione mensile per 14 mensilità diffe- renziata per livello, che si intende compensativa dell’eventuale maggiore gravosità di orario connessa alla funzione espletata. L’indennità di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente dif- ferenziata a compensazione anche dell’utilizzazione da parte dei datori di lavoro sia di eventuali innovazioni di rilevante importanza nei metodi e nei processi attuativi delle attività aziendali ovvero nell’organizzazione del lavoro, sia delle eventuali invenzioni fatte dai Quadri, delle quali i datori di lavoro si riservano il diritto di prelazione, nei casi in cui le predette inno- vazioni o invenzioni non costituiscono oggetto della prestazione di lavo- ro dedotta in contratto.
Indennità speciali. Ai lavoratori del gruppo 1 dell'art. 4 verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
Indennità speciali. Il dipendente al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa ha diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione mensile, da cor- rispondersi per tutte le mensilità contrattuali. Il personale cui è affidata la responsabilità dello studio e/o gestione e/o attuazione di progetti (Capi progetto) per il periodo in cui ha tale responsabilità, ha diritto ad una indennità minima di € 67,00 mensili lordi elevabili fino ad un massimo di € 250,00, che l’Azienda comuniche- rà nell’ambito dell’incontro con le RSA/RSU previsto dal relativo comma dell’art. 6, in relazione all’importanza del progetto. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione a partire da un minimo nazionale del 13% della retribuzione mensile per 14 mensilità, che si intende compensativa dell’eventuale maggiore gravosità di orario connessa alla funzione espletata. L’indennità di cui al comma precedente potrà essere ulteriormen- te differenziata a compensazione anche dell’utilizzazione da parte dei datori di lavoro sia di eventuali innovazioni di rilevante importanza nei metodi e nei processi attuativi delle attività aziendali ovvero nell’organiz- zazione del lavoro, sia delle eventuali invenzioni fatte dai Quadri, delle quali i datori di lavoro si riservano il diritto di prelazione, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscono oggetto della pre- stazione di lavoro dedotta in contratto.
Indennità speciali. 1. a) Indennità maneggio denaro Al lavoratore che ha continuamente maneggio e responsabilità di dena- ro è corrisposta una indennità mensile nelle seguenti misure: – 8,2% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per i cas- sieri delle Sedi senza Centro di produzione e per i cassieri delle agen- zie postali delle Sedi con Centro di produzione; – 10,5% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per il cassiere principale della Direzione Generale e delle Sedi con Centro di produzione.
Indennità speciali. Indennità Indennità per disagiata sede se la località in cui si presta attività non ha possibilità di alloggio o adeguati mezzi pubblici di trasporto che la colleghino a centri abitati distanti più di 5 km, il datore di lavoro che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire tra le parti.
Indennità speciali. 1) Indennità di uso di mezzi di trasporto
Indennità speciali. Le indennità giornaliere, previste dal vigente CCNL, dovute per ogni giornata di effettiva presenza sul lavoro, saranno elevate nella seguente misura in euro: Lavoratori che svolgono servizio diurno 3.20 “ “ “ “ “ antirapina 4.46 “ “ “ “ notturno in posti fissi 3.69 “ “ “ “ “ stradale 4.96 “ “ “ “ presso la sala conta 3.77 “ in ferie, infortunio 4.08 Ruolo amministrativo 2.89 Lavoro domenicale 0.64 Nota a verbale: le XX.XX. si riservano di verificare le eventuali differenze di retribuzione, derivanti dalla riduzione effettuata dagli Istituti, delle quote delle indennità sopra elencate stabilite dal precedente CIP, a seguito del rinnovo della parte economica del CCNL del 1998, che prevedevano tali cifre in maniera più bassa.
Indennità speciali. 1. a ) In d e nnità m a n e gg i o d e n a r o Al lavoratore che ha continuamente maneggio e responsabilità di de- naro è corrisposta un'indennità mensile nelle seguenti misure: — 5,8 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza per i cassieri delle agenzie postali; — 8,2 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenenza per i cassieri delle Sedi senza Centro di produzione e per i cassieri delle agenzie postali delle Sedi con Centro di produzione; — 10,5 per cento del minimo di stipendio della classe di appartenen- za per il cassiere principale della Direzione Generale e delle Sedi con Centro di Produzione.
Indennità speciali. Per l’attività su cantieri con possibilità di vitto e alloggio nei quali è inevitabile il lavoro a turni (cfr. art. 11.4), le indennità supplementari vengono concorda- te a tempo debito tra impresa e lavoratore.
Indennità speciali. Art. 8. - All'impiegato autorizzato ad usare per ragioni di servIZIo mezzi di trasporto propri, la Soc�i tà corrisponderà le seguenti indennità : pu motocicletta L. 60 mensili per motoleggcre L. 44 mensili per biciclette L. 25 mensili } piu unu indenmla (agguagliata al prouo dd/Il inn­ I �mu in rapporto 111 consumo del/u mu" hinll Alloggio.