Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile, Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi suc- cessivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura procedu- ra di cui agli artt. 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (7 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata cita- ta dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina, Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: www.comune.pordenone.it, www.lignano.org
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi suc- cessivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura procedu- ra di cui agli artt. 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (7 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata cita- ta dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 10 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 9 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Elettronica
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi suc- cessivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura procedu- ra di cui agli artt. 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (7 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (6 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilità
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civileC.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore medesimo ha conosciuto l'inesattezza l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli ai precedenti artt. 7 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 6 (Clausola clausola di recesso) e con decorrenza del dal termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) richiamato art. 5, dalla ricezione della citata suddetta dichiarazione.
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Samples: www.conservco.it
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: Assicurazione
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (8 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (contrattuali - Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (capoverso “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ” del citato art 8 dalla ricezione della citata dichiarazione.
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Samples: www.comune.troina.en.it