Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonche’ la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa puo’ acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata norma.
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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonche’ nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civileCodice Civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari non desumibili dalla documentazione che gli stessi sono tenuti a consegnare all’Impresa per la stipulazione del contratto o che l’Impresa puo’ può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme dell’art.133 del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo l'articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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Samples: Assicurazione
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonche’ nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 1892,1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa puo’ l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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Dichiarazioni inesatte e reticenze. Il PREMIO dell’ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del rischioRISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoalle garanzie assicurative e conseguentemente del diritto all’indennizzo e/o alla prestazione, nonche’ nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa puo’ acquisire direttamente dell’ASSICURAZIONE ai sensi degli articoli 132artt. 1892, 1331893, 134 e 135 del Codice1894 C.C.. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, a condizione che siano state CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. emanate le disposizioni attuative per l’accessoproroga, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata normarinnovo o appendice.
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Samples: Contratto Di Assicurazione