Common use of Dichiarazioni inesatte e reticenze Clause in Contracts

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard)

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Premesso che il premio Il PREMIO dell’ASSICURAZIONE è calcolato con riferimento determinato in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO i quali sono obbligati a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli arttdichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti le reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contrattoCONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO, relative a circostanze che influiscano influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del rischio RISCHIO, possono comportare la perdita totale o di mancata comunicazione di parziale del diritto alle garanzie assicurative e conseguentemente del diritto all’indennizzo e/o alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell’ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischioestensione, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni proroga, rinnovo o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificataappendice.

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Samples: www.24hassistance.com

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati Le dichiarazioni e le informazioni, rese per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente nel Modulo di adesione, formano la base della presente Polizza e risultanti dal contrattone fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti. L’Assicuratore determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, ferme restando le disposizioni di cui agli artti quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte dall’Assicuratore. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di Le dichiarazioni inesatte o reticenti le reticenze dell'Assicurato e/o del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, Contraente relative a circostanze che influiscano influiscono sulla valutazione del rischio Rischio, possono comportare la perdita totale o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischioparziale del diritto all'Indennizzo, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata1894 del c.c.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Premesso che Gli Assicuratori determinano il premio è calcolato con riferimento in base alle dichiarazioni dell’Assicurato e/o Contraente, i quali sono obbligati a parametri di dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli arttda parte degli Assicuratori. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscano influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni possono comportare la perdita totale o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si è verificataapplicato anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

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Samples: Contratto Di Assicurazione