Common use of DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ Clause in Contracts

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative r elative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicuratodell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: - se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; - se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; - nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli ArttArt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Arttartt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..x.x.

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell’assicurazione, ai sensi degli ArttArt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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Samples: Polizza Infortuni Collettiva Abbinata

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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Samples: Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli ArttArt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..

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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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Samples: Polizza Infortuni

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. . Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: • se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; • se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.; • nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c...

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