Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Clausole campione

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). (la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza e purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni infortunato. I massimali suddetti restano ad ogni effetto unici anche nel caso di responsabilità di più Assicurati, fermo restando che tali massimali verranno utilizzati in via prioritaria a garanzia della responsabilità civile della Federazione Italiana Pallacanestro e in via subordinata a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: • INAIL ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38; • INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. L'assicuratore risponde altresì delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione Morte o invalidità permanente Morte o invalidità permanente da infortunio che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività esercitate attività esercitate a titolo professionale principali e secondarie, dichiarate nel Certificato di Assicurazione, nonché le attività professionali strettamente accessorie, strumentali o connesse a tali attività.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). Ferme restando tutte le condizioni di POLIZZA, la copertura della presente POLIZZA si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute all’ASSICURATO e denunciate agli ASSICURATORI durante IL PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, relative ai danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante tale periodo e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). Somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione: - ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. Attività complementari - operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci; - appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti; - insegne e cartelli pubblicitari; - guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonchè alla proprietà ed uso di cani. (anche i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza); - gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande; - partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; - proprietà e/o uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing; - servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi; - officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda; - operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta nella scheda di Polizza; - organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative; - organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti aziendali assicurati in Polizza; - esercizio/proprietà di asili e scuole private ad uso aziendale; - installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 9.Soggetti assicurati