Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Clausole campione

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). (la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza) La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza e purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento per i danni non rientranti nei casi previsti dal precedente punto a) causati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000 . La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato, ai sensi di quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i sostituti occasionali dei Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro subiti, anche se non assicurati presso l’INAIL, purché ne derivi una responsabilità conseguente a reato perseguibile d’ufficio. • le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto; • i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni infortunato. I massimali suddetti restano ad ogni effetto unici anche nel caso di responsabilità di più Assicurati, fermo restando che tali massimali verranno utilizzati in via prioritaria a garanzia della responsabilità civile della Federazione Italiana Pallacanestro e in via subordinata a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). L’Impresa, entro il limite previsto al successivo punto 4.11, tiene altresì indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x° 0000 xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alla vigilanza e custodia del fabbricato, alla ordinaria pulizia della sede e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione degli impianti posti a servizio esclusivo del fabbricato; ASSICURAZIONE FABBRICATI
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 9.Soggetti assicurati
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). Somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione: - ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. Attività complementari - operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci; - appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti; - insegne e cartelli pubblicitari; - guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonchè alla proprietà ed uso di cani. (anche i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza); - gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande; - partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; - proprietà e/o uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing; - servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi; - officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda; - operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta nella scheda di Polizza; - organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative; - organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti aziendali assicurati in Polizza; - esercizio/proprietà di asili e scuole private ad uso aziendale; - installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione: