DIREZIONE LAVORI. Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio di Direzione Lavori. Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
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DIREZIONE LAVORI. Per l’esecuzione I componenti dell’Ufficio Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei lavori compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l’emanazione degli ordini di servizio. Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza sia i Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la Stazione Appaltante nominerà facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei Lavori lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni temporanee, alle quali l’Appaltatore e i suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio di incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell’Ufficio della Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori con iscrizione sul giornale dei lavori potrà farsi rappresentare in e controfirmate dal Direttore del cantiere e far sorvegliare i lavori o da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per cui, nell’eventualità proprie esigenze organizzative e di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state cantiere devono essere preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavorisottoposti all'approvazione del Direttore lavori.
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DIREZIONE LAVORI. Per l’esecuzione la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all’interno dell’Accordo Quadro, il RUP nominerà uno o più Direttori dei Lavori che, direttamente o coadiuvati da propri incaricati, provvederanno alla gestione e al controllo di tutte le attività dell’Aggiudicatario. La direzione lavori la Stazione Appaltante nominerà presiederà tutte le fasi degli interventi e sarà comunicata all’Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail). L’impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni impartite non solleva in alcun caso l’Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio svolgerà le funzioni di Direzione Lavori. Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare Coordinatore in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità materia di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavorisicurezza.
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