Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative a) 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) 1 dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) 1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative
a) 1 un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) 1 un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) 1 un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative
a) 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;organizzata;
b) 1 dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;organizzata;
c) 1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Diritti sindacali. A) Permessi Xxxxx restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per cariche sindacali e aspettativele imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
a) 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle 1. Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria quindici dipenden- ti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per cui la stessa as- semblee da tenersi fuori dall'orario di lavoro per le quali le imprese forni- ranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive è organizzataeletto un delegato d'im- presa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavo- ro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di colla- borazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del per- sonale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b2) 1 dirigente ogni 300 o frazioni intervenire presso il datore di 300 dipendenti lavoro per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la stessa è organizzatacomposizio- ne delle controversie collettive ed individuali relative;
c3) 1 dirigente ogni 500 o frazioni esaminare con il datore di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive programmazione delle ferie disposta dall'Azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendalilavoro.
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Diritti sindacali. A) Permessi permessi per cariche sindacali ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e aspettativedei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) 1 un dirigente per ciascuna Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) 1 un dirigente ogni 300 o frazioni frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) 1 un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione comnnicazione scritta all'impresa di regola 3 tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali.
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