Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative a) 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) 1 dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) 1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative
a) 1 un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) 1 un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) 1 un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettative
a) 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;organizzata;
b) 1 dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;organizzata;
c) 1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
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Diritti sindacali. A) Permessi per cariche sindacali e aspettativeAl fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue :
a) I lavoratori di cui all’Art. 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino hanno diritto di partecipare a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Per contratti di collaborazione pari o inferiore a 6 mesi le ore di assemblee retribuite sono pari a 4.
b) I lavoratori di cui all’art. 1 dirigente ogni 300 o frazioni hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;2 delegati.
c) 1 dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti Inoltre i lavoratori che prestano la loro attività presso il Consorzio hanno diritto ad eleggere il RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - congiuntamente ai lavoratori subordinati in applicazione della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensionilegge 626 del 1994.
d) I rappresentanti dei collaboratori saranno xxxxxx e comunicati al Committente a cura delle XX.XX firmatarie.
e) Il Committente metterà a disposizione, in aggiunta al numero minimo luogo accessibile, una bacheca (anche di natura informatica) per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
f) Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
g) La delega, di cui alla precedente lettall’allegato 2, è rilasciata per iscritto e trasmessa al Consorzio a cura del lavoratore o dell’Organizzazione sindacale interessata. b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendenteall’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con cadenza trimestrale alle OO. SS. interessate.
h) Il committente si impegna all’atto dell’accensione della prestazione a consegnare al lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa di regola 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendalicopia del presente accordo.
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Samples: Accordo Quadro Per La Regolamentazione Delle Collaborazioni Coordinate E Continuative
Diritti sindacali. A) Permessi permessi per cariche sindacali ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e aspettativedei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) 1 un dirigente per ciascuna Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) 1 un dirigente ogni 300 o frazioni frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) 1 un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione comnnicazione scritta all'impresa di regola 3 tre giorni prima, tramite le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali.
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