Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo 2° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo 1° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 154, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere qualificazione professionale, statli, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadiritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la R.S.U., d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.nepgroup.it
Diritto allo studio. Al fine I lavoratori con rapporto di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoro a tempo indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni esigenze di cui ai successivi commiservizio, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento presso Istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del diploma titolo di scuola secondaria superiore media dell'obbligo e per il conseguimento la partecipazione a corsi di diplomi universitari qualificazione, specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti pubblici territoriali o di laureadalle aziende. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di cui al comma precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e annue pro-capite, nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il personale in forza all'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato all'inizio al 1° settembre di ogni triennio ciascun anno moltiplicando le 150 10 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annotempo indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva dall'azienda per frequentare i la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 3% del personale occupato a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono tempo indeterminato e dovrà comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annoessere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con caso potrà usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio al quale intende partecipare lavoro a tempo indeterminato. Nell'eventualità che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui risulti superiore rispetto al terzo comma e quinto comma del presente articolonumero dei beneficiari come sopra individuati, la direzione aziendaleaziendale e l'organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) , ecc. per la identificazione l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunostessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente e, a scadenze mensili, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, www.ilrossetti.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per 41 rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all'Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.
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Samples: www.sgtmultiservizi.it, www.unistrada.it, www.cislscuolaromagna.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. A tal fine Il numero dei lavoratori che può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle Aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore 3% del totale della forza occupata nelle Aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la direzione aziendale, d'accordo con documentazione necessaria attestante la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche frequenza ad uno dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami, favoriscano l'acquisizione detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. I lavoratori studenti universitari hanno diritto a due giorni di più elevati valori professionali permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto. Si considerano lavoratori studenti, e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso. I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, Legge n. 1859, 1859/1962 o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, Legge n. 8686/1942, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva produttiva, per frequentare i corsi di studio studio, non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario
Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all’attività dell’impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per il conseguimento l’esercizio del diploma di scuola secondaria superiore diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il conseguimento di diplomi universitari numero totale dei dipendenti occupati nell’impresa o di laureanell’unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno richiedere assentarsi dall’impresa o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo5, la direzione aziendaleDirezione e le rappresentanze sindacali aziendali, d'accordo con ovvero la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendar.s.u., e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Diritto allo studio. Al fine I lavoratori con rapporto di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoro a tempo indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni esigenze di cui ai successivi commiservizio, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento presso istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del diploma titolo di scuola secondaria superiore media dell'obbligo e per il conseguimento la partecipazione a corsi di diplomi universitari qualificazione, specializzazione e riqualificazione professionale promossi da enti pubblici territoriali o di laureadalle aziende. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di cui al comma precedente potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e annue "pro-capite", nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il personale in forza alla azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato all'inizio al 1° settembre di ogni triennio ciascun anno moltiplicando le 150 10 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annotempo indeterminato. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva dalla azienda per frequentare i la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 3% del personale occupato a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono tempo indeterminato e dovrà comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annoessere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con caso potrà usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di studio al quale intende partecipare lavoro a tempo indeterminato. Nell'eventualità che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui risulti superiore rispetto al terzo comma e quinto comma del presente articolonumero dei beneficiari come sopra individuati, la direzione aziendaleDirezione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale concorderanno criteri obiettivi, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) , ecc. per la identificazione l'individuazione dei lavoratori beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunostessi, fermo restando quanto stabilito al 3° comma. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente e, a scadenze mensili, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi I lavoratori con rapporto di cui al lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari grado, del diploma universitario o di laurea nonchè per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o periodi di aspettativa. La domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. Il lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonchè l'eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami. Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a corsi tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 15 lavoratori con rapporto di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti lavoro a tempo indeterminato. L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeproduttive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, le Aziende concederannointendano frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore dipendenti. I permessi retribuiti in questione non sono cumulabili con quelli previsti per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datai lavoratori studenti dagli artt. 12 parte seconda operai e 10 parte terza impiegati. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei lavoratori poligrafici (impiegati ed operai) occupati nell’azienda o nell’unita aziendale in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono occupata; dovrà comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In essere garantito in ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito reparto lo svolgimento della normale attivitàregolare attività produttiva mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale intende il lavoratore intenda partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocomma, la direzione aziendalee le rappresentanze sindacali aziendali stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti al terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: comma per quanto riguarda età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame tra la direzione e le rappresentanze sindacali aziendali. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al terzo comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. L’applicazione della percentuale di cui al secondo terzo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore, per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo art. sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, n.86 nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio triennio, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due 2 per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, ,la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali condizioni di cui al secondo comma potranno altresì usufruire miglior favore si intendono acquisite per i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, permesso accordate con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeil presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto a Tempo Parziale
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l’acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150-ore pro capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A tal fine far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione. Il numero dei lavoratori che saranno concordate con può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle Aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il datore 3% del totale della forza occupata nelle Aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la direzione aziendale, d'accordo con documentazione necessaria attestante la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche frequenza ad uno dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma ovvero l’effettuazione dell’esame. In occasione degli esami, favoriscano l'acquisizione detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di più elevati valori professionali cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso. I permessi di cui i lavoratori possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le Aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc..
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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture, Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Il limite massimo di tempo per il conseguimento diritto allo studio è di 150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del diploma 3% del personale in servizio e, comunque, di scuola secondaria superiore e almeno una unità, per il la frequenza necessaria al conseguimento di diplomi universitari titoli di studio o di laureaabilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. I Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle XX.XX. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno richiedere usufruire di permessi retribuiti per individuali fino ad un massimo di 150 (centocinquanta) ore pro capite annue; ove l'Organizzazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti. In sede di confronto a livello di Organizzazione verranno individuate le priorità in un triennio base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e nei limiti aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di un monte ore globale servizio. Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per tutti l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio criteri di ogni triennio moltiplicando riparto all'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le 150 ore per un fattore pari al decimo parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del numero totale superamento dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annotetti indicati. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un alla Direzione dell'Organizzazione il certificato di iscrizione al corso e successivamente corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relativeregolare frequenza. Dei permessi Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari sollecitare agli Organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi. Le parti si incontreranno per la partecipazione a corsi stesura di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.una specifica regolamentazione per la disciplina riguardante la formazione E C M.
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Samples: Contratto Collettivo Applicato, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finaliz- zati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962se- condaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente ri- conosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattesta- ti professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svol- ta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , sono usufruibili anche ga- rantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno sola- re, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezio- nali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a presta- zioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimana- le. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto de- vono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzio- ne/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale po- tranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ar- ticolo ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.
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Samples: www.cislscuolapiemonte.it, Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie
Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all'attività dell'azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti corsi di studio, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio studi, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il due per cento 3% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità turno stesso; nell'azienda o nell'unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare un lavoratore nell'azienda o nell'unità produttiva che occupi almeno 25 dipendenti. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 fino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroal livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4, la direzione aziendaleDirezione e le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto d'esame congiunto tra la Direzione e le RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere qualificazione professionale, statli, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadiritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la R.S.U., d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da
Diritto allo studio. Al I lavoratori che al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all'attività dell'azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commiintendono frequentare, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale "pro-capite" per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella dichiarazione a verbale posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i stranieri al fine di agevolarne l'integrazione il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, "pro-capite" nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A partire dal 1° gennaio 2012, le 40 ore di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data permesso retribuito di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi comma precedente, cumulabili con quanto previsto al successivo articolo 55 per non più di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore tre anni nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito del rapporto di questalavoro, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore saranno concesse ai lavoratori che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzaintendano frequentare, anche in ore orari non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero l'ultimo triennio per il conferimento del diploma di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della scuola media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e superiore attinente alle mansioni svolte (fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà nella Dichiarazione a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo verbale posta in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione calce al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialepresente articolo).
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Diritto allo studio. Al fine Dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del settorediritto allo studio qui disciplinato, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 7 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 3 e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le RSU. Nelle aziende fino a tale data200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi che, al fine di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzamigliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore non coincidenti con l'orario triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di lavoro150 ore 'pro capite' per triennio, ad utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove d'esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che - fatti salvi gli accordi territoriali già esistenti sulla materia - saranno concordemente indicati a livello territoriale, entro 12 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, dalle parti, corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1. In tal fine caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroin atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2, la direzione aziendaleDirezione aziendale e le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 2, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le RSU. Nel caso in cui al secondo permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per 7, la partecipazione a corsi risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data di scolarizzazione dedicatiricevimento dell'istanza che le parti, organizzati da istituti e/congiuntamente o enti pubblicidisgiuntamente, avranno inoltrato, con i raccomandata a.r., tramite le rispettive XX.XX. territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 2, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unita produttiva che sarà sara determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità unita produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unita produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità unita produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàattivita. Il lavoratore che chiederà chiedera di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dovra specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà dovra comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà dovra presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità modalita che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: etàeta, anzianità anzianita di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità modalita di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità finalita di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attivita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 - Lavoratori studenti - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda e dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2,5 per cento del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore "pro-capite" per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al 4° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione la indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al secondo 4° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.
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Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commipresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticohanno diritto, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2 per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articoloquarto comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al quarto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc... Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per esame congiunto tra la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti Direzione e le modalità Rappresentanze Sindacali Aziendali. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui ai commi precedenti. E' demandato permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui condizioni indicate al primo quarto comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere qualificazione professionale, statli, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadiritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o nell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2% del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la R.S.U. I permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "procapite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la R.S.U., d'accordo con stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la R.S.U. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura, le Aziende concederannoanche in relazione all’attività dell’azienda, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio è determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci (10) annue per tre (3) e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione delle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che potranno contemporaneamente possono assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno devono superare in ciascun turno lavorativo il due tre per cento della (3%) del totale dei dipendenti in forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità tempo indeterminato; nell’azienda o nell’unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, stessa deve essere comunque garantito in ogni luogo lo svolgimento della normale attivitàattività produttiva. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con Può comunque usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare un lavoratore nell’azienda o nell’unità produttiva che occupi almeno venticinque (25) dipendenti. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di centocinquanta (150) ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di rispetto a quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine Nel caso di frequenza a corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo, il monte ore di permesso retribuito pro capite nel triennio, comprensivo delle prove di esame, è elevato a duecentocinquanta (250) ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 fino a concorrenza delle predette duecentocinquanta (250) ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà deve presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali a livello aziendale; tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di un terzo (1/3) del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articoloprecedente quarto comma, la direzione aziendalee le RSU stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al quarto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , etc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive sopra indicate. I lavoratori dovranno devono fornire all'azienda un all’azienda il certificato di iscrizione al corso e successivamente e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate da questo articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per esame congiunto tra la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti direzione e le modalità RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di cui ai commi precedenti. E' demandato permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui condizioni indicate al primo quarto comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova inprova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 19gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei enei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio distudio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. .Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito comunquegarantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma secondo e quinto quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, settore le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, 31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, 19.1.42 n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore ‘pro capite capite’ in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dalla unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad a un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad a un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma ai commi 3) e quinto comma 5) del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo commi 3) e quinto comma5), provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma 2) potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacomma 1), favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio, le Aziende concederannosono concessi permessi straordinari retribuiti, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoannue . I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo comma 1° sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in Istituti di istruzione primaria e secondaria, statali pareggiate, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annodalla pubblica amministrazione inerenti al profilo professionale. In ogni unità produttiva e nell'ambito I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di questalavoro, per ogni singolo repartonei limiti di cui al comma 1°, deve essere comunque garantito lo svolgimento non dovranno superare 1/5 di tutto il personale dipendente della normale attivitàstruttura scolastica. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con chiede permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dove specificare il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario in orario di lavoro, ad un numero di ore doppio doppie di quelle chieste come con permesso retribuito. A tal fine il lavoratore Il personale interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni ai corsi di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2 ha diritto, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, caratteristiche dei a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di ore assegnabili riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato presentare idonea certificazione di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione certificazione delle ore relativerelative ore. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari I giorni necessari per la partecipazione a corsi concorsi pubblici finalizzati al conseguimento della abilitazione specifica saranno considerati permessi retribuiti. Ai lavoratori competono inoltre i diritti di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti ecui all'art. 10 della legge n. 300/70. I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per seguire percorsi di formazione predisposti dalle strutture pubbliche o dall'ente/o enti pubblici, scuola per un numero massimo di 50 ore annue. I lavoratori con i limiti e almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per congedi formativi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 53/2000. Il periodo di cui ai commi precedenticongedo non può eccedere gli 11 mesi, anche frazionati, nell'arco dell'intera vita Lavorativa. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi - Per motivi di studio chesono inoltre concessi premessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, garantendo le finalità da recuperare, di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione norma entro il mese successivo anche in attività di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialesupplenza.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma in scuole di scuola istruzione primaria, secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di laureatitoli di studi legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o a prestazioni durante i riposi settimanali. I Detti lavoratori potranno possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale "pro-capite" per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuitopermesso. I lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, per l'acquisizione della prima laurea, per un massimo di 150 ore "pro-capite" per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in ciascun Ateneo/Facoltà. A tal fine far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all'anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall'azienda, all'atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di idonea certificazione. Il numero dei lavoratori che saranno concordate con può fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente ad 1 (uno) nelle aziende fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il datore 3% del totale della forza occupata nelle aziende di maggiori dimensioni; deve, inoltre, essere garantito in ogni reparto lo svolgimento delle attività di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni corsi di cui al terzo 1° comma ovvero l'effettuazione dell'esame. In occasione degli esami, detti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti giornalieri. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a due giorni di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto dovendosi intendere, tale diritto, aggiuntivo rispetto a quello delle 150 ore disciplinato ai periodi che precedono. Si considerano lavoratori studenti, e quinto comma del pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio) studio menzionati, per la identificazione dei beneficiari dei permessi e il periodo della relativa misura di ore assegnabili a ciascunodurata legale prevista per il corso stesso. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari possono usufruire ai sensi di questo articolo, sono valutati, ai fini retributivi, come ore feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore. Le aziende possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed eventualmente ricorrendo anche a forme di rapporti atipici di lavoro, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di scolarizzazione dedicatistudio, organizzati da istituti e/o enti pubblicimaster, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio chestages, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeecc.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 77, Seconda Parte, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 42 - Lavoratori studenti, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando dieci ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2,5% del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le R.S.U. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore "pro-capite" per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4º comma, la direzione aziendaleDirezione e le R.S.U., d'accordo con o, in mancanza, la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaCommissione interna, e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: al 4º comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le R.S.U. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al 4º comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda. Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicatipresente articolo, organizzati da istituti e/o enti pubbliciricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, con i limiti comunitarie, nazionali e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeregionali destinate alla formazione professionale.
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Samples: www.apindustria.vi.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 18591962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 861942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 fino a15 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commacapoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: www.confederazionecnl.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859corsi di studio, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942hanno diritto, n. 86con le precisazioni indicate ai commi successivi, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda e dall'unità produttiva per frequentare i corsi di l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due 2,5 per cento del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, d'accordo con tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaidentificazione dei beneficiari dei permessi, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto al 4° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione la indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso. L'applicazione della percentuale di cui al secondo 4° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeciascuna azienda.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istruzione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rilascio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all'Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.
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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre Dicembre 1962, n. 1859, 1859 o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, Gennaio 1942 n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio – a decorrere dal 1/01/94 – moltiplicando 5 ore annue per tre e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Limitatamente al settore televisivo l’applicazione della percentuale di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti comma precedente avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un solo lavoratore nel corso dell'annoper ciascuna azienda. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve comunque essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti retribuiti, ai sensi del presente articolo articolo, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua metà del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma 4° e quinto 6° comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 4° e quinto 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili periodici di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti Gli stessi principi valgono anche nell’applicazione delle ipotesi previste dagli articoli 5 e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale6 della legge n. 53/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Radiotelevisive Private
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell’unità produttiva che sarà determinato all'inizio all’inizio di ogni triennio – a decorrere dal l° ottobre 1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'annodell’anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'aziendanell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività dell’attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unita produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unita produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 15 a 49 25 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui stabilite al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo secondo e quinto quarto comma, provvederà può provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti Sindacali contraenti, di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo commapresente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedell'attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, 1859 o riconosciuti in i base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché 86 nonch� corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell'unit� produttiva che sarà sar� determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nelle unit� produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unit� produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio � comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità unit� produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivitàattivit�. Il lavoratore che chiederà chieder� di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dovr� specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà dovr� comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà dovr� presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità modalit� che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà provveder� a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: etàet�, anzianità anzianit� di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì altres� usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità modalit� di cui ai commi precedenti. E' demandato domandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più pi� opportune affinché affinch� dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità finalit� di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più pi� elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.dell'attivit�
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell’unità produttiva che sarà determinato all'inizio all’inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'annodell’anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendanell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo 2° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' ’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo 1° comma, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività dell’attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Diritto allo studio. Al I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’Art. 41 – Lavoratori studenti, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962o legalmente riconosciuti, n. 1859hanno diritto, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942con le precisazioni indicate ai commi successivi, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma usufruire di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti a carico di un monte ore globale per triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale datadipendenti. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’azienda o dall’unità produttiva per frequentare i corsi di l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento 2,5% del totale della forza occupata alla data occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le R.S.U.. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questaanno, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare semprechè il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua metà del monte ore triennale e triennale, o determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4° comma, la direzione aziendaleDirezione e le R.S.U., d'accordo con o, in mancanza, la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendaCommissione Interna, e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: al 4° comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, etc. Saranno ammessi ai corsi di studio) per la identificazione coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso corso, e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le R.S.U.. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui condizioni indicate al primo 4° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
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Samples: www.slc-cgil.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge L. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3°e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Samples: www.enteaster.it
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo 2° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo 1° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 196231/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 194219/1/1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità dell’unità produttiva che sarà determinato all'inizio all’inizio di ogni triennio - a decorrere dall’1/10/1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell’unità produttiva a tale data. Le , le ore di permesso, da utilizzare nell'arco nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'annodell’anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo d’accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'aziendanell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo 1° comma, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività dell’attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 154 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Samples: www.sardegnait.it
Diritto allo studio. Al fine Dall'1.1.91 verrà determinato, all'inizio di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del settorediritto allo studio qui disciplinato, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 7 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 3 e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le Rsu. Nelle aziende fino a tale data200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi che, al fine di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenzamigliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore non coincidenti con l'orario triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di lavoro150 ore 'pro capite' per triennio, ad utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove d'esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. A far data dalla stipula del presente contratto, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché presso gli istituti che - fatti salvi gli accordi territoriali già esistenti sulla materia - saranno concordemente indicati a livello territoriale, entro 12 mesi dalla data di stipula del presente Ccnl, dalle parti, corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, hanno diritto con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1. In tal fine caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroin atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2, la direzione aziendaleDirezione aziendale e le Rsu stabiliranno, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendatenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, e i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 2, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la Direzione e le Rsu. Nel caso in cui al secondo permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per 7, la partecipazione a corsi risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data di scolarizzazione dedicatiricevimento dell'istanza che le parti, organizzati da istituti e/congiuntamente o enti pubblicidisgiuntamente, avranno inoltrato, con i raccomandata a.r., tramite le rispettive Xx.Xx. territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 2, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi fina-lizzati al conseguimento di titoli di studio compresi nell'ordinamento scolasticoin scuole di istru- zione primaria, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962secondaria e di formazione professionale, n. 1859statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari comunque abilitate al rila- scio di titoli di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari legali o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale dataattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di permessocui al primo comma sono altresì riconosciute per la fre- quenza di corsi universitari e post universitari, da utilizzare nell'arco del triennioinerenti alla man- sione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osser- vate, sono usufruibili anche garantendo in un solo anno. I lavoratori ogni caso le pari opportunità, le seguenti mo- dalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di studio lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il due personale della struttura scolastica; - a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività di- dattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per cento della forza occupata alla data lo stesso corso. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente commacomma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevoli-no la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Nelle Aziende Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali so- stenuti. Ulteriori condizioni che occupano da 30 diano titolo a 49 dipendenti i permessi precedenza e le mo- dalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere defi- nite, ove necessario, ulteriori modalità ap-plicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti arti- colo ed ulteriori discipline per rispondere ad un solo lavoratore nel corso dell'annoesigenze specifiche. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del Per quanto non previsto dal presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuitosi fa riferimento all’Art. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini 10 della L. 300/70 e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni alle disposizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialealla L. 53/00.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono intendano frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di scuola secondaria di secondo .grado, compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureacome equipollenti. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite procapite in un triennio moltiplicando 5 ore annue per tre e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del il numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, permesso da utilizzare nell'arco del triennio, triennio sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi Limitatamente al settore televisivo l'applicazione della percentuale di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti comma precedente avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un solo lavoratore nel corso dell'annoper ciascuna azienda. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve comunque essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti retribuiti, ai sensi del presente articolo articolo, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua metà del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma 4° e quinto 6° comma del presente articolo, la direzione Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 4° e quinto 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili periodici di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi Gli stessi principi valgono anche nell'applicazione delle ipotesi previste dagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000 e successive modifiche. Le parti convengono che la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende. L'accordo del 25 ottobre 1995, in materia di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i rappresentanza dei lavoratori extracomunitari per la partecipazione sicurezza, in tema di formazione e di informazione e di operatività dell'Organismo paritetico nazionale, mantiene la sua efficacia nelle parti e nella misura in cui non sia in contrasto con la nuova disciplina della materia introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008 e delle successive modificazioni e integrazioni. Il suddetto accordo, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (Allegato C). art 20 bis (Molestie e violenze sui luoghi di lavoro) In relazione all'accordo quadro sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, sottoscritto dalle rappresentanze di Confindustria e delle OOSS maggiormente rappresentative in data 25 gennaio 2016, le aziende si impegnano a corsi di scolarizzazione dedicatirecepirne i contenuti e ad adottare misure adeguate atte a prevenire e a perseguire tali illeciti comportamenti e a recepire quanto previsto dall'art 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialen. 80.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende im- prese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commicommi successivi, permessi retribuiti re- tribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962legalmente riconosciuti. Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di studio ore re- tribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureaogni dipendente. I lavoratori potranno Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 (centocin- quanta) ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare sempreché il corso di studio al quale il lavoratore intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio doppie di quelle ri- chieste come permesso retribuito. A tal fine Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tra lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti. In ogni caso il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con all' impresa almeno un mese prima dell' inizio del corso specificando il datore tipo di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolocorso, la direzione aziendaledurata, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunol' istituto orga- nizzatore. I lavoratori dovranno Il lavoratore dovrà fornire all'azienda all' impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente successiva- mente i certificati mensili di effettiva frequenza mensile con identificazione l' indicazione delle ore relativelavorative. Dei permessi Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà se- guito l' ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma potranno altresì usufruire presente articolo. Per i lavoratori extracomunitari che frequentino i corsi per la partecipazione a corsi scuola d' obbligo il monte ore pro-capite previsto è di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale200.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che c he intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende A ziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
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Diritto allo studio. Al Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i la- voratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di contribuire al miglioramento culturale migliorare la propria istruzione e professionale dei lavoratori del settorepreparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all’attività dell’impresa, le Aziende concederanno, nei casi risultano iscritti e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istru- zione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto, con le preci- sazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per il conseguimento l’esercizio del diploma di scuola secondaria superiore diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il conseguimento di diplomi universitari numero totale dei dipendenti occupati nell’impresa o di laureanell’unità produttiva in quella data, salvo conguagli suc- cessivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno richiedere assentarsi dall’impresa o dall’unità pro- duttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’atti- vità produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore interes- sato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso per- messo retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali terminiter- mini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo5, la direzione aziendaleDire- zione e le rappresentanze sindacali aziendali, d'accordo con ovvero la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendar.s.u., e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’iden- tificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente successiva- mente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l’indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoresettore commerciale, le Aziende aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurealaurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal l°ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la a domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo 3° comma e quinto 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale Sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3° e quinto 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo l° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale. Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settorelavoratori, le Aziende concederannoaziende concorderanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché nonchè i corsi regolari di studio per il conseguimento formazione professionale istituiti a livello nazionale di cui all'art. 2, punto f), del diploma di scuola secondaria superiore presente contratto ed inoltre verranno concessi i permessi e per il conseguimento di diplomi universitari o di laureale agevolazioni previste dalla legge n. 53/2000. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1º ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità nell'unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono il diritto allo studio è comunque riconosciuti riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma 3º e quinto 4º comma del presente articolo, la direzione aziendale, Direzione aziendale d'accordo con la Rappresentanza sindacale sindacale, ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo 3º e quinto 4º comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché affinchè dagli organismi Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo 1º comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialedelle attività delle agenzie marittime.
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Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoregarantire il diritto allo studio, le Aziende concederannosono concessi permessi straordinari retribuiti, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo nella misura massima di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo annoannue. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo comma 1°sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in Scuole di istruzione primaria e secondaria, statali pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'annodalla pubblica amministrazione. In ogni unità produttiva e nell'ambito I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di questalavoro, per ogni singolo repartonei limiti di cui al comma 1°, deve essere comunque garantito lo svolgimento non dovranno superare 1/5 di tutto il personale dipendente della normale attivitàstruttura scolastica. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con chiede permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà dove specificare il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario in orario di lavoro, ad un numero di ore doppio doppie di quelle chieste come con permesso retribuito. A tal fine il lavoratore Il personale interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni ai corsi di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo2 ha diritto, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, caratteristiche dei a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di ore assegnabili riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato presentare idonea certificazione di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione certificazione delle ore relativerelative ore. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari I giorni necessari per la partecipazione a corsi concorsi pubblici finalizzati al conseguimento della abilitazione specifica saranno considerati permessi retribuiti. Ai lavoratori competono inoltre i diritti di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti ecui all'art. 10 della legge n. 300/70. I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per seguire percorsi di formazione predisposti dalle strutture pubbliche o dall'ente/o enti pubblici, scuola per un numero massimo di 50 ore annue. I lavoratori con i limiti e almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per congedi formativi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 53/2000. Il periodo di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checongedo non può eccedere gli 11 mesi, garantendo le finalità di cui al primo commaanche frazionati, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialenell'arco dell'intera vita lavorativa.
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Samples: Bozza Di Ipotesi Di Piattaforma CCNL Fism 2002 2005
Diritto allo studio. Al I lavoratori che, al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settoremigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'impresa, le Aziende concederannointendono frequentare, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commipresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolasticohanno diritto, svolti presso istituti pubblici costituiti con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in base alla legge 31 dicembre 1962un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio moltiplicando ore 10 annue per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore tre e per il conseguimento di diplomi universitari numero totale dei dipendenti occupati nell'impresa o di laureanell'unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno richiedere assentarsi dall'impresa o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori , sempre che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale il lavoratore interessato intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad si svolga per un numero di ore doppio di quelle chieste richieste come permesso retribuito. A tal tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda all'impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoroa livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare comporti il superamento della media annua di 1/3 del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo4, la direzione aziendaleDirezione e le rappresentanze sindacali aziendali, d'accordo con ovvero la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'aziendar.s.u., e stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto commaal comma 4, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione , ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei beneficiari dei permessi necessari requisiti e della relativa misura di ore assegnabili a ciascunosempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornire all'azienda all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione l'indicazione delle ore relative. Dei permessi Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per la partecipazione a corsi il pagamento di scolarizzazione dedicatidette ore, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i nei limiti e le modalità di cui ai commi precedenti. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio checondizioni indicate al comma 4, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commercialeè costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
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