RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze dell’inadempimento, qualora il Committente riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo. E causa di risoluzione automatica e di diritto dell’accordo la revoca dell’autorizzazione sanitaria e/o dell’accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013 (punto 8). E’ altresì causa di risoluzione automatica e di diritto del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art.. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di difformità dal presente Accordo, il beneficiario incaricato del coordinamento provvede a comunicare al beneficiario associato specifici termini di adeguamento, trascorsi i quali si attivano le forme di risoluzione del presente Accordo con restituzione delle quote di prefinanziamento versate.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Senza pregiudicare qualsivoglia altro diritto, SEL ha la facoltà di risolvere il presente accordo EULA, immediatamente e senza preavviso, se lei manca di rispettare i termini e le condizioni di questo accordo EULA. In caso di risoluzione dell’accordo, lei dovrà distruggere tutte le copie del Prodotto software e tutti i relativi componenti, compresi eventuali Prodotti software memorizzati sul disco fisso di qualunque computer. Inoltre, lei può risolvere l'accordo EULA in qualsiasi momento distruggendo il Prodotto software e disinstallandolo dal suo disco fisso o da qualsiasi altro hardware pertinente. Tutte le disposizioni di questo accordo EULA in materia di deroghe o garanzie, limitazioni di responsabilità, rimedi o danni, nonché dei diritti esclusivi di SEL, della scelta di legislazione e giurisdizione, dell'esenzione ecc., non decadranno con la risoluzione.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. 7.1 Canon ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, tenendo conto di un adeguato periodo di preavviso o del periodo di preavviso convenuto nell'Accordo. La comunicazione dovrà pervenire al Fornitore mediante avviso scritto, inviato a mezzo di raccomandata A/R (o PEC) e/o e-mail. Il Fornitore dovrà sospendere la prestazione regolata dal presente Accordo entro il termine specificato nell'avviso scritto. In tal caso, Canon pagherà al Fornitore i Prodotti e/o Servizi effettivamente ricevuti fino alla data di cessazione. Canon non avrà alcun altro obbligo nei confronti del Fornitore derivante dalla cessazione del presente Accordo conformemente alla Clausola 7.1.
7.2 E’ facoltà di entrambe le Parti recedere dal presente Accordo, totalmente o in parte, e/o posticipare gli obblighi di pagamento, con effetto immediato mediante notifica scritta (a mezzo di raccomandata A/R o PEC, oppure a mezzo e-mail) (i) se la controparte cessa o minaccia di cessare la sua attività o una parte consistente di essa; (ii) se tutti i beni societari, o parte di essi, intestati alla controparte vengono posti in regime di amministrazione controllata; (iii) se la controparte fa richiesta di concordato preventivo nei confronti dei creditori; (iv) se la controparte viene posta in regime di liquidazione; oppure (v) se la controparte è sottoposto a simili misure a causa di insolvenza in qualsivoglia giurisdizione.
7.3 E’ facoltà di entrambe le Parti risolvere l'Accordo con effetto immediato, mediante notifica scritta (a mezzo raccomandata A/R o PEC, oppure a mezzo e-mail), qualora la controparte compia una violazione grave dell'Accordo e non ponga ad essa rimedio entro 30 giorni dalla ricezione di una notifica di violazione, la quale dovrà specificare i dettagli della violazione e richiederne il rimedio entro 30 giorni.
7.4 Nel caso di risoluzione dell'Accordo da parte di Canon per qualsivoglia motivo:
(a) tutti i diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza da Canon al Fornitore, ai sensi della Clausola 11.1 riguardo ai Materiali Canon cesseranno immediatamente;
(b) la risoluzione dell'Accordo lascerà impregiudicate le licenze concesse al Fornitore da Canon ai sensi della Clausola 11.5;
(c) tutte le informazioni rivelate da Canon (compresi i Materiali Canon, le Informazioni riservate e/o i dati personali Canon) verranno restituite a Canon oppure, dietro richiesta di quest'ultima, rimosse dal sistema del Fornitore e distrutte in modo sicuro; e
(d) la risol...
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. All’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente accordo quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3). La risoluzione del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia Laore a mezzo pec. In tal caso, l’Agenzia, dovrà provvedere alla restituzione delle somme all’Assessorato, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore dei beneficiari.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall’Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l’inadempimento potrà intimare all’altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all’inadempimento, l’Accordo si intenderà senz’altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall’inadempimento stesso.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Le parti convengono che, qualora le Associazioni sottoscrittrici dell'accordo, nel periodo di durata dello stesso: - perdano i requisiti previsti dal Piano Regionale Antiviolenza; - utilizzino le strutture messe a disposizione dagli enti locali per finalità diverse da quelle individuate dal presente accordo o svolgano attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali; - facciano subentrare terzi nei rapporti di cui al presente accordo; - eseguano innovazioni, opere murarie o installazioni di nuovi impianti senza preventiva autorizzazione dell'ente locale proprietario; - omettano di rispettare gli impegni pattuiti; sarà facoltà della parte pubblica risolvere il presente Accordo con il soggetto non avente più titolo o risultante inadempiente.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare...
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. 1. La mancata realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento costituisce fattispecie di inadempimento con l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati dalla Regione.