RISOLUZIONE DELL’ACCORDO Clausole campione

RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze dell’inadempimento, qualora il Committente riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo. E causa di risoluzione automatica e di diritto dell’accordo la revoca dell’autorizzazione sanitaria e/o dell’accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013 (punto 8). E’ altresì causa di risoluzione automatica e di diritto del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art.. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In caso di difformità dal presente Accordo, il beneficiario incaricato del coordinamento provvede a comunicare al beneficiario associato specifici termini di adeguamento, trascorsi i quali si attivano le forme di risoluzione del presente Accordo con restituzione delle quote di prefinanziamento versate.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Senza pregiudicare qualsivoglia altro diritto, SEL ha la facoltà di risolvere il presente accordo EULA, immediatamente e senza preavviso, se lei manca di rispettare i termini e le condizioni di questo accordo EULA. In caso di risoluzione dell’accordo, lei dovrà distruggere tutte le copie del Prodotto software e tutti i relativi componenti, compresi eventuali Prodotti software memorizzati sul disco fisso di qualunque computer. Inoltre, lei può risolvere l'accordo EULA in qualsiasi momento distruggendo il Prodotto software e disinstallandolo dal suo disco fisso o da qualsiasi altro hardware pertinente. Tutte le disposizioni di questo accordo EULA in materia di deroghe o garanzie, limitazioni di responsabilità, rimedi o danni, nonché dei diritti esclusivi di SEL, della scelta di legislazione e giurisdizione, dell'esenzione ecc., non decadranno con la risoluzione.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Il presente Accordo sarà valido e pienamente efficace fino alla sua risoluzione, da parte dell’Utente finale, di Tennant o di Brain, nei termini enunciati di seguito: 6.1 In caso di violazione da parte di Brain di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, laddove Brain non abbia posto rimedio alla suddetta violazione entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla segnalazione della violazione da parte dell’Utente finale, quest’ultimo potrà risolvere il presente Accordo cessando di utilizzare del tutto il Software e le Funzionalità di navigazione autonoma. All’Utente finale potrebbe essere richiesto di risolvere separatamente l’accordo per i Servizi di navigazione autonoma in conformità ai termini e alle condizioni specificati nel Documento di servizio corrispondente sottoscritto dall’Utente finale con Brain x Xxxxxxx. 6.2 Nella misura consentita da ogni legge, regolamento o direttiva applicabile, Tennant o Brain possono risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo con l’Utente finale con effetto immediato qualora: (a) l’Utente finale violi una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, senza porvi rimedio entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla segnalazione della violazione da parte di Tennant o di Brain; o (b) Tennant o Brain siano obbligati a risolvere l’Accordo per legge. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui l’Utente finale faccia un uso del Software, dei Servizi o delle Funzionalità di navigazione autonoma secondo modalità che non siano espressamente consentite dal presente Accordo, i diritti di licenza ai sensi del presente Accordo saranno revocati automaticamente con effetto immediato e contestualmente sarà interrotta la fornitura dei Servizi di navigazione autonoma. In seguito alla risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti, le obbligazioni e gli oneri di cui l’Utente finale, Tennant e Brain abbiano beneficiato, o a cui siano stati soggetti (o che siano stati riconosciuti agli stessi successivamente nel corso della vigenza del presente Accordo) o che siano destinati a sopravvivere per un periodo indefinito, non subiranno alcuna variazione e le disposizioni contenute nell’Articolo 10.4 continueranno a disciplinare i suindicati diritti, obbligazioni e oneri.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia di incamerare il deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo fax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall’Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l’inadempimento potrà intimare all’altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all’inadempimento, l’Accordo si intenderà senz’altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall’inadempimento stesso.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. Le parti convengono che, qualora le Associazioni sottoscrittrici dell'accordo, nel periodo di durata dello stesso: - perdano i requisiti previsti dal Piano Regionale Antiviolenza; - utilizzino le strutture messe a disposizione dagli enti locali per finalità diverse da quelle individuate dal presente accordo o svolgano attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali; - facciano subentrare terzi nei rapporti di cui al presente accordo; - eseguano innovazioni, opere murarie o installazioni di nuovi impianti senza preventiva autorizzazione dell'ente locale proprietario; - omettano di rispettare gli impegni pattuiti; sarà facoltà della parte pubblica risolvere il presente Accordo con il soggetto non avente più titolo o risultante inadempiente.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. QUADRO‌ 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di uno specifico ordine di esecuzione, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 11 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Codice Etico), 25 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo ordine di f...
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. 1. La mancata realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento costituisce fattispecie di inadempimento con l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati dalla Regione.