Elettorato attivo Clausole campione

Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in ...
Elettorato attivo. 1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
Elettorato attivo. Ha diritto al voto: - per la categoria del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle votazioni. - per il personale docente e ricercatore: il personale docente, ricercatore, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca in servizio alla data delle votazioni. Gli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante pubblicazione sulla pagina web dell’Ateneo almeno 10 giorni prima della data della votazione.
Elettorato attivo. 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
Elettorato attivo. Hanno diritto di votare tutte le imprese associate a FON.TE., che abbiano versato la quota di iscrizione e che siano in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti a FON.TE. A ciascuna impresa spetta un numero di voti pari al numero dei dipendenti dell'impresa iscritta a FON.TE.
Elettorato attivo. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in forza presso la Struttura.
Elettorato attivo. Esercitano il diritto di voto i rappresentanti dei dipen- denti delle rispettive commissioni di previdenza di tutte le imprese affiliate alla Fondazione e che si tro- vano in un rapporto di lavoro non disdetto. Essi eleggono assieme i due rappresentanti dei di- pendenti del Consiglio di fondazione, sulla base delle disposizioni previste dall'istruzione elettorale.
Elettorato attivo. 3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti
Elettorato attivo. Hanno diritto di voto l'Enel e le Imprese che risultano associate al FOPEN nel mese precedente a quello in cui le elezioni sono indette. 3.1.Alle elezioni dei Delegati in rappresentanza dell'Enel e delle Imprese associate per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea concorrono:
Elettorato attivo. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.