Elettorato attivo. La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); - il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in ...
Elettorato attivo. 1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. E’ sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Elettorato attivo. 1. Le liste degli elettori sono compilate a cura all’Area Affari Istituzionali, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, e rese pubbliche, mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
2. L’elettorato attivo è disciplinato nelle specifiche sezioni di riferimento in funzione della tipologia di procedimento elettorale, fermi restando i casi di esclusione disciplinati dall’art. 32 dello Statuto vigente:
a) per i docenti, coloro che risultino inattivi nell’attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Xxxxxx (…);
b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;
c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
3. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, sono inoltre esclusi dall’elettorato attivo coloro che siano incorsi in una violazione accertata di regole di condotta previste dal Codice etico.
4. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
5. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina web delle Elezioni di Sapienza. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali dal diretto interessato. Xxxxx stesse decide la Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 6.
6. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante diffusione sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina web delle Elezioni di Sapienza.
7. I termini per le attività previste dal presente comma sono definiti nelle specifiche sezioni di riferimento in funzione alla tipologia di procedimento elettorale.
Elettorato attivo. 1. L’elettorato attivo spetta ai dipendenti in servizio dell’Università. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
2. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.
3. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è pubblicato sulla pagina web delle Elezioni di Sapienza almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all’Area Affari Istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. I reclami devono essere presentati con PEC personale direttamente dall’interessato all’Area Affari Istituzionali. Xxxxx stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.
4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.
Elettorato attivo. Hanno diritto di votare tutte le imprese associate a FON.TE., che abbiano versato la quota di iscrizione e che siano in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti a FON.TE. A ciascuna impresa spetta un numero di voti pari al numero dei dipendenti dell'impresa iscritta a FON.TE.
Elettorato attivo. Esercitano il diritto di voto i rappresentanti dei dipen- denti delle rispettive commissioni di previdenza di tutte le imprese affiliate alla Fondazione e che si tro- vano in un rapporto di lavoro non disdetto. Essi eleggono assieme i due rappresentanti dei di- pendenti del Consiglio di fondazione, sulla base delle disposizioni previste dall'istruzione elettorale.
Elettorato attivo. Hanno diritto di voto l'Enel e le Imprese che risultano associate al FOPEN nel mese precedente a quello in cui le elezioni sono indette. 3.1.Alle elezioni dei Delegati in rappresentanza dell'Enel e delle Imprese associate per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea concorrono:
a) una lista dell'Enel quale socio fondatore di parte aziendale;
b) liste presentate da una o più Imprese Associate da cui dipendono complessivamente almeno il 10% dei lavoratori Associati a FOPEN.
Elettorato attivo. Ha diritto al voto: - per la categoria del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle votazioni. - per il personale docente e ricercatore: il personale docente, ricercatore, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca in servizio alla data delle votazioni. Gli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante pubblicazione sulla pagina web dell’Ateneo almeno 10 giorni prima della data della votazione.
Elettorato attivo. 3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti
3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- sdetto, rappresentanti del datore di lavoro. I membri delle Commissioni di previdenza che rap- presentano il datore di lavoro eleggono i sei rappre- sentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fonda- zione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la stessa sarebbe considerata nulla.
Elettorato attivo. 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi