DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta Oggetto del presente procedimento è la richiesta di una operazione riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019costo totale del credito, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In base all’orientamento finora consolidato dell’ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo"maturati nel tempo, che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale conclusione del contratto di conto corrente finanziamento (commissioni up front), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale (commissioni recurring), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio pro rata temporis: l’importo da restituire si ottiene dividendo l’importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di seguito anche PMUC) inviata alla clientela rate residue al momento dell’estinzione anticipata). In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell’individuarne la natura up front o recurring, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l’intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare. All’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 126-sexies 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in allegato all'estratto conto particolare, al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrentefine di chiarire se tale disposizione, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzatanel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in quanto effettuata senza il consenso del pagatoretutto o in parte, agli obblighi che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel gli derivano dal contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (artcredito. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto Giustizia Europea, con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzatadecisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 11 16 della Direttiva “il diritto del D.Lgsconsumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione occorre far riferimento all’articolo 126-relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del T.U.B.finanziamento, (Titolo VIil consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, Capo II-bis “Servizi compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattualiuna diversa previsione pattizia, che si colloca anteriormente sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l’intermediario intervenuto hanno natura up front poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura recurring ma è stata abbuonata nel conteggio estintivo, il resistente è tenuto, in base al 13.1.2018criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme: rate complessi ve 1 20 rate scadute 49 Import i Natu ra Rimborsi dovuti Rimb orsi già effett uati Residuo rate residue 71 TAN 4,77 % Denominazione % rapportata al TAN 37,4 1% Commissione mandataria perfezionamento prestito 685,26 € Up front 256,36 € 256,36 € Commissioni intermediario del credito 3.499, 20 € Up front 1.309,05 € 1.309,05 € oltre interessi legali maturati dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11reclamo.
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Samples: Loan Agreement
DIRITTO. È in atti copia del conteggio estintivo, allegato da entrambe le parti, che riporta 63 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 31/08/2019. Risulta in atti anche la quietanza liberatoria, che conferma l’effettiva estinzione del finanziamento con decorrenza dal 31.08.2019. Ciò premesso, il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l’art. 125 sexies TUB. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta medesima legge di una operazione conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di pagamento disconosciuta entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Ne deriva la necessità di distinguere nell’ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrentericorrente quelle relative al rimborso di costi up - front ( costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia ) e costi recurring ( costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell’intero sviluppo del rapporto). Si tratta nello specifico Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti ovviamente , della quota non maturata. Venendo al caso di specie, L’intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l’allegato al modulo SECCI, di cui il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto copia, da cui risultano le attività svolte dagli intermediari del credito. L’intermediario allega l’accordo di distribuzione (doc. 4, CTD) e la fattura relativa alla provvigione dell’intermediario del credito (doc. 5 CTD). Venendo alla qualificazione degli oneri controversi, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le Commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto (A) e le Provvigioni intermediario del credito (C), vanno considerate upfront; mentre le Commissioni mandataria per la gestione del contratto (B), vanno considerate recurring. L’intermediario allega copia delle CGA relative all’assicurazione impiego e vita (all. 7), di cui risulta che il cliente abbia preso visione. Per quanto riguarda entrambe le coperture, le condizioni di assicurazione descrivono i criteri di calcolo della quota di premio da restituire al cliente in caso di estinzione anticipata. Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo. L’intermediario afferma che la Compagnia assicuratrice ha già provveduto al rimborso dei premi, determinato a norma delle CGA sopra riportate, per un bonifico istantaneo dell’importo totale di € 4.000,00864,45. Allega evidenza contabile, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data comprensivo di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”codice CRO. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingchiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità calcolata in misura proporzionale alla vita residua del pagamentofinanziamento facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all’estinzione anticipata. L’intermediario resistente evidenzia sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI. Tuttavia, mentre alla sez. 2 del modulo SECCI è previsto che le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alla sez. 4 dello stesso modulo, a cui fa espresso rinvio l’art. 11 del contratto, gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto criterio pro rata temporis. In merito all’applicabilità del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta criterio del pro rata temporis alla restituzione degli interessi in base a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata previsto nel contratto quadro o in caso di anticipata estinzione del finanziamento, l’orientamento prevalente dei Collegi (cfr. decisioni del Collegio di Milano nn. 13473 del 27/05/2021, 23481 del 22/12/2020 e 3820 del 16/02/2021) è nel contratto relativo a singole operazioni senso che - per l’ambiguità della clausola - si applichi il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzataspecifica domanda, ai sensi dell’art. 11 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del D.Lgs2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall’altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies Nel caso di specie risulta prodotto dall’intermediario il piano di ammortamento del T.U.B.prestito che evidenzia gli interessi (non sottoscritto dal cliente), ed un prospetto di liquidazione (Titolo VI, Capo II-bis sottoscritto dal cliente “Servizi di pagamentoper accettazione”), rubricato “Modifica unilaterale indicante solo la quota capitale residuo - e non anche la quota interessi - dovuta dopo ciascuna rata di rimborso Tutto ciò premesso, ribadito che secondo i principi espressi dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato: Numero di pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso pro rata temporis 47,50% Data di inizio del prestito 01/06/2014 Quota di rimborso piano ammortamento - interessi 25,36% rate pagate 63 rate residue 57 Importi Natura onere Percentuale di rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni per il perfezionamento (A) 932,88 Upfront 0,00% 0,00 0,00 Commissioni per ila gestione (B) 932,88 Recurring 47,50% 443,12 443,37 -0,25 Provvigioni Intermediario del credito( C ) 1.435,20 Upfront 0,00% 0,00 0,00 Premi assicurativi (G-H) 2.052,88 Criterio contrattuale 864,45 864,45 0,00 Interessi 9.781,61 Recurring 47,50% 4.646,26 2.480,56 2.165,70 L’importo da rimborsare è da arrotondare a E. 2.165,00. Non può essere accolta la domanda di rimborso delle condizioni”, nella versione spese legali in vigore all’epoca considerazione della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore natura del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, giudizio avanti all’ABF e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies della serialità del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11ricorso.
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Samples: Prestito Contro Cessione Del Quinto
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine all’eccezione sollevata dall’intermediario resistente fondata sull’esistenza di una operazione quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente al contratto di finanziamento in esame. Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta su tale questione, in cui si afferma che affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire qualunque ulteriore richiesta di rimborso è necessario che contengano, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall’altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento disconosciuta ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Rilevato che nella specie la quietanza, allegata agli atti non presenta nessuno dei requisiti sopraindicati, l’eccezione deve essere respinta. Relativamente alla applicabilità nel caso di specie dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte ricorrenteresistente, si deve evidenziare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con l’art. Si tratta nello specifico 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza “Lexitor”. E’, in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia dall’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Xxxxxxxxx, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, “che l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”. Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un bonifico istantaneo dell’importo finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up- front); b) in assenza di € 4.000,00una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, disposto tramite home banking l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in data 7.6.2019considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e quindi antecedentemente poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al 14.9.2019rimborso di tutti i costi sopraindicati, data incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di decorrenza dell’applicazione assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, consumatore alla riduzione del costo totale del credito in tema caso di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneorimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, modificando senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffariduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, nonostante considerato che, da un lato, vi può essere “il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia rischio che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il rimborso dell’importo complessivo di € 1.493,00, calcolato sulla base, in parte, del metodo pro rata temporis, in parte, del criterio della curva degli interessi. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo pro rata, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto corrente della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”. Con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti, nonché degli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere di natura recurring le Commissioni a favore dell’intermediario anche con riguardo alla quota definita non rimborsabile (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126la clausola negoziale distingue, infatti, una quota non rimborsabile - € 1.588,78 - e una quota rimborsabile - € 680,91 -sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrenteremunera, poichétra gli altri, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole "gli oneri per le operazioni di pagamento acquisizione della provvista" (artcfr. 5Collegio di Coordinamento, commi 1 decisione n. 5031/2017), nonché le Commissioni di distribuzione in favore dell’agente in attività finanziaria, dal momento che remunerano anche «pubblicità» e 2«presidio del territorio». Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, del D.Lgs. 27 gennaio 2010tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione si ottiene quanto segue: Numero di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso dell’operazione pro rata temporis 57,50% Data di inizio del prestito 01/01/2015 Quota di rimborso piano ammortamento - interessi 35,50% rate pagate 51 rate residue 69 Importi Natura onere Percentuale di rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni intermediario finanziario - quota non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi ripetibile 1.588,78 Recurring 57,50% 913,55 913,55 Commissioni di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.distribuzione 1.632,00 Recurring 57,50% 938,40 938,40 Totale 3.220,78 1.851,95
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Samples: Prestito Personale
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l’improcedibilità del ricorso per l’esecuzione fraudolenta cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall’amministrazione. Quanto ai dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di una operazione documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato all’istanza di pagamento disconosciuta accesso documentazione inerente alla pendenza dinanzi al Tribunale di ….. del giudizio di separazione personale, iscritto al n. …../….., riunito al n. …../….. Ad avviso della Commissione l’accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un bonifico istantaneo dell’importo interesse diretto, concreto ed attuale in capo all’accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l’interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di € 4.000,00ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare. La Commissione sottolinea che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, disposto tramite home banking 03-12-2018) ha recentemente sostenuto che “tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in data 7.6.2019giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e quindi antecedentemente al 14.9.2019documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) IV, 14 maggio 2014, n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte2472)”. Il ricorrente eccepisce Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19,20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l’indicazione della causa già pendente. La giurisprudenza è d’altronde ferma nel ritenere che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingil controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, diversamente da quanto inizialmente concordatotra le tante, il servizio Consiglio di “bonifico istantaneo”Stato, modificando “la natura contrattuale Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che non prevedeva assolutamente uno strumento "Il limite di pagamento istantaneo valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e irrevocabile” differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito differenziato bisogno di conoscenza in capo a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneochi richiede i documenti", senza che implica l’immediato accredito l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul conto punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile29 gennaio 2014). In conclusione, è una modalità la Commissione ritiene di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di dare seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11integrazione documentale.
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Samples: Access Request
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità sottoposta all’esame del Collegio concerne l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi a due contratti di finanziamento, anticipatamente estinti rispetto al termine convenzionalmente pattuito, ex art. 125 sexies tub; in relazione ad essi, il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate, per l’esecuzione fraudolenta il complessivo importo di euro 3.689,12, oltre gli interessi legali e le spese di assistenza difensiva. Il diritto di cui si discute trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all’art. 125 sexies tub, che impone una operazione riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. L’orientamento consolidato dell’ABF, in materia, sino alla nota sentenza “Lexitor”, è stato quello di pagamento disconosciuta circoscrivere i costi rimborsabili - in ragione del riferimento normativo alla “vita residua del contratto”- a quelli che dipendono oggettivamente dalla parte ricorrentedurata del contratto (c.d. costi recurring) e che, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Si tratta nello specifico è invece ritenuto la non rimborsabilità delle voci di un bonifico istantaneo dell’importo costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Il criterio di € 4.000,00calcolo del rimborso spettante per i relativi oneri recurring è stato individuato in quello del pro rata temporis, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, poichè il più logico e quindi antecedentemente più conforme al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389diritto ed all’equità sostanziale, in tema applicazione dei principi previsti dalla decisione del Collegio di autenticazione Coordinamento n. 6167/2014. Con la sopravvenuta pronuncia dell’11.9.2019, la cd. sentenza “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneoLexitor”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento Corte di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffaGiustizia Europea, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito chiamata a causa dell’irrevocabilità pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità Tribunale di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzataLublino, ai sensi dell’art. 11 267 TFUE, ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del D.LgsParlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, rilevando, in particolare, che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall’art. 11/2010 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e successive modificazioni. Ai fini dell’esame tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore H̦ a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio H̦ obbligatoria per ottenere il Il Collegio di coordinamento, investito della questione occorre far riferimento all’articolo 126relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha affermato: i) l’immediata applicabilità anche ai ricorsi non ancora decisi dell’art.125 sexies TUB, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front; ii) che Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF; iii) che la ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. La logica della CGUE si è orientata in tal senso sulla base di considerazioni che attengono al criterio storico e teleologico, quest’ultimo nello scopo di garantire una protezione elevata del consumatore e l’equilibrio tra le parti sociali. Successivamente, a seguito dell’intervento legislativo avvenuto con il decreto c.d. “Sostegni bis” (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021, il legislatore ha apportato modifiche all’art. 125 sexies tub, prevedendo, al 2° comma dell’art. 11-octies, che la nuova formulazione dell’art. 125-sexies si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Relativamente, invece, alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del T.U.B.testo unico di cui al decreto legislativo A tal riguardo, (Titolo VIper effetto dell’entrata in vigore dell’art. 11–octies del d.l. 25 maggio 2021, Capo IIn. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis “Servizi imponga di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente al 13.1.2018, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere cdecreto Sostegni-bis (25.7.2021), d) ed e) applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Giova ricordare che la richiamata norma di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.legge prevede testualmente quanto appresso:
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Samples: Financing Agreement
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta 9.- Come già sopra si è richiamato (cfr. nel n. 1), il ricorrente non ha contestato la legittimità del comportamento dell’intermediario in ordine alla causazione dell’estinzione anticipata del rapporto a seguito di una operazione sopravvenuta ipotesi di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrentedecadenza dal beneficio del termine. Si tratta nello specifico Ha contestato, in effetti, solo il successivo comportamento di questi, in punto di «liquidazione» del dare e dell’avere inerente al rapporto così venuto a cessare. Sembra comunque opportuno qui ricordare, sebbene solo in via incidentale, ovvero liminare, che – secondo i principi del sistema vigente e secondo pure il tenore della clausola dell’art. 16 - la decadenza del debitore dal benefico del termine non si verifica sulla base del mero ricorrere del presupposto oggettivo (nella specie, la cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario cedente) e dunque in via automatica. Suppone, per contro, anche il rilascio di un’apposita dichiarazione del creditore - di volersi effettivamente attivare lo strumento della decadenza -, che sia pure comunicata ex artt. 1334 e 1335 c.c. al debitore. Al riguardo, è bene anche precisare in via ulteriore che - trattandosi nella specie di un bonifico istantaneo dell’importo mutuo con annessa cessione del quinto stipendiale in funzione solutoria – la detta comunicazione costitutiva della decadenza va (a pena di € 4.000,00, disposto tramite home banking inefficacia) rivolta in data 7.6.2019, modo diretto e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data immediato nei confronti della persona del cedente: quale mutuatario nel rapporto di decorrenza dell’applicazione prestito e dunque portatore finale del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389debito in questione, in tema effetti, quest’ultimo è il destinatario primo della dichiarazione del creditore; e va pure trasmessa, naturalmente, anche alla persona del ceduto, quale soggetto tenuto in via primaria al pagamento del mutuo (dubbi, non meno liminari peraltro, non possono non sorgere, poi, sulla rappresentazione meramente convenzionale di autenticazione “forte”cause di decadenza dal beneficio del termine ulteriori rispetto a quelle ex art. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking1186 c.c., diversamente da secondo quanto inizialmente concordatopropriamente procede il testo del citato art. 16, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi fronte sia al disposto dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)33, in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e comma 2, lett. t. cod. consumo, sia pure rispetto a quello del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”1341 c.c.), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
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Samples: Not Specified
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta di una operazione di pagamento disconosciuta domanda avanzata dalla parte ricorrente, nei termini in cui è stata formulata (“si richiede…di svincolare immediatamente i titoli”), parrebbe volta ad ottenere una condanna dell’intermediario ad un facere specifico. Si tratta nello specifico Come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4) sicché risulta preclusa all’ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere costitutivo. La domanda del ricorrente, tuttavia, va correttamente interpretata alla stregua di una richiesta di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione e della conseguente illegittimità del diniego opposto dalla banca rispetto alla richiesta di svincolo dei titoli (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 20143/2021, per un bonifico istantaneo caso analogo, e v. anche Collegio di Roma, n. 7741/2020 e Collegio di Bologna, n. 13375/2021 quanto ai criteri interpretativi da adottarsi). Xxxxxx, con contratto sottoscritto in data 9/05/2018 l’intermediario convenuto rilasciava la predetta garanzia in favore della parte locatrice sino a concorrenza dell’importo di € 4.000,00euro 9.600,00 (cfr. infra). Contestualmente la parte ricorrente si impegnava a mantenere indenne la banca dalle conseguenze derivanti dal contratto di fideiussione (cfr. All. 2 alle controdeduzioni: dichiarazione di manleva) e conferiva altresì alla banca, disposto tramite home banking a titolo di controgaranzia, mandato irrevocabile a vendere i titoli detenuti sul conto n. *330 (cfr. All. 1 alle controdeduzioni). E’ pacifico tra le parti che il contratto di locazione è stato risolto in via anticipata e l’immobile riconsegnato alla parte locatrice in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data 18 aprile 2020 (cfr. verbale di decorrenza dell’applicazione riconsegna dell’immobile). Con il presente ricorso la parte ricorrente contesta dunque la legittimità del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema diniego opposto dalla banca alla richiesta di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce svincolo dei titoli osservando che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale risoluzione anticipata del contratto di conto corrente locazione, in assenza di escussione della garanzia ad opera della parte locatrice, avrebbe determinato l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e conseguentemente il venir meno del vincolo imposto sui titoli offerti in controgaranzia. Per contro, la banca resistente rileva che, trattandosi di garanzia autonoma “a prima richiesta”, la liberazione del garante prima della scadenza del termine finale di efficacia richiede la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario. Tanto premesso in punto di fatto, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda l’accertamento della cessazione o meno dell’efficacia della garanzia e la valutazione della legittimità o meno della condotta della banca per aver negato lo svincolo dei titoli oggetto di mandato irrevocabile a vendere. A tal proposito, si evidenzia che la garanzia rilasciata dalla banca appare qualificabile – indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti, notoriamente non vincolante la qualificazione – come contratto autonomo di garanzia, attesa la presenza delle clausole di pagamento dietro semplice richiesta e, quel che conta, di rinuncia alle eccezioni relative al rapporto principale, rispetto al quale la garanzia è dunque insensibile, venendo a perdere il requisito dell’accessorietà. Dalle pattuizioni contrattuali emerge che la garanzia ha validità dal 9/05/2018 sino al 17/05/2024 (data di seguito scadenza del contratto di locazione) e perde efficacia ”trascorsi 30 giorni da quest’ultimo termine, senza che sia pervenuta alla Banca richiesta di pagamento Il contratto non disciplina tuttavia espressamente gli effetti della garanzia in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione ovvero non chiarisce se, per determinare l’immediato scioglimento del vincolo, sia necessaria la restituzione del documento originale o il rilascio di una liberatoria da parte del beneficiario. Dalla dichiarazione di manleva emerge, tuttavia, che gli obblighi assunti dalla parte ricorrente in dipendenza del rilascio della garanzia perdurano “sino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria da parte del beneficiario ovvero a giudizio della banca l’impegno assunto possa considerarsi estinto” (cfr. art. 4). Xxxxxx, nel contratto di locazione (cfr. supra) si prevede, inoltre, che “in ipotesi di rilascio anche PMUCanticipato dell’immobile la fideiussione dovrà essere restituita dal locatore entro 60 giorni dalla liberazione dell’immobile, previa verifica del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal … contratto…”. Nel caso di specie, non consta in atti evidenza di una dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario, né emerge una inequivoca volontà del soggetto garantito di liberare il garante. Di contro, all’atto della riconsegna dell’immobile (cfr. verbale del 18/04/2020) inviata il locatore contestava “l’omesso ripristino dell’immobile ed il conseguente inadempimento contrattuale e si riserva[va] ogni più opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti, avendone già richiesto con raccomandata del 4/02/2020 la demolizione e regolarizzazione ad opera e spese del conduttore”. Dalla natura autonoma della garanzia deriva che, quand’anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di sorta del locatore (il che, per quanto osservato, appare smentito) il conduttore sarebbe unicamente legittimato non già a pretendere dal garante di vedere svincolati i titoli vincolati alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies stregua di garanzia per l’esercizio del D.Lgs. n. 385/93 regresso nei confronti del ricorrente (T.U.B.per il caso di escussione della fideiussione), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente bensì a pretendere dal proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e, per quanto lamentato da parte ricorrentequi rileva, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento liberazione dalla garanzia prestata (art. 51200 c.c.), commi 1 con restituzione della polizza. Inoltre, i titoli oggetto di mandato irrevocabile di vendita sono posti a garanzia della “fideiussione bancaria” nonché “di ogni altra esposizione che la Banca venisse a vantare direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nei confronti del ricorrente” e 2che il ricorrente ha assunto, del D.Lgs. 27 gennaio 2010limitatamene all’importo di euro 4.000,00, n. 11 e successive modificazioni)l’impegno a non disporre dei titoli né diminuirne il valore senza il preventivo consenso della banca. Ne deriva, deriva in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità conclusione che il ricorso non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11può essere accolto.
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Samples: Contract of Lease
DIRITTO. La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla responsabilità non corretta determinazione del TAEG lamentata dalla ricorrente, in ragione della mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento delle polizze assicurative sottoscritte dalla ricorrente unitamente al contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente. Come noto, il vigente art. 121 TUB prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per l’esecuzione fraudolenta ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (Sez. VII, par. 4.2.4). Nel caso ora in esame, il contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente nel luglio 2012 – e cui trovano applicazione le previsioni normative sopra richiamate – qualifica espressamente le polizze assicurative sottoscritte dalla ricorrente come facoltative. Al riguardo, come segnalato anche dall’ordinanza di rimessione, è ormai acquisita e condivisa dai Collegi territoriali la considerazione per cui l’espressa qualificazione come facoltativa della polizza (o delle polizze) assicurativa(e) sottoscritta(e) dal cliente non è di per sé sola sufficiente e decisiva per considerare la polizza (o le polizze) facoltativa(e) anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 TUB (cfr. tra le molte Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n. 7811/2016). Le conclusioni raggiunte dai Collegi territoriali poggiano sulla ritenuta – e qui condivisa – inadeguatezza del solo dato formale per una valutazione (e una conseguente qualificazione) in termini di facoltatività della polizza assicurativa ai fini di cui all’art. 121 TUB. In tal senso depongono chiaramente anche i risultati delle indagini condotte da IVASS e Banca d’Italia e illustrati nella lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015, che confermano l’inadeguatezza e l’insufficienza del mero dato formale: “Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una operazione polizza di pagamento disconosciuta assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Nella stessa lettera congiunta si dà, inoltre, atto delle indagini di mistery shopping svolte da alcune Associazioni dei consumatori “presso sportelli bancari, dalle quali è emerso che in una percentuale significativa di casi la polizza continua a essere proposta ai clienti come condizioni necessaria per accedere al prestito, presentandola come obbligatoria o ‘facendo capire’ al consumatore che è fortemente consigliata per superare favorevolmente l’istruttoria per l’erogazione del prestito” (lettera congiunta al mercato IVASS-Banca d’Italia, 26 agosto 2015). Ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale e riconoscendo, pertanto, la natura facoltativa della polizza assicurativa in ragione della sua sola qualificazione negoziale, comporta, all’evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 TUB; nonché, seppur in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2012), pregiudicando, di fatto, quel “livello elevato (…) di tutela” degli interessi dei “consumatori della Comunità” cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. il considerando n. 9, Direttiva2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d’Italia per la definizione da parte ricorrentedegli intermediari di “modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento” (v. la già citata lettera congiunta del 26 agosto 2015). Si tratta nello specifico Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Xxxxxxxxx, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe, infatti, un bonifico istantaneo dell’importo elevato rischio di € 4.000,00falsi negativi, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data connesso alla qualificazione come facoltative di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389polizze assicurative, in tema di autenticazione “forte”realtà, obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal computo del TAEG. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingCiò premesso, diversamente da quanto inizialmente concordatoappare, il servizio di “bonifico istantaneo”pertanto, modificando “decisivo chiarire in quali circostanze e a quali condizioni la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del polizza assicurativa collegata ad un contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela finanziamento possa essere considerata obbligatoria ai sensi dell’art. 126-sexies 121 TUB, anche contrariamente a quanto indicato dalle parti (recte, dal finanziatore) nella documentazione contrattuale. Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)finanziamento appare, infatti, in allegato all'estratto conto assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria “per ottenere il credito”, a differenti conclusioni può e deve giungersi, invece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il finanziamento “alle condizioni offerte”. Mentre nel primo caso, l’obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della natura attribuita al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente“servizio accessorio” difficilmente superabile; nel secondo caso, poichéinvece, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzataessa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di incidere sulle “condizioni [del credito] offerte”, in quanto effettuata senza ragione delle quali il consenso finanziatore può richiederne la relativa stipulazione, potendosi, pertanto, prospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva. In termini generali, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del pagatorecontratto di finanziamento (e, che deve essere prestato nella forma e secondo a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 5, commi 1 124-bis TUB) e 2, definisce al contempo le condizioni del D.Lgscredito. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione Tale capacità/idoneità è espressamente riconosciuta dal legislatore nell’ambito dell’erogazione di ordini prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzataquote dello stipendio o della pensione (che, ai sensi dell’art. 11 art. 54 d.P.R. n. 180/1950, sono obbligatoriamente assistiti da una copertura assicurativa: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del D.Lgs. 11/2010 presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamentoresiduo credito”), rubricato sia alla assicurazione “Modifica unilaterale delle condizioni”sulla vita dell’assicuratore/debitore prestata in funzione dell’erogazione dei prestiti o mutui” (v. art. 10, nella versione in vigore all’epoca Reg. ISVAP n. 29/2009), sia alla assicurazione stipulata “dal debitore/assicurato per garantirsi dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della proposta delle contestate modifiche contrattualiperdita dell’impiego, che si colloca anteriormente al 13.1.2018con conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio” (v. art. 14, data di entrata in vigore del D.LgsReg. 15 dicembre 2017ISVAP, n. 21829/2009). Nelle ipotesi ora richiamate, e quindi il legislatore prende atto della funzione delle modifiche recate dall’artpolizze assicurative che, oltre a garantire in via immediata il bisogno o l’interesse dell’assicurato quale beneficiario della polizza (artt. 11882, comma 17, lettere c1904 c.c.), dtutelano – in via mediata riducendo o eliminando gli effetti (patrimoniali) ed negativi degli eventi e dei sinistri dedotti in polizza (i.e., la morte e la perdita di impiego) – anche l’interesse del finanziatore alla conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente presente al momento della concessione del finanziamento, alla luce della quale l’intermediario ha: i) effettuato le proprie valutazioni sul merito creditizio del cliente e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.per quanto qui più rileva,
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Samples: Loan Agreement
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità Sul ricorso presentato la Commissione osserva non può che dichiarare la propria incompetenza, essendo competente solo per l’esecuzione fraudolenta il riesame del diniego di una operazione accesso opposto alle istanze presentate ex lege 241/’90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni. L’istanza della parte ricorrente è stata proposta, per la tutela del diritto di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrenteaccesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. Si tratta nello specifico n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, né è sorretta da un interesse qualificato, ai sensi della l. 241 del 1990. In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel x.x.xx n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato quali strumenti di un bonifico istantaneo dell’importo controllo democratico sull’apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque. Orbene, l’art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che “nei casi di € 4.000,00diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, disposto tramite home banking in data 7.6.2019il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e quindi antecedentemente al 14.9.2019di cui all'articolo 43, data che decide con provvedimento motivato, entro il termine di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389venti giorni……Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in tema caso di autenticazione “forterichiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. Il ricorrente eccepisce successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato“Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poichéambito territoriale, ove la doglianza costituito. Qualora tale organo non sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal casostato istituito, la responsabilità dell’intermediario competenza è attribuita al difensore civico competente per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamentol'ambito territoriale immediatamente superiore”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
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Samples: Access Request
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità sottoposta all’esame del Collegio attiene alla richiesta di rimborso di somme a titolo di commissioni ed interessi percepiti dall’intermediario in eccesso rispetto alle condizioni pattuite. In particolare la ricorrente lamenta, in relazione al rapporto intrattenuto presso l’intermediario, la mancata applicazione del tasso contrattualmente previsto; la mancata ricezione delle comunicazioni di variazione unilaterale in relazione alle commissioni applicate; la commissione di errori da parte della banca nella rilevazione dell’euribor o incremento dello spread a partire dal 10 febbraio 2017; la mancata consegna dei conteggi di liquidazione delle competenze per l’esecuzione fraudolenta di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00euro 918,58, disposto tramite home banking addebitate in data 7.6.20194 dicembre 2009 (scalare, conteggio interessi e quindi antecedentemente conteggio CFA; tale ultima documentazione sarebbe stata allegata alle controdeduzioni, nonché, da ultimo, l’introduzione della commissione CFA). L’intermediario, dal canto suo, ammessa l’erroneità degli interessi applicati tra il 23.6.2009 e il 20.11.2009 e l’addebito del corrispettivo di sconfinamento rapporto (CSR) nel primo trimestre del 2010 e 2011 non essendo più presente uno sconfinamento, una volta applicati i tassi d’interesse nella misura indicata dal cliente, sarebbe disponibile a riconoscere al 14.9.2019, cliente € 1.492,28. Dalla documentazione in atti è possibile riscontrare che in data 23.06.2009 le parti sottoscrivevano il contratto di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, **12573.91; il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (prevedeva un tasso debitore del 3,550% fino al 30.06.2009; uno spread dell’1,485% con possibilità di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’artmaggiorazione di 2,250 punti, una commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,125%. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)Il contratto prevedeva, inoltre, la possibilità di modificare le condizioni economiche applicate al finanziamento rispettando, in allegato all'estratto conto caso di variazioni sfavorevoli al 30.9.2017cliente, le prescrizioni di cui all’art. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata118 TUB e successive variazioni e modificazioni. L’intermediario afferma di aver inviato, in quanto effettuata senza il consenso del pagatoredata 30/06/2009, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale una modifica delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche condizioni contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018tuttavia non fornisce documentazione comprovante la ricezione della stessa la quale, data di entrata in vigore comunque, fa riferimento ad una comunicazione del D.Lgs. 15 dicembre 201722/05/2009, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies ossia precedente alla sottoscrizione del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11contratto.
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Samples: Financing Agreement
DIRITTO. La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrentechiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,001370 c.c. e, disposto tramite home banking più in data 7.6.2019particolare, e quindi antecedentemente al 14.9.2019dell’art. 35, data di decorrenza dell’applicazione comma 2 d.lgs. n. 206 del Regolamento delegato 2005 (UE) n. 2018/389secondo cui, in tema caso di autenticazione “forte”dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (risultano, pertanto, privi di rilievo i richiami dell’intermediario resistente ad un «indebito connotato punitivo» della qualificazione recurring di tutti i costi derivante dall’opacità delle relative clausole); (3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Il ricorrente eccepisce È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012). Principio su cui questo Collegio si è già ampiamente pronunciato e che in questa sede non può che essere confermato (decisione n. 6167/2014). Come correttamente evidenziato dall’ordinanza di rimessione al Collegio di Coordinamento, con riguardo ai costi assicurativi, se c’è ormai consenso tra i Collegi territoriali (anche sulla scorta della posizione espressa dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6167/2014) sul fatto che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordatomutuante, il servizio quale non può eccepire la propria carenza di “bonifico istantaneo”legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, modificando “nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante), sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento quantificazione dell’importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di pagamento istantaneo conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e irrevocabile” richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater e rendendo possibile quinquies, d.l. n. 179/2012), xxxxx restando la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia necessità che il "bonifico istantaneo"criterio di calcolo sia comunque chiarito ex ante (decisione n. 6167/2014). In relazione agli indicati esiti della elaborazione giurisprudenziale dei Collegi ABF, in xxx xxxxxxxxxxx xx rendono, peraltro, opportune alcune considerazioni e precisazioni di rilievo generale con riguardo agli spazi che implica l’immediato accredito sul conto la legge riserva all’autonomia contrattuale nel determinare l’ammontare dei costi del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabilefinanziamento retrocedibili nel caso di sua anticipata estinzione, è una modalità segnatamente circa la possibilità per le parti di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta definire il criterio di modifica unilaterale determinazione del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela rimborso dovuto ai sensi dell’art. 126125-sexies, primo comma, TUB e, più in particolare, circa la possibilità di derogare al criterio pro rata temporis. L’art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche il diritto a ricevere «una riduzione del D.Lgscosto totale del credito» (come definito dall’art 121, secondo comma, lett. n. 385/93 (T.U.B.e), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017TUB). Occorre quindi valutare preliminarmente Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto lamentato da qui ora rileva, deve essere «pari all’importo (…) dei costi dovuti per la vita residua del contratto» e non ad una parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzatasoltanto di tali costi. La norma, in quanto effettuata senza sé autosufficiente, enuncia quindi la regola che il consenso criterio e la base di calcolo degli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati oggettivamente e non secondo riferimenti soggettivi (anche) fondati su un accordo tra le parti. Una limitazione dell’importo dovuto al consumatore, attraverso la previsione di un criterio di rimborso difforme da quello della competenza economica esplicitato dall’art. 125-sexies, primo comma, TUB, oltre a contrastare con il diritto così riconosciuto al consumatore è, inoltre, preclusa (o comunque circoscritta) dalla lettera del pagatoresecondo comma dello stesso art. 125-sexies TUB, il quale ha cura di disciplinare e delimitare il titulus retentionis dell’intermediario, ossia il diritto di ritenere somme in ragione del pregiudizio economico sofferto per l’estinzione anticipata del finanziamento: «In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che deve essere prestato nella forma e secondo il consumatore avrebbe pagato per la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento vita residua del contratto» (art. 5125-sexies, commi 1 e 2secondo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioniTUB). Ne derivaTale disposizione impone alla parte di qualificare la causa dell’attribuzione patrimoniale quale «equo indennizzo» per l’estinzione anticipata, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione predeterminandone l’importo massimo al fine di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con remunerare i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento. E’ chiaro il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi nesso tra le due previsioni normative dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126125-sexies del T.U.B.TUB, per il quale non è possibile che, attraverso una artificiosa indicazione negoziale dei criteri di rimborso, si possa sforare l’ammontare massimo dell’«equo indennizzo» (Titolo VIperaltro non sempre dovuto, Capo IIart. 125-bis “Servizi di pagamento”sexies, terzo comma, TUB), rubricato “Modifica unilaterale così vulnerando il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito «pari» ai costi dovuti per la vita residua del contratto. L’autonomia delle condizioni”parti si ferma alla determinazione dell’oggetto del rapporto e, nella versione in vigore all’epoca segnatamente, delle prestazioni recurring e dei relativi corrispettivi. Una volta stabilito tale sinallagma, l’estinzione anticipata implica l’automatico effetto della proposta delle contestate modifiche contrattualirestituzione degli importi corrispondenti ai servizi non resi, che si colloca anteriormente al 13.1.2018per i quali viene, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017quindi, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.a mancare ogni ragione
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il Comune di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrenteCatania. Si tratta nello A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un bonifico istantaneo dell’importo provvedimento di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data diniego espresso o tacito di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389accesso ovvero, in tema caso di autenticazione “forte”determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingQualora, diversamente viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da quanto inizialmente concordatoun’amministrazione locale, come nel caso di specie, il servizio ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Inoltre, anche tralasciando, per ipotesi, tale profilo di “bonifico istantaneo”inammissibilità, modificando “la natura contrattuale l’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che non prevedeva assolutamente uno strumento il gravame avverso provvedimenti di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffaxxxxxxx e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo prospettazione della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove che ha inteso impugnare il silenzio dell’amministrazione avverso la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso richiesta del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 25 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con scrivente ritiene che il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 provvedimento da impugnare fosse il diniego del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 13 gennaio 2010, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Xx.Xx., 20.4.2006 n. 117). Pertanto, considerato che il provvedimento di xxxxxxx reca la data del 13 gennaio 2010 e che il gravame è del 9 marzo 2010, tale termine è decorso.
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta Prima di una operazione esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Tra le parti è in essere un conto corrente. Dalla documentazione acclusa alle controdeduzioni risulta che il rapporto è stato acceso in data 23.04.2002; le relative condizioni contrattuali prevedono, con clausola oggetto di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrenteapprovazione specifica, lo ius variandi della banca (cfr. art. 16) ed un tasso creditore originariamente fissato nella misura minima dello 0,0625%. Si tratta nello specifico osserva in via preliminare che il ricorrente si è qualificato come non consumatore, ma il contratto di un bonifico istantaneo dell’importo conto corrente non è stato compilato nella parte relativa alla classificazione del cliente, mentre nei successivi contratti di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, comodato del dispositivo token del 15.12.2006 e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il 10.11.2011 l’istante risulta usufruire sia del servizio di “bonifico istantaneoBanca Multicanale Privati”, modificando sia del servizio di “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento Banca Multicanale per Azienda”. Si deve tener presente ancora che: - il ricorrente contesta le variazioni unilaterali apportate dalla resistente al tasso di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito interesse creditore del conto corrente a causa dell’irrevocabilità decorrere al 01.01.2009 fino alla data del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta reclamo (21.01.2015); - le sole proposte di modifica unilaterale del contratto versate agli atti sono state comunicate con missive del 21.11.2008 e del 18.12.2008; - con la proposta del 21.11.2008 il tasso creditore, indicato nella misura dell’1,50% in vigore dal 01.08.2008, veniva abbassato all’1% con effetto dal 01.01.2009; - con la proposta del 18.12.2008 il tasso creditore veniva ulteriormente ridotto dall’1% (decorrente dal 01.01.2009) allo 0,01% con effetto dal 10.02.2009. Si pone dunque la questione della parziale incompetenza ratione temporis dell’ABF – rilevata dall’intermediario – ed in proposito rileva che le prime variazioni unilaterali, di cui meglio sopra e che l’istante nega di aver ricevuto, sono redatte in data antecedente al 1° gennaio 2009. Il ricorrente riferisce che l’intermediario aveva “convenuto” di riconoscergli un tasso attivo lordo del 2% in data 15.11.2008, successivamente ridotto in più occasioni tramite modifiche unilaterali del contratto mai comunicategli, di cui afferma pertanto l’inefficacia. Evidenza del tasso di interesse creditore nella predetta misura del 2% si desume dalla copia parziale dell’estratto conto corrente al 31.03.2009 acclusa al ricorso. L’istante ha poi ricostruito i tassi attivi tempo per tempo applicati dai successivi estratti conto fino al 31.12.2014 (anch’essi allegati parzialmente), determinando il maggior importo dovuto, sulla base della differenza con il tasso del 2% che gli sarebbe spettato, in € 8.586,10, da cui ha detratto l’accredito già riconosciutogli di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi € 445,65 per infine indicare in € 8.140,45 la somma richiesta all’Arbitro (oltre ad interessi). La banca afferma di aver inviato correttamente, a norma dell’art. 126-sexies 118 T.U.B., tutte le proposte di modifica unilaterale del D.Lgstasso di interesse, ma, oltre a richiamare le comunicazioni del 2008 allegate dal ricorrente che ne ha comunque contestato la ricezione, non ha prodotto alcuna evidenza degli adempimenti posti in essere a tale fine, né dell’effettivo recapito al ricorrente. La questione preliminare che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la competenza dell’ABF sotto il profilo temporale. Deve, infatti, ricordarsi che le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”. Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 385/93 (T.U.B.918/10), in allegato all'estratto conto il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo ; qualora le doglianze si riferiscano a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso2009, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede. Nel caso di ordini specie le doglianze si riferiscono a comunicazioni di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo variazioni unilaterali tutte anteriori al suddetto limite temporale (benché destinate a produrre effetti nel futuro) e l’esame del Collegio dovrebbe, dunque, soffermarsi su circostanze, presupposti ed eventi (id est: la spedizione e la ricezione delle suddette missive; la sussistenza e l’adeguata illustrazione del “giustificato motivo” di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica variazione unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche condizioni contrattuali, ) che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data collocano integralmente in un periodo anteriore a quello per il quale sussiste la competenza di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11questo Collegio.
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DIRITTO. La Dall’esposizione delle parti e dalla documentazione prodotta emerge come i fatti posti a base della controversia verte sulla siano sostanzialmente pacifici: ciò vale sia quanto al recesso, che alle comunicazioni intercorse, nonché alle iniziative assunte dall’intermediario ed alla segnalazione stessa. Del pari, provato è che il ricorrente, al pari degli altri destinatari, sia stato messo in mora, poiché la missiva del 21 maggio 2008 è stata espressamente indirizzata ai garanti. Ciò su cui le parti hanno posizioni opposte sono i principi da applicare in punto di diritto. Punto di partenza del discorso, tenuto conto che per il ricorrente la prima ragione di illegittimità della segnalazione discende dall’estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., è la qualificazione della garanzia di cui si discute, tenuto conto che, com’è noto, detta norma (a prescindere dalla deroga pattuita nella specie, come si dirà tra poco) è applicabile alle fideiussioni, ma non ai contratti autonomi di garanzia. Emerge dalla copia prodotta che si tratta di due cd. fideiussioni omnibus rilasciate rispettivamente in data 26 settembre 2001 per Lire 1.300.000.000 e in data 15 luglio 2002 per € 1.800.000,00 da più soggetti tra cui l’odierno ricorrente. Il testo, che sembra – per la parte leggibile – identico per entrambe le garanzie, prevede, per quanto rileva in questa sede (i) la facoltà di recesso del garante mediante lettera raccomandata da inoltrare alla filiale della banca presso cui è radicato il rapporto garantito, con efficacia decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione stessa (art. 4); (ii) l’efficacia della garanzia fino a totale estinzione di ogni credito della banca nei confronti del debitore garantito, in espressa deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6); (iii) l’obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in presenza di opposizione del debitore (art. 7); (iv) l’espressa previsione che la garanzia è “astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali” (art. 8); (v) la responsabilità di ciascuno dei fideiussori per l’esecuzione fraudolenta l’intero ammontare del debito (art. 10). Ad avviso del Collegio, la garanzia oggetto della segnalazione contestata va qualificata, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, come contratto autonomo di garanzia, dal momento che le parti hanno non solo espressamente previsto la sua astrattezza ed autonomia (cfr. art. 8), ma anche una clausola di pagamento “a prima richiesta” e non sussistendo nel testo alcuna “evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947): “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, …., contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una operazione prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. … L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.Garantievertrag), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”, salvo, appunto, quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato Da tali premesse, la Corte ha fatto discendere il corollario secondo cui “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (sentenza citata). A identiche conclusioni è pervenuto anche questo Arbitro laddove si è occupato della validità della clausola (comunque presente anche nella specie) che subordina la liberazione dalla garanzia all’integrale estinzione del credito nei confronti del debitore principale. Con la decisione n 253/2011, ad esempio, il Collegio di Roma, in una fattispecie in cui le parti avevano espressamente derogato all’art. 1957 c.c., ha notato come, pur in presenza della deroga “il fideiussore … potrebbe far valere l’inoperatività della deroga qualora il comportamento del creditore sia improntato a mala fede, e dunque la persistenza del vincolo fideiussorio derivante da detta deroga consegua in sostanza a un abuso del diritto da parte del creditore medesimo”. Tuttavia, tale condotta abusiva va provata, cosa che nella specie non è. Tutto ciò a prescindere dalla validità della deroga al citato art. 1957 c.c.. Se questi sono i principi applicabili nella specie, appare chiaro come diventi del tutto irrilevante la questione, pur sollevata dall’intermediario, se la missiva di costituzione in mora della debitrice, indirizzata anche al ricorrente, poichévalga ai fini dell’art. 1957 c.c. tenuto conto che nei 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (da individuarsi nella data della lettera di messa in mora) la banca non ha attivato alcun mezzo di tutela giurisdizionale del proprio credito, ove al pari di quella della valenza da assegnare sempre a questi fini dell’avvenuta insinuazione del credito della banca nello stato passivo del fallimento della società garantita. Sotto un profilo sostanziale, pertanto, sembrano sussistere i presupposti per la doglianza sia fondatasegnalazione in Centrale Rischi delle garanzie di cui si discute. In proposito, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, è bene ricordare che le disposizioni afferenti la Centrale Rischi (si veda in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo particolare per gli aspetti applicativi la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, Circolare della Banca d’Italia n. 11 139 dell’11 febbraio 1991 e successive modificazioni) prevedono che “Sono comprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di “prima istanza”; le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza” così come “L'obbligo di segnalazione della garanzia [sorga] contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente” e che “In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute - indicando nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo” - fintanto che esiste il rapporto garantito. … Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; …”. Come questo Arbitro ha già avuto modo di notare (cfr. decisione n. 6319/2015) “Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante” e “Nell’ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l’intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa” (cfr. sul punto anche la decisione n. 3089/2012 del Collegio di Coordinamento e decisione n. 6542/2015 del Collegio di Milano). Ne derivaDunque, in tal casoai fini della decisione, rilevano gli specifici svolgimenti di fatto che consentono di affermare come i presupposti per la responsabilità dell’intermediario cancellazione non si siano verificati o, almeno, che sia quanto meno dubbio il loro verificarsi, tenuto altresì conto che l’onere della prova dei fatti che consentano di ritenere venuto meno il rapporto di garanzia incombe su chi contesta la legittimità della segnalazione. Quanto alla dedotta illegittimità sotto il profilo procedurale della segnalazione de qua, il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per l’esecuzione i Sistemi di ordini informazioni creditizie e dall’art. 125 del T.U.B.. In proposito si deve tuttavia rilevare che la prima delle disposizioni richiamate si riferisce alle segnalazioni di pagamento secondo modalità non previste dal contratto contenuto negativo mentre l’art. 125 del T.U.B. trova applicazione soltanto per i clienti consumatori. Inoltre, appare dalla stampa prodotta che la segnalazione concerne soltanto la garanzia rilasciata per € 1.800.000,00 e sempre con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattualicodice 179, che si colloca anteriormente riferisce a “rapporti non contestati; garanzia non attivata”, non, cioè, a risultanze negative. Quanto alla domanda di cancellazione di altre eventuali segnalazioni nei SIC, nulla è stato prodotto in proposito, né allegato. Il mancato accoglimento della domanda esime il Collegio dall’esame della richiesta risarcitoria, che ha ad oggetto soltanto il pregiudizio non patrimoniale, ad avviso del ricorrente in re ipsa e rispetto al 13.1.2018quale, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017pertanto, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11nulla è stato allegato.
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all’estinzione anticipata di 2 finanziamenti. Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza tecnica per l’esecuzione fraudolenta euro 200,00, le spese procedurali e gli interessi legali. La materia è stato oggetto di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrentemodifiche; da ultimo l’intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell’art. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,0011-octies, disposto tramite home banking in data 7.6.2019d.l. 25 maggio 2021, e quindi antecedentemente al 14.9.2019n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordatoper le imprese, il servizio di “bonifico istantaneolavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazioneconversione n. 106 del 23 luglio 2021, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126modificato l’articolo 125-sexies del D.LgsTUB). n. 385/93 (T.U.B.)A seguito dell’entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni principio di pagamento (artdiritto enunciato nella…. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di sentenza Lexitor al rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anticipato dei contratti stipulati anteriormente al 13.1.2018, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere cdecreto Sostegni-bis (25.7.2021), d) ed e) applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Giova ricordare che la richiamata norma di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.legge prevede testualmente quanto appresso:
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per l’esecuzione fraudolenta la vita residua del contratto”. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di una operazione questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrenteequa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si tratta nello specifico è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di un bonifico istantaneo dell’importo calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di € 4.000,00estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, disposto tramite home banking in data 7.6.2019comunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e quindi antecedentemente al 14.9.2019la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, data paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tema tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di autenticazione credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “forteil diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha attivato sul proprio home bankingenunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, diversamente da quanto inizialmente concordatoimmediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il servizio consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “bonifico istantaneo”, modificando “Il criterio applicabile per la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)riduzione dei costi istantanei, in allegato all'estratto conto mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrentecriterio di riduzione dei costi, poichéil Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, ove “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzataripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto effettuata senza contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il consenso del pagatoredisposto dell’articolo 1419, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del D.Lgscontratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. 27 gennaio 2010In secondo luogo, n. 11 il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e successive modificazioninel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”. Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.). Ne derivaA questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in tal casorelazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la responsabilità dell’intermediario principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.gli interessi corrispettivi
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DIRITTO. La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla responsabilità non corretta determinazione del TAEG lamentata dal ricorrente, in ragione della mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento delle polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente unitamente al contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente. Come noto, il vigente art. 121 TUB prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per l’esecuzione fraudolenta ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (Sez. VII, par. 4.2.4). Nel caso ora in esame, il contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente nel maggio 2011 – e cui trovano applicazione le previsioni normative sopra richiamate – qualifica espressamente le polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente come facoltative. Al riguardo, come segnalato anche dall’ordinanza di rimessione, è ormai acquisita e condivisa dai Collegi territoriali la considerazione per cui l’espressa qualificazione come facoltativa della polizza (o delle polizze) assicurativa(e) sottoscritta(e) dal cliente non è di per sé sola sufficiente e decisiva per considerare la polizza (o le polizze) facoltativa(e) anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 TUB (cfr. tra le molte Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n. 7811/2016). Le conclusioni raggiunte dai Collegi territoriali poggiano sulla ritenuta – e qui condivisa – inadeguatezza del solo dato formale per una valutazione (e una conseguente qualificazione) in termini di facoltatività della polizza assicurativa ai fini di cui all’art. 121 TUB. In tal senso depongono chiaramente anche i risultati delle indagini condotte da IVASS e Banca d’Italia e illustrati nella lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015, che confermano l’inadeguatezza e l’insufficienza del mero dato formale: “Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una operazione polizza di pagamento disconosciuta assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Nella stessa lettera congiunta si dà, inoltre, atto delle indagini di mistery shopping svolte da alcune Associazioni dei consumatori “presso sportelli bancari, dalle quali è emerso che in una percentuale Ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale e riconoscendo, pertanto, la natura facoltativa della polizza assicurativa in ragione della sua sola qualificazione negoziale, comporta, all’evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 TUB; nonché, seppur in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2012), pregiudicando, di fatto, quel “livello elevato (…) di tutela” degli interessi dei “consumatori della Comunità” cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. il considerando n. 9, Direttiva2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d’Italia per la definizione da parte ricorrentedegli intermediari di “modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento” (v. la già citata lettera congiunta del 26 agosto 2015). Si tratta nello specifico Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Xxxxxxxxx, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe, infatti, un bonifico istantaneo dell’importo elevato rischio di € 4.000,00falsi negativi, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data connesso alla qualificazione come facoltative di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389polizze assicurative, in tema di autenticazione “forte”realtà, obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal computo del TAEG. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingCiò premesso, diversamente da quanto inizialmente concordatoappare, il servizio di “bonifico istantaneo”pertanto, modificando “decisivo chiarire in quali circostanze e a quali condizioni la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del polizza assicurativa collegata ad un contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela finanziamento possa essere considerata obbligatoria ai sensi dell’art. 126-sexies 121 TUB, anche contrariamente a quanto indicato dalle parti (recte, dal finanziatore) nella documentazione contrattuale. Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.)finanziamento appare, infatti, in allegato all'estratto conto assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria “per ottenere il credito”, a differenti conclusioni può e deve giungersi, invece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il finanziamento “alle condizioni offerte”. Mentre nel primo caso, l’obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della natura attribuita al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente“servizio accessorio” difficilmente superabile; nel secondo caso, poichéinvece, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzataessa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di incidere sulle “condizioni [del credito] offerte”, in quanto effettuata senza ragione delle quali il consenso finanziatore può richiederne la relativa stipulazione, potendosi, pertanto, prospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva. In termini generali, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del pagatorecontratto di finanziamento (e, che deve essere prestato nella forma e secondo a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 5, commi 1 124-bis TUB) e 2, definisce al contempo le condizioni del D.Lgscredito. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione Tale capacità/idoneità è espressamente riconosciuta dal legislatore nell’ambito dell’erogazione di ordini prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzataquote dello stipendio o della pensione (che, ai sensi dell’art. 11 art. 54 d.P.R. n. 180/1950, sono obbligatoriamente assistiti da una copertura assicurativa: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del D.Lgs. 11/2010 presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamentoresiduo credito”), rubricato sia alla assicurazione “Modifica unilaterale delle condizioni”sulla vita dell’assicuratore/debitore prestata in funzione dell’erogazione dei prestiti o mutui” (v. art. 10, nella versione in vigore all’epoca Reg. ISVAP n. 29/2009), sia alla assicurazione stipulata “dal debitore/assicurato per garantirsi dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della proposta delle contestate modifiche contrattualiperdita dell’impiego, che si colloca anteriormente al 13.1.2018con conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio” (v. art. 14, data di entrata in vigore del D.LgsReg. 15 dicembre 2017ISVAP, n. 21829/2009). Nelle ipotesi ora richiamate, e quindi il legislatore prende atto della funzione delle modifiche recate dall’artpolizze assicurative che, oltre a garantire in via immediata il bisogno o l’interesse dell’assicurato quale beneficiario della polizza (artt. 11882, comma 17, lettere c1904 c.c.), dtutelano – in via mediata riducendo o eliminando gli effetti (patrimoniali) ed negativi degli eventi e dei sinistri dedotti in polizza (i.e., la morte e la perdita di impiego) – anche l’interesse del finanziatore alla conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente presente al momento della concessione del finanziamento, alla luce della quale l’intermediario ha: i) effettuato le proprie valutazioni sul merito creditizio del cliente e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.per quanto qui più rileva,
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DIRITTO. La controversia verte ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. Più in particolare, la domanda avanzata dal ricorrente risulta riferita alle spese di istruttoria, alle commissioni del finanziatore, alle commissioni dell’agente e al premio assicurativo. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito, peraltro, dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino a oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. A contrario, il medesimo orientamento ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front). Si è ugualmente consolidato l’orientamento alla cui stregua il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. La cornice interpretativa appena descritta si è, di recente, arricchita della decisione dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell’11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla responsabilità rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per l’esecuzione fraudolenta un verso, per cui “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, e, per l’altro, per cui “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una operazione diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrenteproporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. Si tratta nello specifico Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”, che “Non è ammissibile la proposizione di un bonifico istantaneo dell’importo ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019retrocessione di costi recurring”, e quindi antecedentemente che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al 14.9.2019criterio di riduzione dei costi, data il Collegio di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389coordinamento ha affermato, in tema primo luogo, la nullità di autenticazione ogni clausola che “forte[…] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari […]”, in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[…] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo […]”. Le parti, quindi, potranno “[…] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità […]”. Sempre secondo il Collegio di coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[…] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento […]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[…] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione […]”, e che “[…] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva […]”. Il ricorrente eccepisce Collegio aggiunge, infine, che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking“[…] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi […]”. Questo Collegio, diversamente da quanto inizialmente concordatonel dare piena attuazione sia alla decisione del Collegio di Xxxxxxxxxxxxx sia ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il servizio criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “bonifico istantaneoequa riduzione” quella “più precisa di“ riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, modificando così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come supra riportato. Tale conclusione appare, quindi, pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125-sexies del TUB. Nel caso di specie, la domanda di rimborso, concordi le parti nel ritenere che il prestito è stato estinto il 30 giugno 2018, decorsa la quarantottesima rata sulle centoventi originariamente previste, ha ad oggetto le commissioni bancarie, gli oneri di distribuzione e le spese di istruttoria. Sulla scorta dei condivisi orientamenti dei Collegi ABF, se le spese di istruttoria sono state ritenute up front, le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione, sono state ritenute recurring. Più in particolare, nel caso di specie, quest’ultima voce di costo è stata rimborsata al ricorrente secondo un criterio alternativo al pro rata temporis (principi contabili IAS 39), sebbene, tale modalità di rimborso non fosse specificamente prevista nelle condizioni contrattuali, né constasse agli atti documentazione riguardante la pattuizione di tale criterio alternativo per il rimborso della voce di costo in oggetto. Quanto al costo di intermediazione, sulla scorta dei condivisi orientamenti dei Collegi ABF, è stata ritenuta up front, come si evince dalla documentazione allegata dall’intermediario (conferimento di incarico di mediazione), da cui si ricava come l’attività di mediazione sia effettivamente circoscritta all’attività propedeutica alla conclusione del contratto di finanziamento. Alla luce di quanto precede, applicando per le voci di costo ritenute recurring, il criterio pro rata temporis, e, per quelle ritenute up front, il criterio “finanziario” al tasso d’interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le sue valutazioni sull’applicazione del criterio dell’equità integrativa al caso di specie, la natura contrattuale domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto dei rimborsi già effettuati pari a 50,41 euro, che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo vanno a compensarsi con l’importo corrispondente al residuo delle commissioni e irrevocabile” e rendendo possibile la truffadelle provvigioni ancora da rimborsare. Ne risulta un importo dovuto pari a 2.895,50 euro, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazioneoltre a interessi legali dal reclamo al saldo, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data coincide con quanto richiesto dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente ricorrente (di seguito anche PMUC4.114,79 euro) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza quest’ultimo ha utilizzato il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario pro rata temporis per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11tutte le voci richieste.
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione materia del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo contendere va esaminata alla luce della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi recente riformulazione dell’art. 126-125 sexies TUB introdotto con la legge n. 106 del D.Lgs. 23/7/2021 di conversione del D.L. n. 385/93 (T.U.B.), 73/2021 in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove relazione alla quale la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni medesima legge di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame conversione ha previsto quale criterio temporale che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del T.U.B.testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Sulla portata di tale intervento normativo, così come introdotto dall’artè intervenuto con la decisione n. 21676/2021, il Collegio di Coordinamento, che ha espresso il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 3411-octies, comma 12°, del D.Lgsultimo periodo, d.l. 27 gennaio 201025 maggio 2021, n. 11.73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front)”. Dunque, allo stato attuale, sono retrocedibili i primi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, e non i secondi. Ciò premesso in punto di diritto, risulta dal conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 complessive al 31/1/2019, che a parte ricorrente sono stati riconosciuti € 380,16 a titolo di pro quota delle ‘commissioni mandataria’. Gli oneri contrattuali applicati sono le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, commissioni per la gestione del finanziamento (cd. commissioni mandataria) e provvigioni per l’intermediario del credito. Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata è dovuto il rimborso solo delle commissioni per la gestione del finanziamento. Quanto alle citate provvigioni, nel modulo SECCI vengono indicati due distinti soggetti quali intermediario del credito, apparentemente qualificati come intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Tuttavia, nel contratto vi è evidenza dell’intervento solo di uno di questi due soggetti che, inoltre, non risulta iscritto all’elenco degli intermediari finanziari ex art.106, e non espone nel timbro il riferimento all’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria. L’altro soggetto indicato nel SECCI risulta essere un intermediario finanziario iscritto all’elenco art. 106 TUB (e come tale riveste la qualifica di intermediario del credito) ma non risulta intervenuto in contratto. Non sono stati prodotti l’eventuale accordo distributivo con l’intermediario del credito, né la relativa fattura. Dunque, tenuto anche conto del tenore delle disposizioni contrattuali, vi è assoluta incertezza sul ruolo svolto dal soggetto effettivamente intervenuto, stante la mancata spendita del ruolo di agente e la non iscrizione all’albo degli intermediari finanziari. Alla luce di quanto precede, vanno qualificati come costi recurring le citate ‘commissioni mandataria’ per la gestione del finanziamento e le provvigioni dell’intermediario del credito e come upfront le commissioni per il perfezionamento del finanziamento. Pertanto, trattandosi di contratto stipulato prima del 25/7/2021 e tenuto conto di quanto già riconosciuto, il conteggio delle somme dovute a parte ricorrente in sede di estinzione anticipata va effettuato come segue, in linea con i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella richiamata decisione n.21676/21: Numero di pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso pro rata temporis 60,00% Data di inizio del prestito 01/02/2015 Quota di rimborso piano ammortamento - interessi 40,63% rate pagate 48 rate residue 72 Importi Natura onere Percentuale di rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni mandataria perfezionamento ( A ) 633,60 Upfront 0,00% 0,00 0,00 0,00 Commissioni mandataria gestione (B) 633,60 Recurring 60,00% 380,16 380,16 0,00 Provvigioni intermediario (C) 2.534,40 Recurring 60,00% 1.520,64 0,00 1.520,64
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DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta domanda della ricorrente è diretta ad ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che hanno indotto l'intermediario a non accogliere la sua richiesta di una operazione concessione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrentefido. Si tratta nello specifico Il Collegio di Milano richiama e si uniforma alla decisione del Collegio di coordinamento n. 6182/2013 del 29.11.2013. A tale riguardo premette che non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un bonifico istantaneo dell’importo diritto del cliente alla concessione del credito. L'intermediario, infatti, è certamente autonomo nelle proprie valutazioni in ordine alla concessione del credito in quanto afferenti alla sfera di € 4.000,00discrezionalità nella gestione imprenditoriale. Di conseguenza, disposto tramite home banking l'ABF non può sostituirsi al banchiere nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia. Tuttavia, tale discrezionalità tecnica si deve svolgere nei limiti dei principi di correttezza, buona fede e adeguata professionalità quale, in data 7.6.2019particolare, coniugato nelle norme primarie di settore (artt. 124, comma 5, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34127, comma 1, TUB) e nelle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". I principi e le disposizioni richiamate rendono, pertanto, sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli intermediari nell'esercizio del D.Lgscredito. 27 gennaio 2010Si aggiunga che l'Autorità di Xxxxxxxxx, n. 11con la Comunicazione del 22.10.2007, ha indicato che, qualora, nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'intermediario "decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che . fornisca riscontro con sollecitudine al cliente. Nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito". Tanto premesso, questo ABF ritiene che le comunicazioni inviate dall'intermediario all'odierna ricorrente non soddisfino né l'obbligo di collaborazione attiva nei confronti del cliente né il dovere di "assistenza" nei suoi riguardi quali risultano dalle disposizioni sopra sinteticamente richiamate. Infatti, nella lettera del 2.3.2013 di diniego della richiesta di credito, l'intermediario si limita ad indicare i parametri valutativi di cui si avvale a livello generale per le valutazioni delle richieste di credito, senza, tuttavia, indicare nello specifico quale/quali di questi parametri abbiano condotto l'intermediario ad una valutazione negativa del merito creditizio della ricorrente. La risposta dell'intermediario è all'evidenza una lettera standard inviata indifferentemente a tutta la clientela, mentre mancano del tutto indicazioni personalizzate, ancorché di carattere generale, laddove, sulla base degli esposti principi, la specifica indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito è imprescindibilmente collegata alla doverosa funzione che le risposte dell'intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell'orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri. In conclusione, pur restando ferma la insindacabilità della decisione dell'intermediario in ordine alla concessione del credito, la ricorrente ha senza dubbio diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego di credito.
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Samples: Informazioni Precontrattuali
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità domanda ha sostanzialmente ad oggetto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario che eccepisce la compensazione della somma pervenuta sul conto corrente intestato alla ricorrente con il proprio credito nei confronti di quest’ultima. La questione involge il tema più ampio della sorte dei contratti pendenti durante la procedura di concordato: in particolare, dei contratti bancari caratterizzati dalla concessione di credito c.d. autoliquidante, nel quale, cioè, il rimborso del finanziamento avviene con l’incasso dei crediti smobilizzati dai terzi debitori. E’ opportuno, quindi, accennare al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato c.d. in bianco, introdotta nella legge fallimentare dall’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l’art. 161 l.f.: procedura caratterizzata dal fatto che il debitore ne chiede l’ammissione senza depositare contestualmente il piano e la proposta ai creditori e, quindi, al fine, e con l’effetto, di beneficiare da subito del blocco delle azioni esecutive. Ai fini che qui interessano, in dottrina è stato osservato che, in realtà, la nuova forma di concordato non ha modificato il regime giuridico dei contratti pendenti: ciò in quanto, dall’introduzione dell’art 169 bis l.f. (ex art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), si è rafforzato il principio della continuazione dei contratti in corso di esecuzione, argomentando a contrariis dalla necessità dell’autorizzazione del tribunale per l’esecuzione fraudolenta procedere alla sospensione o allo scioglimento (in vero, tale conclusione era sostenuta anche nella disciplina previgente, in virtù del mancato richiamo dell’art. 72 l.f. nella disciplina del concordato preventivo). La continuazione dei contratti pendenti deve essere coordinata, comunque, con il principio della cristallizzazione del patrimonio della società, che comporta il divieto di una operazione soddisfare i creditori in forme diverse da quelle che sono (o saranno, nel concordato c.d. in bianco) previste nel piano. Il problema, come accennato, si pone in modo particolare per i contratti di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrentecredito modulati sullo schema del c.d. Si tratta nello specifico rischio autoliquidante, perché esige di ricercare i termini di un bonifico istantaneo dell’importo raccordo tra la cristallizzazione del patrimonio dell’impresa e il diritto della banca, che ha effettuato il finanziamento mediante l’anticipazione sui crediti vantati dal cliente nei confronti dei terzi, con forme che possono essere oltremodo diversificate, al rimborso mediante incameramento, parziale o totale, delle somme rinvenienti dal pagamento del terzo: problema che risulta accentuato dalla necessità di € 4.000,00identificare il momento genetico del diritto della banca, che può essere individuato i) nell’atto della stipula del contratto con il cliente (ma questo è un caso non frequente nella prassi, che presupporrebbe un obbligo della banca di procedere ad ogni anticipazione richiesta quale mero atto esecutivo, senza poter valutare discrezionalmente la propria convenienza alla singola operazione), oppure, se il contratto ha una struttura di tipo normativo regolando i termini delle singole operazioni di volta in volta effettuate, ii) nel momento in cui è effettuata l’anticipazione, o iii) in quello in cui è pervenuto il pagamento del terzo. In sintesi, e prescindendo qui dalle questioni teoriche che si accompagnano alla scelta tra l’una o l’altra opzione, la giurisprudenza, sia pure con qualche incertezza, distingue le seguenti ipotesi: a) la cessione di credito ritualmente notificata al debitore ceduto, pur rappresentando una cessione in garanzia – per cui l’anticipazione eseguita dalla banca non ha causa corrispettiva della cessione, ma assolve ad una funzione creditizia – perfeziona il diritto della banca a esigere la prestazione anche dopo l’ammissione del creditore cedente alla procedura di concordato, in virtù della disciplina sancita dagli artt. 1260 ss. cod. civ. e 45 e 169 l.f.; b) in mancanza di cessione, si è in presenza di un mandato all’incasso che, però, non determina la caducazione del diritto della banca a incamerare il pagamento del terzo se il contratto contempla espressamente un patto di compensazione (sovente definito dalla giurisprudenza come clausola di elisione o di annotazione, ad attestare come non sia pacifica la riconducibilità ad una forma di compensazione vera e propria, quanto piuttosto alla integrità delle pattuizioni contrattuali rimaste vigenti tra le parti: Xxxx. 1 settembre 0000, x. 00000; c) in mancanza, soccorrono i principi dell’art. 56 l.f. (espressamente richiamato dall’art. 169 l.f.), in forza dei quali il credito restitutorio della banca si costituisce al momento del pagamento del terzo, e se questo è effettuato dopo la decorrenza degli effetti del concordato, fa sorgere diversamente un obbligo di restituzione a carico della banca (Cass. 7 maggio 2009, n. 10548). Ciò premesso, nella controversia all’esame del Collegio le allegazioni delle parti consentono di specificare il thema decidendum nella disciplina applicabile ai pagamenti pervenuti alla società istante sul conto corrente intrattenuto presso l’intermediario successivamente al 19 dicembre 2012. Infatti, la domanda della ricorrente ha ad oggetto la rimessione degli accrediti dal 19 dicembre 2012, data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; a tale proposito, è da rilevare come, nella prospettiva della società ammessa al concordato, l’apertura di un conto corrente sul quale fare affluire le disponibilità, così come la riscossione dei crediti, costituiscano atti di ordinaria amministrazione, conformemente al criterio distintivo dagli atti straordinari, elaborato dalla giurisprudenza e fondato sull’attitudine degli atti a conservare l’attività di impresa senza incidere negativamente sul suo patrimonio (si è ritenuto, in particolare, che non vi sia pregiudizio nell’accredito di somme sui conti correnti della società: Trib. Milano 11 dicembre 2012). La questione va risolta, quindi, richiamando la disciplina dell’art. 168 l.f., in forza del quale i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore – e, quindi, nemmeno ricevere altrimenti la prestazione – dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (così per la modifica disposta all’art. 168 dall’art. 33 del citato d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”, con effetto dall’ 11 settembre 2012, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis): disciplina che va letta in combinato disposto tramite home banking con l’art. 184 l.f., che stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso (qui, la modifica del ricordato art. 33 ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato”). Nel caso di specie, l’iscrizione della domanda di ammissione nel registro delle imprese è avvenuta il 27 dicembre 2012; e, pertanto, le somme affluite successivamente sul conto corrente dovrebbero essere automaticamente acquisite dalla procedura di concordato preventivo. L’intermediario, però, ha allegato e prodotto i contratti del conto anticipi e del conto corrente di corrispondenza, stipulati il 17 dicembre 2011, che, nell’art. 8, in data 7.6.2019due clausole di identica collocazione nel testo negoziale e di identico contenuto, tra l’altro autorizzano la resistente ad avvalersi della compensazione legale e volontaria. La fattispecie, pertanto, rientra nella lett. b) dell’esemplificazione sopra riportata, con la conseguente vigenza del rapporto contrattuale inter partes: rapporto che – come osservato in dottrina e giurisprudenza – deve essere inteso in modo unitario, sicché il patto di compensazione, collegato al mandato a riscuotere, costituisce manifestazione di un programma negoziale unico (e ciò soprattutto nel rapporto di conto corrente, nel quale si innestano le diverse forme di concessione di credito, tra cui le operazioni c.d. autoliquidanti). Peraltro, come sopra accennato, non si verserebbe nemmeno in una ipotesi di compensazione secondo lo schema modellato dal legislatore negli artt. 1241 ss. cod. civ. e nell’art. 56 l.f., per quanto riguarda le procedure concorsuali con gli opportuni adattamenti di disciplina, giacché, piuttosto, l’utilizzo della banca delle somme incassate dai terzi rientra nell’esecuzione del contratto stipulato con il cliente: nella giurisprudenza di merito si legge, dunque, che si verifica “un mero effetto contabile dell’esercizio del diritto spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità: in altri termini l’annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e quindi antecedentemente al 14.9.2019ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti” (Trib. Bergamo 21 novembre 2011; oltre la pronuncia di legittimità sopra citata, data si cfr. anche Trib. Monza 27 novembre 2013; Trib. Roma 21 aprile 2010). Il Collegio condivide l’interpretazione in parola, e rileva, altresì, che un ulteriore elemento di decorrenza dell’applicazione fondatezza può rinvenirsi sistematicamente nel fatto che la società in concordato preventivo ha la possibilità di paralizzare o escludere definitivamente gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale, esercitando la facoltà attribuita dall’art. 169 bis l.f. di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389contratto; facoltà che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non ha ritenuto evidentemente conforme ai propri interessi, di guisa che non può sottrarsi all’applicazione delle regole pattizie. Nemmeno può ottenere ciò con i richiami inconferenti alla conoscenza che l’intermediario potrebbe avere avuto delle difficoltà patrimoniali della società, atteso che si tratta di un elemento rilevante solo in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home bankingazione revocatoria, diversamente da quanto inizialmente concordatocome d’altronde evoca in via astratta l’istante, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, ma che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamentoalcuna sede nel presente procedimento. L’intermediario resistente evidenzia che Pertanto, il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed ricorso è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, e quindi delle modifiche recate dall’art. 1, comma 17, lettere c), d) ed e) di tale provvedimento all’art. 126-sexies del T.U.B., così come introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11ritenere infondato.
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