Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. VI par. 1, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento».

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo Si premette che l’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite l’Avv. G.C. Quest’ultimo ha allegato procura generale alle liti conferitagli nel 2002 dall’intermediario resistente (all.1 controdeduzioni), che con decorrenza dall’1/01/2009 ha mutato la propria denominazione in quella attuale (cfr. albi ed elenchi di vigilanza della modulistica ufficialeBanca d’Italia). Il cliente eccepisce che la procura non si estende al procedimento innanzi all’ABF, in quanto non espressamente menzionato nel documento. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità oppone il carattere generale della procura. L’eccezione del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. VI par. 1, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziariameritevole di accoglimento, se si considera, da un lato che nella procura generale alle liti si fa riferimento anche ai procedimenti dinanzi a “qualsiasi collegio arbitrale”, da altro che i principi sulla procura alle liti (segnatamente l’art. Successivamente83 c.p.c.) concernono un atto giurisdizionale, in data 24.4.2017ma non si devono applicare rigidamente alle procedure innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario coerentemente con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multisla funzione stessa dell’Arbitro, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, tutte volto ad assicurare “mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie” (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE). L’intermediario chiede lo “stralcio” delle repliche trasmesse dal Cliente in quanto “irrituali”. L’eccezione è infondata posto che le Disposizioni ABF attualmente vigenti non precludono espressamente alle parti la facoltà di trasmettere repliche alle controdeduzioni dell’intermediario, pur restando fermo che le memorie di replica non possono contenere nuove domande. Nel merito della controversia, il ricorrente espone che in data 30/03/2011, la società A. stipulava contratto di locazione finanziaria con l’intermediario resistente (all. 5 ricorso). Il cliente è socio unico della società L. (all. 3 ricorso); la società L. detiene il 50% delle quote della società A (all. 4 ricorso). Con riferimento al predetto contratto di locazione finanziaria, il cliente ha rilasciato, unitamente ad altri soggetti, una fideiussione per l’importo di € 2.360.783,62 (all. 6 ricorso). La fideiussione non è oggetto del ricorso di cui al presente procedimento. Sempre in data 30/03/2011, il cliente ha costituito altresì pegno su propri titoli (depositati su dossier presso altro intermediario) per il valore nominale di € 76.000,00 (all.ti 6-7 ricorso). In data 25/09/2015, le parti hanno concordato l’aumento del valore dei titoli dati in pegno a € 100.000,00 (all. 13 ricorso). Successivamente (in data 31/05/2017-all. 15 ricorso), le parti hanno pattuito lo svincolo di titoli del cliente per un controvalore di € 50.000,00 (rispetto all’importo complessivo degli stessi di € 100.000,00). Alla data del 4/09/2018 il valore dei titoli ancora oggetto di pegno era pari a € 50.227,51 (p. 6 controdeduzioni e all. 25 ricorso). Il cliente riferisce che la parte dei titoli costituita in pegno è scaduta e che il pegno “attualmente vincola il controvalore presente sul dossier titoli” (cfr. ricorso e ivi all. 25). Il cliente lamenta con il ricorso, innanzitutto, che al momento della stipula del contratto garantito, l’intermediario avrebbe acquisito una garanzia di valore sproporzionato rispetto al valore del debito garantito. Tale doglianza è sostanzialmente infondata se si considera che da tale circostanza il ricorrente non fa da ciò discendere alcuna specifica domanda e che, in ogni caso, la questione non era trattata in sede di preventivo reclamo, risultando così inammissibile (tenuto conto che secondo le disposizioni ABF il ricorso deve contenere le stesse questioni sollevate con il reclamo). A quanto sopra si aggiunga che, come più volte affermato da questo Arbitro Bancario Finanziario, non è possibile per il Collegio sindacare l’accordo fra le parti con cui sia stata pattuita una certa garanzia per l’adempimento delle obbligazioni a carico del cliente, anche nel caso in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati garanzia risulti oggettivamente sproporzionata rispetto al credito vantato dall’intermediario. Oggetto del ricorso è, inoltre, la richiesta di svincolo del pegno esistente, in favore dell’intermediario, sul dossier titoli del cliente (presso altro istituto). Il cliente ha allegato comunicazione dell’intermediario del 30/03/2011 (all. 7 ricorso) con cui questi ha dichiarato che i titoli costituiti in pegno “saranno svincolabili dopo 48 mesi a far data dalla decorrenza del contratto [di leasing, vale a dire il rapporto garantito] in presenza di regolarità nei pagamenti ed evidenze di giudizio di conforto”. Sulla base della dichiarazione dell’intermediario, i titoli di cui è ricorso erano (astrattamente) svincolabili dall’aprile 2015. Quanto alla “regolarità nei pagamenti”, il cliente ha allegato evidenze documentali a comprova della circostanza (all.ti. 21-22 ricorso) e l’intermediario non ha formulato alcuna contestazione al riguardo. L’intermediario eccepisce però la mancanza dell’ulteriore requisito richiesto nella sopra menzionata comunicazione del 30/03/2011 (all. 7 ricorso) ossia le “evidenze di giudizio di conforto”. Il cliente contesta l’eccessiva genericità e la contrarietà a buona fede di tale condizione, la quale rimette lo svincolo al mero arbitrio dell’intermediario. Inoltre, a sostegno della propria pretesa, argomenta che la situazione economico-finanziaria della società garantita A. sarebbe migliorata rispetto al momento della costituzione del pegno. L’intermediario eccepisce che la questione rientra nell’ambito di propria valutazione discrezionale, come tale insindacabile dall’ABF, e che, in ogni caso, dall’analisi di bilancio della società garantita A. emergeva - fra il 2016 e il 2017 - il calo della produzione e l’esistenza di debiti tributari rateizzati. La richiesta di svincolo in questione è stata trasmessa dal cliente con raccomandata del 26/04/2018 (all. 16 ricorso). L’intermediario ha respinto la richiesta con nota del 26/05/2018 (all.17 ricorso), con la seguente motivazione: “…in seguito ad attenta disamina dei dati economico- patrimoniale/finanziari rassegnati dalla Vostra società, gli elementi essenziali dell’atto stessi non mostrano un quadro sufficientemente cautelativo al fine del regolare esdebitamento del contratto di accesso al procedimento»leasing, per cui gli organi deliberanti [dell’intermediario] non hanno ritenuto opportuno accogliete la Vostra richiesta di svincolo”. Ritiene il Collegio che la comunicazione dell’intermediario del 30/03/2011 (all. 7 ricorso), con cui questi ha dichiarato che i titoli costituiti in pegno “saranno svincolabili dopo 48 mesi a far data dalla decorrenza del contratto [di leasing, vale a dire il rapporto garantito] in presenza di regolarità nei pagamenti ed evidenze di giudizio di conforto”, faccia riferimento, sia pure in termini sintetici, anche alla necessità di un giudizio di meritevolezza del credito del cliente in rapporto alla garanzia concessa. Sotto questo profilo, conformemente agli orientamenti sul punto dell’ABF, il Collegio non ritiene di poter sindacare le determinazioni dell’intermediario. Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda di svincolo formulata dal cliente. Restano assorbite le ulteriori domande accessorie formulate dal ricorrente.

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficialeIl Collegio rileva che la questione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente è dirimente. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrenteEffettivamente, secondo la Sez. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegatiII, par. Nelle 3, delle “Disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sezse un intermediario avente sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea opera in Italia unicamente in regime di libera prestazione di servizi, ha facoltà di non aderire all’ABF purché aderisca o sia sottoposto “a un regime di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin. VI parNet promossa dalla Commissione Europea”. 1L’intermediario convenuto ha versato in atti un elenco delle banche partecipanti al sistema di Conciliazione austriaco, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…)appartenente alla rete FIN-NET, fra le quali risulta essere annoverato. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF Da parte sua, il Servizio Tutela del Cliente e reperibile presso tutte le filiali Antiriclaggio della Banca d’Italia aperte ha confermato che, alla data del gennaio 2014, la resistente risultava aderente al pubblicoConciliatore Austriaco. Si può ritenere censurabile che la convenuta abbia comunicato di aderire al predetto sistema stragiudiziale estero solo dopo la presentazione del ricorso. Ma la nota n. 3 alla citata Sez. II, par. 3, ammette che tale comunicazione possa essere effettuata anche dopo che sia iniziata l’attività in Italia, in ogni “momento successivo in cui l’intermediario intende avvalersi di questa facoltà”. Il ricorso è inizialmente pervenuto non può dunque che essere dichiarato improcedibile. Nondimeno, ai sensi della Sez. VII delle “Disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17)materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, redatto su carta intestata della ricorrentela ricorrente potrà contattare la Segreteria Tecnica dell’ABF, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrentela quale gli fornirà ogni informazione utile, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione prestandogli assistenza nella predisposizione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che rivolto al sistema di ADR austriaco e curando le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenzialicomunicazioni con quest’ultimo; su sua specifica richiesta, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia potrà altresì prestargli collaborazione tecnico-giuridica in ordine alle questioni oggetto del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento»ricorso.

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità In via preliminare, il Collegio non può che censurare e stigmatizzare il contegno tenuto dall’intermediario resistente, che esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell’Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del ricorso Collegio. Sempre in via preliminare e come correttamente evidenziato dall’ordinanza di rimessione, il Collegio rileva l’inammissibilità della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e diretta al rimborso delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo secondo il criterio pro rata temporis, in quanto domanda avanzata per mancato utilizzo della modulistica ufficialela prima volta con il ricorso. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Come noto, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziarifinanziari di Banca d’Italia, sez“Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo” (Sez. VI VI, par. 1). La controversia sottoposta all’esame del Collegio si limita, pertanto, al solo accertamento della nullità del contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente per la violazione, lamentata dal ricorrente, delle previsioni di cui agli artt. 1, 2, 5, 39 e 40 del d.P.R. n. 180/1950. Al riguardo, come opportunamente rammentato dall’ordinanza di rimessione, questo Collegio ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla violazione dei termini di cui all’art. 39 d.P.R. n. 180/1950, in caso di estinzione anticipata di un precedente contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) per tramite della conclusione di un nuovo finanziamento stipulato prima del decorso, per l’appunto, del termine biennale o quadriennale stabilito dall’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 39/1950. In tale circostanza, il Collegio ha chiarito che la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 180/1950 integra “la violazione di norme comportamentali da parte dell’intermediario, e non [può] comportare, pertanto, un’ipotesi di nullità del contratto in base al disposto dell’articolo 1418 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative prevista dal primo comma di tale disposizione, in relazione alla quale il Collegio conosce e condivide pienamente l’insegnamento della Giurisprudenza di legittimità in materia di nullità virtuale del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, n. 26724)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5762/2016). Sotto tale profilo, la lamentata violazione dei termini di cui all’art. 39 d.P.R. n. 180/1950 non può, pertanto, costituire, di per sé sola, ragione sufficiente di nullità del secondo contratto di finanziamento concluso dal ricorrente. Sul punto, né il ricorrente, né l’ordinanza di rimessione hanno, del resto, prospettato argomenti a sostegno della nullità virtuale del contratto ex art. 1418, primo comma, c.c. nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questo Collegio nella decisione sopra richiamata e tali da indurre il Collegio a rivalutare la questione. Come sottolineato dall’ordinanza di rimessione, la questione oggetto del caso di specie è previsto parzialmente distinta da quella già decisa dal Collegio nella decisione sopra richiamata e attiene al “possibile cumulo” di due o più contratti di finanziamento contro cessione del quinto e, più specificamente, al conseguente “superamento del limite della quota cedibile” consentita, in termini generali, dall’art. 5 d.P.R. n. 180/1950. Più chiaramente, ci “si domanda insomma se”, come nel caso di specie, “possano o meno coesistere per la loro intera durata di ammortamento o per periodo di tempo limitati due o più contratti del medesimo tipo per come configurati dalla disciplina inderogabile di riferimento contenuta nel D.P.R. 180/1950 per le cessioni delle quote del quinto dello stipendio o della pensione”. Al riguardo, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180/1950, invocati dal ricorrente, non appaiono rilevanti ai fini della decisione del caso in esame: l’art. 1 si limita a stabilire in generale il divieto di cessione dello stipendio, con le eccezioni previste nelle disposizioni successive (spec. art. 5); mentre l’art. 2 si riferisce ai limiti di sequestro e pignoramento degli stipendi, sicché non riguarda la conclusione del contratto di cessione dello stipendio, ma i limiti all’esercizio dell’azione esecutiva o cautelare sulla quota dello stipendio oggetto di cessione. L’art. 5 d.P.R. n. 180/1950, invece, fissa l’eccezione al divieto dell’art. 1, consentendo la conclusione di contratti di finanziamento contro cessione dello stipendio purché la cessione negoziata abbia ad oggetto una quota non superiore al quinto della retribuzione. Ne consegue che se la cessione oggetto del contratto è limitata entro il quinto dello stipendio, il contratto è validamente concluso. Sotto questo profilo, il (secondo) contratto in questione è – in sé considerato – perfettamente valido, avendo ad oggetto la quota cedibile dello stipendio. Si tratta, pertanto, di verificare se la successione e il cumulo di due (o più) contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, che, come nel caso di specie, congiuntamente considerati determinano una cessione di una quota complessiva dello stipendio (della pensione) superiore a quella consentita, possano determinare una (indiretta) violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 180/1950 e, in caso positivo, quali siano le conseguenze che da tale violazione discendono. Così ridefinita la questione da affrontare per la soluzione del caso di specie, il Collegio osserva, anzitutto, come sul punto non paiono assumere rilievo le disposizioni dell’art. 70 del d.P.R. n. 180/1950 (relative alla diversa ipotesi del concorso tra cessione e delegazione di pagamento), che l’articolata ordinanza di rimessione sottopone, invece, al Collegio in ragione della Il ricorso è sottoscritto possibilità di giungere ad una diversa conclusione” – rispetto a quella prospettata dal cliente Collegio di Napoli nelle decisioni richiamate dalla stessa ordinanza (decisioni n. 7104/2014, n. 450/2015) – “in relazione all’individuazione dei responsabili, in caso di ritenuta violazione, nel caso qui in esame, che riguarda peraltro un’ipotesi di cumulo omogeneo e non tra cessione e delegazione” e della conseguente possibilità che si determini “un contrasto giurisprudenziale (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali ) in assenza di una valutazione complessiva della Banca d’Italia aperte al pubblicodisciplina di legge in materia, che appare di esclusiva competenza del Collegio di Coordinamento”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, Secondo il Collegio di Napoli, decisione i limiti previsti dall’art. 70 d.P.R. n. 442 180/1950 (secondo cui in “caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso”) sono “comunque stabiliti ad esclusivo carico dell’amministrazione di appartenenza e datrice di lavoro del 19.1.2017 chedipendente, nella sua qualità di ceduta ovvero di delegata al pagamento. Non a proposito caso è proprio ad essa che viene altresì imposto espressamente il rilascio della dichiarazione autorizzativa, tanto in via ordinaria, quanto in xxx xxxxxxxxxxxxx xx ricorrere delle eccezionali circostanze del mancato utilizzo caso, al fine di consentire il Ciò chiarito, gli artt. 39 e 40 d.P.R n. 180/1950 escludono una sovrapposizione di due (o più) contratti di finanziamento contro cessione del quinto, indipendentemente, peraltro, dal superamento della modulistica soglia del quinto prevista dall’art. 5 del medesimo decreto. Xxxxx restando i termini indicati dall’art. 39, commi 1 e 2, se il primo finanziamento non è stato estinto altrimenti (nel qual caso il termine per la conclusione di accesso un nuovo contratto di finanziamento si riduce a un anno), il secondo finanziamento è (recte, deve essere) comunque destinato all’estinzione del primo, come chiaramente confermato anche dalle disposizioni dell’art. 40 e, in particolare, dall’obbligo del secondo mutuante di “pagare al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziarioprimo cessionario” il credito residuo (art. 40, comma 3). Più chiaramente: i) l’art. 39, comma 1, ultima parte, d.P.R. n. 180/1950 disciplina l’ipotesi in cui il cliente richiede un nuovo (secondo) finanziamento, avendo già estinto il precedente. In tal caso, il cliente può stipulare il nuovo finanziamento decorso un anno dall’estinzione anticipata del primo, senza che si trova disponibile sul relativo sito internetponga, ha ritenuto neppure in astratto, la questione, rilevante per la soluzione del caso di specie, di una violazione indiretta del limite stabilito dall’art. 5 d.P.R. n. 180/1950; ii) l’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 180/1950 si riferisce, invece, all’ipotesi in cui l’estinzione del primo finanziamento avviene mediante il successivo finanziamento. In tal caso, il cliente può attivare il nuovo finanziamento soltanto dopo il termine di due o quattro anni previsto dall’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 180/1950 (o anche prima del decorso del termine biennale, qualora il secondo contratto sia una “cessione decennale” stipulata “per la prima volta”, art. 39, comma 3). Il quadro normativo tracciato dagli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 180/1950 non contempla, quindi, la permanenza di due (o più) contratti di finanziamento, benché nella seconda ipotesi sopra delineata (ii) non possa escludersi, in concreto, la permanenza di due cessioni e, quindi, per quanto qui più rileva, la possibile violazione indiretta dell’art. 5 del medesimo decreto. In tal caso, indipendentemente dalla qualificazione dell’art. 5 d.P.R. n. 180/1950 – e del limite del quinto da esso previsto – quale regola di condotta o, come pare più corretto, regola di validità del (successivo) contratto, la violazione indiretta dell’art. 5 d.P.R. n. 180/1950, attraverso la stipulazione di una successiva cessione che viene a cumularsi con quella precedente oltre la soglia del quinto, non è, in ogni caso, idonea a determinare la nullità del secondo contratto. Conformemente a quanto previsto, in linea generale, dallo stesso art. 1418, comma 1, c.c. (che esclude la nullità del contratto contrario a norme imperative - c.d. nullità virtuale - qualora La questione va risolta sul piano sostanzialela legge disponga diversamente”), nel senso deve, infatti, osservarsi come sia lo stesso impianto normativo delineato dagli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 180/1950 ad escludere che la redazione violazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenzialilimite stabilito dall’art. 5 d.P.R. n. 180/1950, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione in caso di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento permanenza di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento».due (o

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DIRITTO. Va premesso che la domanda della Cooperativa Edilizia Fallimento L. G. s.c.a r.l. volta a sentir dichiarare che, per effetto della comunicazione ricevuta da L. il 15.5.2008, la domanda ex art. 2932 c.c., oggetto di un precedente giudizio, era stata “resa inefficace”, non è ammissibile: su tale domanda di esecuzione è già intervenuta sentenza reiettiva emessa dal Tribunale di Lucca, n.82/2011; non esiste il diritto ad una pronuncia dichiarativa dell’inefficacia di una domanda proposta in un precedente giudizio e su cui è già intervenuta una decisione (definitiva). Passando al resto, la fattispecie si qualifica come promessa di vendita alla quale è collegato un contratto di comodato, in forza del quale X. Xxxx’inammissibilità ha acquistato la detenzione (non il possesso –art. 1140 c.c.- che può essere titolato solo sulla base di un diritto reale e non sulla base di un diritto personale di godimento quale è quello del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficialecomodatario) dell’immobile di cui trattasi (Cass. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziariciv., sez. VI parun., sent. 127 marzo 2008, n. 7930 e, successivamente, Cass. civ., sez. 2, sent. 25 gennaio 2010, n. 1296; Cass. civ., sez. 2, sent. 26 aprile 2010, n. 9896). Si tratta di due distinti contratti e collegati da ciò che, con la promessa di vendita, le parti, volendo assicurarsi la conclusione dell’atto traslativo della proprietà ma non volendo concluderlo immediatamente, assumono intanto il vincolo di concluderlo e, con il comodato, fanno sì che al promissario acquirente sia consentito detenere il bene oggetto della futura vendita e quindi goderne, già prima di acquisirne il possesso a seguito della vendita stessa. Si parla talvolta di contratti collegati “funzionalmente” ma l’espressione è generica non essendovi un contratto che sia in funzione dell’altro né potendosi dire che entrambi i contratti siano funzionali al definitivo; ciò si specifica per evidenziare che la risoluzione del preliminare non automaticamente si riflette sul comodato. Detto questo, l’esistenza del diritto della Cooperativa, in quanto proprietaria dell’edificio, ad ottenerne la restituzione essendo venuto meno il comodato che dava titolo al legittimo godimento del bene da parte del L., è previsto incontroversa. All’esigibilità del diritto, L. ha opposto il proprio preteso diritto di ritenere l’immobile fino al soddisfacimento del proprio preteso diritto all’indennità per i miglioramenti apportativi. Tali pretesi diritti sono in effetti inesistenti posto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente al detentore non sono applicabili analogicamente, in quanto eccezionali, le norme di tutela del possessore di buona fede, stabilite dall' art. 1150 cod. civ. (…)x. Xxxx. Esso è redatto utilizzando sez. 222/7/2010 n. 17245) e dall’ art. 1152 c.c. Conseguentemente, la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF domanda della Cooperativa va accolta riconoscendosi definitivamente il diritto della stessa al possesso immediato del bene già riconsegnatole il 6.5.2015 e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte la domanda proposta da L. per il pagamento dell’indennità va respinta. In riferimento, infine, alla domanda avanzata ex art. 2033 c.c., dalla Cooperativa per il pagamento dell’indennità di occupazione, si osserva: L. ha detenuto il bene in base al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto contratto di comodato, ossia in data 27.2.2017 base ad un titolo che ne assicurava il gratuito godimento (n. prot. 260778/17art 1803 c.c.), redatto su carta intestata della ricorrentenon, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrentecome sostiene la Cooperativa Edilizia Fallimento L. G. s.c.a r.l., fino al 15.5.2008, data della risoluzione del reclamopreliminare, dichiarazione ma fino al 2.4.2009, data in cui il curatore del Fallimento L. G., recedendo dal comodato (ormai senza termine finale determinato), ha chiesto, ai sensi dell’art. 1810 c.c., la restituzione dell’immobile; da quel momento L. è divenuto possessore non titolato del bene; da quel momento si è determinata una situazione tale da giustificare, a norma dell’art. 2033 c.c., l’obbligo della restituzione dei "frutti" ("condictio indebiti ob causam finitam") percepiti o che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziariaavrebbero potuto essere percepiti; i frutti dell’immobile possono essere stimati avendo riguardo ai canoni ritraibili dalla locazione dell’immobile stesso. SuccessivamenteNe consegue che l’indennità spetta per il periodo da 2.4.2009 al 6.5.2015; l’indennità, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiamaprecisa stima del CTU, ex multis, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, ammonta quindi a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento»complessivi € 39.833,00 (€ 653 *61 mesi).

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità del ricorso Circa la domanda di accertamento della “debenza di eventuali crediti”. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015)” (cfr. in tal senso il Collegio di Bologna, con la decisione n. 5230/17, Pres. Marinari). credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per mancato utilizzo della modulistica ufficialela restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte della ricorrentedel giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici” (Cass. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziariciv., sez. VI parIII, 18.9.2009, n. 20106). 1Tanto rammentato, va però rilevato che, nel caso di specie – per quanto, in assenza di controdeduzioni dell’intermediario, non sia possibile ricostruire con esattezza i termini della vicenda –, l’assunto intorno al quale ruota la narrazione del ricorrente non è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente in alcun modo provato (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto La valutazione della segnalazione in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, il C.R. Collegio di NapoliRoma, decisione n. 442 del 19.1.2017 che1452/13)». (così Collegio di Roma, decisione n. 3140/16; nello stesso senso Collegio di Roma, decisione n. 1927/17). Richiesta documentale ex art. 119 TUB. ottenere, a proposito del mancato utilizzo proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della modulistica documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». 11004), a maggior ragione qualora si tratti di accesso ricostruire una situazione pregressa ignota al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziariosuccessore e della quale non è stato parte (cfr. Coll. Centro, che 2/08/2013 n. 4219; Cass. 22/05/1997, n. 4598”), si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso ritiene tuttavia che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenzialisopracitata istanza, quali dati anagraficicosì come formulata, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento»risulti obiettivamente inidonea a consentire all’intermediario un pieno soddisfacimento.

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità La controversia concerne la richiesta di cancellazione di segnalazioni nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia del nominativo della ricorrente, in quanto avvenute in assenza in legittimo preavviso da parte dell’intermediario, e la conseguente domanda di risarcimento dei danni morali da stabilirsi in via equitativa. Il ricorso non è fondato. Con riguardo al mancato rispetto dell’ obbligo di preavviso ex art. 4 comma 7 del codice di deontologia emanato dal Garante per la Protezione dei dati Personali, il Collegio rileva dalla documentazione versata in atti una comunicazione di preavviso avviso ex art. 4 antecedente alla segnalazione e su cui si evidenza l’invio da parte dell’intermediario per tramite del canale di posta raccomandata. L’assenza, tuttavia, di una chiara attestazione di ricezione della comunicazione da parte ricorrente rende necessaria la formulazione di ulteriori considerazioni a ragione del mancato accoglimento del ricorso e relative sia alla condizione di validità che il preavviso assume nel caso di specie, sia all’esistenza di presupposti sostanziali per mancato utilizzo la segnalazione in Centrale Rischi. Quanto al primo aspetto, va osservato che, a seguito dell’aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza del 29 aprile 2011 ( 14° aggiornamento), è stato inserito nella Circolare della modulistica ufficialeBanca d’Italia n. 139 un richiamo all’art. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente125, comma 3 Tub (cfr. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegaticap. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari2, sez. VI 3, par. 19) per cui: «Le informazioni relative alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti, crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni, insieme alla classificazione a sofferenza del cliente, rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall’art. 125, comma 3 del T.U.B.)». Sul punto, con decisione n. 3203/2013, si è previsto già pronunciato questo stesso Collegio evidenziando che “Il ricorso «la disciplina delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia è sottoscritto dal differente rispetto alla disciplina delle segnalazioni nei banche dati dei sistemi di informazioni creditizie. In effetti, all’epoca dei fatti non era prescritto il dovere di informare previamente il debitore circa la imminente segnalazione nella Centrale dei Rischi, che costituisce in ogni caso, per gli intermediari, un obbligo di legge la cui validità non è subordinata alla previa informativa del cliente né tantomeno all’acquisizione del suo consenso». Può pertanto introdursi una differenza tra la segnalazione effettuata nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, ove il preventivo avviso non costituisce condizione di validità della segnalazione stessa (cfr. decisione ABF, Collegio di Roma, n. 2484/2011), dalla segnalazione effettuata negli archivi privati gestiti dai sistemi di informazioni creditizie, ove invece la preventiva informazione al cliente assurge – giusta previsione di cui all’art. 4, 7° co., del relativo codice di deontologia e di buona condotta – a requisito di validità della segnalazione (cfr. Decisione 107/2015 del Collegio di Napoli). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione, risulta incontestato tra le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamenteparti il raggiungimento, in data 24.4.201723.07.2013, di un accordo transattivo, che è pervenuta evidentemente consequenziale ad un debito insoluto di parte ricorrente. La genesi di tale accordo risulta tuttavia dirimente ai fini della valutazione raggiunta dal Collegio circa l’esistenza di ragioni sostanziali a sostegno della segnalazione. L'accordo del luglio 2013 è innanzitutto successivo sia alla prima segnalazione in CR, avvenuta nel marzo del 2013, sia ad un primo accordo transattivo del Gennaio 2013 (quest’ultimo antecedente alla stessa segnalazione in Centrale Rischi) di cui l’intermediario versa in atti documentazione attestante la sua accettazione ad una iniziale proposta avanzata da parte attrice. La ricostruzione testé tracciata, in aggiunta alle considerazioni rilevate dall’intermediario inerenti la sussistenza di comportamenti irregolari in epoche antecedenti al 2013, conduce a considerare prive di pregio le doglianze di parte ricorrente in ordine alla mancata ottemperanza alle disposizione delle Istruzioni di Vigilanza (circolare n.139 dell’11.02.1991 della Banca d’Italia) essendo la prima segnalazione (marzo 2013) precedente all’accordo transattivo del luglio 2013. D’altra parte, il richiamo ad un primo accordo transattivo, ed antecedente alla segnalazione in Centrale Rischi, evidenzia la consapevolezza di parte ricorrente circa la propria condizione di morosità e le potenziali conseguenze pregiudizievoli del protrarsi di tale condizione. Per quanto esposto, la domanda principale della ricorrente non può essere accolta; di conseguenza, ne discende il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito in ogni caso, non sarebbe potuta essere accolta in considerazione della mancanza in atti della prova del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della concreto pregiudizio economico subito dalla parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento»attrice.

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità Con riferimento alle problematiche sollevate dal RPC del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficialecomune di Arezzo circa la sussistenza dell’incompatibilità dell’incarico dirigenziale in esame, ai sensi dell’art. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità 12, co. 4 lett. b) del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale d.lgs. n. 39/2013, si evidenzia che l’Autorità si è già pronunciata in merito, e più precisamente, quanto al precedente punto a) con la delibera n. 1001 del 21 settembre 2016, mentre sul punto b) si richiama la delibera n. 1184 del 09 novembre 2016 ed, infine, rispetto al punto c) restano ferme le indicazioni fornite da parte della ricorrentequesta Autorità con gli orientamenti n. 10 del 15 maggio 2014 e n. 52 del 3 luglio 2014. Parte ricorrente ha precisato In merito “all’esercizio in via esclusiva delle competenze di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegatiamministrazione e gestione” è stato evidenziato nella citata delibera n.1001/2016 di quest’Autorità che «tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sezn. 39/2013. VI par. 1, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multisInfatti, il Collegio riferimento all’“esercizio in via esclusiva delle competenze di Napoli, decisione amministrazione e gestione” di cui all’art. 1 comma 2 lett. j) e k) del d.lgs. n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet39/2013, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanzialela sola funzione di meglio descrivere la posizione del titolare dell’incarico, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che evidenziandone le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, differenze rispetto a quella di coloro ai quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto attribuiti incarichi amministrativi di accesso al procedimentovertice». Quanto alla società in seno alla quale è stato conferito l’incarico in questione, deve ritenersi che essa rientri nella definizione di enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 1 comma 2 lett.

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DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità Il contratto di appalto è un negozio bilaterale, sinallagmatico, col quale l’appaltatore si obbliga, a fronte di un corrispettivo, al compimento di un’opera, con gestione e mezzi propri. La disciplina sulla garanzia dell’appaltatore si distingue in difformità e vizi dell’opera (1667 c.c.) e rovina e difetti delle cose Io sottoscritto , residente in , via , informato ai sensi dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del ricorso medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento e nella eventuale fase esecutiva o di opposizione, l’avv. (C.F , e-mail , fax diffide, transigere, conciliare, riscuotere somme trattenendole in conto spese e competenze tutte, rinunciare agli atti del giudizio ed alla eventuale esecuzione, nonché compiere quanto possa occorrere per mancato utilizzo della modulistica ufficialeil completamento e la definizione dell’incarico affidato, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto e/o operato. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato Xxxxxx xxxxxxxxx presso il di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie lui studio, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. VI par. 1, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17( ), redatto su carta intestata Via n. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati. Luogo e data Visto per autentica della ricorrentefirma Avv. immobili (1669 c.c.) Xxxxxx, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrenteda quanto esposto, data emerge che l’alterazione provocata dalle piogge, pur non incidendo sulla stabilità dell’opera, limita la funzionalità dell’immobile e ne compromette l’abitabilità. In particolare la Suprema Corte di Cassazione, Sezione , con sentenza n. , del reclamo, dichiarazione ha statuito che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. SuccessivamenteSussiste pertanto nesso eziologico tra i vizi dell’opera di ristrutturazione e i danni cagionati a seguito dei descritti eventi atmosferici. In particolare, prima del verificarsi del temporale che ha interessato il comune di , in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. protnon era possibile scoprire il vizio dell’opera, poiché . 543198/17) sul modulo compilato secondo le DisposizioniDa ciò discende che risulta legittima la pretesa dell’odierno convenuto al risarcimento del danno, poiché . L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multisTanto premesso, il Collegio Sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, La Società S.r.l., in persona del l.r.p.t., P.I. e C.F. , con sede legale in , alla via , n. a comparire il giorno ore di Napolirito innanzi all’intestato Tribunale di , decisione n. 442 del 19.1.2017 chegiudice designando, per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziarioCodesto Xxx.xx Tribunale, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto che “La questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di accesso al procedimento».contrariis reiectis:

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