DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi; c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo; d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
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Samples: Capitolato Speciale
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’operatore economico è tenuto alla Ditta appaltatrice, al fine completa osservanza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti quanto prescritto dal D.LgsD.lgs. n. 81/2008, 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del sul lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni ed a prevedere, nei contratti di subappalto e delle malattie professionali nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
disposizioni. L’operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’articolo 90, c.9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a predisporre fornire al DEC e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti La stazione appaltante fornisce all’operatore economico prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, il Documento “Piano di Valutazione Sicurezza e Coordinamento” relativo ai lavori già in corso nell’area di intervento. L’operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell’avvio delle prestazioni affidate con il contratto applicativo, il “Piano Operativo di Sicurezza” (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso D. Lgs., che contiene le notizie con riferimento allo specifico cantiere, l’analisi e la valutazione dei Rischi;
c) ad assicurare rischi nonché le misure adottate per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante tutto l’esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall’operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all’elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all’elenco di tutti i mezzi d’opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L’operatore economico assume in proprio la presenza contemporanea responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese in contratto, ai sensi del D.LGS. 81/2008 e delle altre norme in materia di personale prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità. L’operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con formazione specifica in tema i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di antincendioquesti ultimi, rischio degli obblighi di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e pronto soccorsoss.mm.ii.. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di controllo;
d) a provvedere all’informazioneassociazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, formazione per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L’Appaltatore predispone, per tempo e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori appositi piani per la Sicurezzariduzione del rumore, se esercitata;in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Prelievo, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo alla 1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la Ditta appaltatriceaggiudicataria: - dovrà osservare, al fine nei riguardi dei propri soci e/o dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti di garantire la sicurezza sui luoghi lavoro delle categorie di appartenenza, garantendo altresì il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi derivanti dal rapporto di lavoro; - si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza, sia nei confronti dei propri lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati che nei confronti dell'ente e di attenersi strettamente a
a) ad assolvere terzi; - è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a tutti gli adempimenti previsti quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; - deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste; - è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale; - nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all' applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e alla formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto sui luoghi di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendiolavoro, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire antincendio, ecc.).
2. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in loco ed esibire in caso quanto non sono presenti interferenze e, pertanto, non sussiste la necessità di controllo;
d) a provvedere all’informazioneprocedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell’Art.26, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istitutidell'Art. 97, previste dal decreto stessocomma 6, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro diretta alla prevenzione e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Aggiudicatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Aggiudicatario non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L'Aggiudicatario è obbligato a fornire a EUR S.p.A., prima dell’inizio delle prestazioni, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli infortuni obblighi assicurativi e delle malattie professionali previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Aggiudicatario è obbligato ad esigere dal proprio personale il rispetto osservare le misure generali di tale normativatutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Ai fini della presente gara, è allegato al presente CSA apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ex art. 26 T.U. in materia di salute e sicurezza (allegato 3). Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., l’Aggiudicatario dovrà prevedere apposita procedura per le operazioni di fornitura che specifichi:
a) la richiesta di autorizzazione specifica al Referente Tecnico per la fornitura;
b) a predisporre la messa in sicurezza del carico durante il Documento di Valutazione dei Rischitragitto;
c) ad assicurare la verifica della visibilità durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo;il percorso.
d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento la descrizione delle operazioni di tutto il personale sull’utilizzo scarico che dovranno avvenire con mezzi idonei in totale sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;previa delimitazione dell’area interessata alle operazioni
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo In considerazione della natura dell’appalto, l’esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell’intervento. L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l’Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Ditta appaltatriceCivica Amministrazione: - eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, al fine ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sui luoghi nel cantiere sulla base della propria esperienza; - un piano operativo di lavorosicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, complementare di attenersi strettamente a
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento; - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81/200881 e s.m. ed i. Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle XX.XX. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori). È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e igiene di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del lavoro diretta rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. È’ fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo;
d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori contratto integrativo per la Sicurezzacircoscrizione territoriale della Provincia di Genova. È obbligo dell’Impresa esecutrice presentare, se esercitata;all’atto della consegna formale dell’appalto, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, La ditta aggiudicataria è obbligata all’integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute in particolare nel D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 e igiene successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità contratto di appalto in quanto applicabili. Per la realizzazione del servizio oggetto della concessione, non sono stati evidenziati rischi da interferenza (art. 26 del D.Leg. n. 81/08 e s.m.i.) in quanto la concessione è gestito da un unico soggetto al di fuori dei luoghi di lavoro diretta del committente, pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero e qualora, se in corso di esecuzione del contratto, dovessero insorgere detti risichi, verrà predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.). La ditta aggiudicataria dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Leg.vo 81/2008, riferito ai servizi oggetto di concessione nonché il piano di sicurezza. Nel piano di emergenza dovrà essere previsto la presenza di addetti antincendio formati per “rischio elevato”, di pronta reperibilità. Il Comune comunicherà, all’atto dell’avvio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni e protezione. L’aggiudicatario dovrà parimenti comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo;
d) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 citato decreto legislativo onde consentire di attivare, se e quando obbligatorie necessario, le procedure e le misure di coordinamento. Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, esclusivo carico della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;Ditta Aggiudicataria.
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