Responsabile del coordinamento Clausole campione

Responsabile del coordinamento. Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell’impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Potrà essere individuato come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza il Responsabile definito dall’art. 19 della Lettera d’invito. Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato: o al Responsabile/Direttore della struttura cui è destinata l’apparecchiatura; o alla S.C. Ingegneria Clinica; o al Servizio di Prevenzione e Protezione. Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 l’Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.
Responsabile del coordinamento. Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell’impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Potrà essere individuato come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza il Responsabile definito dal presente Disciplinare. Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato: - alla S.C. Farmacia - al Servizio di Prevenzione e Protezione Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 l’Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione. L’Impresa aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare all’atto dell’aggiudicazione un proprio Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.) oppure in caso di subappalto un Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.). L’Impresa si impegna inoltre a fornire, se richiesto al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi.
Responsabile del coordinamento. Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture oggetto del servizio di appalto, tra gli operatori della ditta aggiudicataria deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente che potrà essere individuato anche come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza del presente appalto. Il nominativo del suddetto coordinatore andrà comunicato all’Ente interessato. Per le informazioni relative alia sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 l’Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Ente.
Responsabile del coordinamento. La ditta aggiudicataria dovrà nominare, mediante delega scritta, un suo rappresentante con funzioni di "Supervisore" che abbia il mandato di dirigere, coordinare e controllare il personale addetto al servizio, al fine della puntuale esecuzione dello stesso secondo le modalità convenute, nonché di provvedere a tutto quanto occorrente per l'espletamento del servizio e dei conseguenti adempimenti contrattuali. Il Responsabile del coordinamento, che svolge il ruolo di interfaccia unica e di responsabile nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, deve avere competenze tecniche e deve svolgere i seguenti compiti: - approvazione del piano dettagliato degli interventi; - controllo della corretta e puntuale esecuzione delle attività e del personale preposto; - gestire le non conformità relative allo svolgimento dei servizi. Il ruolo del responsabile del coordinamento è ricoperto da una persona fisica che può in funzione dell’importanza del servizio, essere supportata da una struttura di tecnici specialistici, collaboratori o quant’altro, per assolvere ai suoi compiti. Il responsabile del coordinamento deve essere presente presso l’Azienda Ospedaliera, o comunque reperibile rapidamente anche nelle giornate festive. In caso di necessità urgenti deve garantire la reperibilità nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Il responsabile del coordinamento dovrà essere dotato di un dispositivo cerca persone, e un apparato di telefonia mobile a carico della ditta aggiudicataria, il cui numero deve essere portato a conoscenza dell’Azienda Ospedaliera. Tutte le comunicazioni e le contestazioni espresse in contraddittorio con detto Responsabile si intenderanno, per qualsiasi conseguente effetto, espresse direttamente all'appaltatore. Inoltre dovrà essere indicato e nominato nei casi di assenza o impedimento del responsabile un suo sostituto con identici poteri e obblighi.

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  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.