Disposizioni particolari. Specifiche prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. in relazione ad attività sanitarie in corso. Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività sanitarie in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini. E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto dei programmi lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari concordati con la direzione sanitaria. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere. Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
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Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici Categoria Og1 Capitolato Speciale Tipo D’appalto Generale, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici
Disposizioni particolari. Specifiche prescrizioni Lo Snals-Confsal intende privilegiare la rivalutazione della retribuzione tabellare rispetto alla rivalutazione dei trattamenti accessori, se le risorse necessarie a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. coprire i rinnovi contrattuali sono insufficienti a salvaguardare il potere d’acquisto dello stipendio dei dipendenti. Il CCNL/2018, invece, pesca a piene mani nel d.lgs 150/2009, come modificato dal d.lgs.74/2017 (Valutazione della performance) e recepisce, in relazione ad attività sanitarie in corso. Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze sezioni, la previsione di attribuire ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio individuale. Statuisce, infatti, che la contrattazione integrativa debba stabilire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, la maggiorazione dei premi individuali non inferiore al 30% e cautele affinché la limitata quota massima di personale valutato; che debba disciplinare gli effetti di elevati tassi di assenza del personale sulla premialità individuale, differenziata, maggiorata non si verifichino interferenze meno del 30% del valore medio pro capite, limitata ad un certo numero di persone. Lo Snals-Xxxxxxx ritiene che siano da privilegiare le iniziative di natura contrattuale volte a incrementare il benessere del personale e della sua famiglia attraverso benefici accessori di natura monetaria e di fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni (welfare), da affiancare alla classica retribuzione. Il rinnovo contrattuale dovrà promuovere incentivi fiscali, servizi, prestazioni e benefici - che non costituiscano reddito da lavoro dipendente - per curare il benessere del personale e favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Nella consapevolezza che il welfare è un investimento sociale, la copertura di questi interventi va finanziata con risorse da ricercare al di fuori degli stanziamenti contrattuali. Solo così il welfare può aumentare il potere d'acquisto della retribuzione, migliorare il clima sul posto di lavoro e favorire la diminuzione del turnover e dell’assenteismo. Opportuno anche omogeneizzare, in materia di personale inidoneo, le attività sanitarie in corso senza norme concernenti i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe motivi di salute. Vanno uniformate le diciture del provvedimento con quelle delle commissioni mediche di verifica, va definito lo stato giuridico ed economico, vanno puntualizzate le modalità di utilizzazione. ♦ ♦ ♦ Un nuovo contratto dovrà costituire lo strumento giuridico da utilizzare per derogare disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei terminirapporti di lavoro, per rimediare alle problematicità ampiamente rappresentate nel “Contratto” di Programma del Governo Conte (giugno 2018), per superare le criticità e le insufficienze contenute nel CCNL/2018. E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, opinione consolidata nel rispetto dei programmi lavori, di articolare personale che il contratto debba ridefinire lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto stato giuridico in modo tale da renderlo compatibile con garantire la dignità professionale e i livelli retributivi che, oltre a recuperare il potere d’acquisto, allineino le attività sanitarie in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, retribuzioni alla media di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari concordati con la direzione sanitaria. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere. Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che quelle del personale dipendente comunque impiegato nella strutturadel Comparto Istruzione Ricerca dell’area euro. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni Dunque, non sarà possibile disattendere tutte queste aspettative del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, personale né sarà accettabile perdere un’altra occasione per invertire la tendenza rispetto ai provvedimenti “egislativi e non“ che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolohanno interessato la Scuola negli ultimi anni.
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Disposizioni particolari. Specifiche prescrizioni Lo Snals-Confsal intende privilegiare la rivalutazione della retribuzione tabellare rispetto alla rivalutazione dei trattamenti accessori, se le risorse necessarie a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. coprire i rinnovi contrattuali sono insufficienti a salvaguardare il potere d’acquisto dello stipendio dei dipendenti. Il CCNL/2018, invece, pesca a piene mani nel d.lgs 150/2009, come modificato dal d.lgs.74/2017 (Valutazione della performance) e recepisce, in relazione ad attività sanitarie in corso. Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze sezioni, la previsione di attribuire ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio individuale.bStatuisce, infatti, che la contrattazione integrativa debba stabilire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, la maggiorazione dei premi individuali non inferiore al 30% e cautele affinché la limitata quota massima di personale valutato; che debba disciplinare gli effetti di elevati tassi di assenza del personale sulla premialità individuale, che deve essere differenziata, maggiorata non si verifichino interferenze meno del 30% del valore medio pro capite, limitata ad un certo numero di persone. Lo Snals-Xxxxxxx ritiene che siano da privilegiare le iniziative di natura contrattuale volte a incrementare il benessere del personale e della sua famiglia attraverso benefici accessori di natura monetaria e di fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni (welfare), da affiancare alla classica retribuzione. Il rinnovo contrattuale dovrà promuovere incentivi fiscali, servizi, prestazioni e benefici - che non costituiscano reddito da lavoro dipendente - per curare il benessere del personale e favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Nella consapevolezza che il welfare è un investimento sociale, la copertura di questi interventi va finanziata con risorse da ricercare al di fuori degli stanziamenti contrattuali. Solo così il welfare può aumentare il potere d'acquisto della retribuzione, migliorare il clima sul posto di lavoro e favorire la diminuzione del turnover e dell’assenteismo. Opportuno anche omogeneizzare, in materia di personale inidoneo, le attività sanitarie in corso senza norme concernenti i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe motivi di salute. Vanno uniformate le diciture del provvedimento con quelle delle commissioni mediche di verifica, va definito lo stato giuridico ed economico, vanno puntualizzate le modalità di utilizzazione. Un nuovo contratto dovrà costituire lo strumento giuridico da utilizzare per derogare disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei terminirapporti di lavoro, per rimediare alle problematicità ampiamente rappresentate nel “Contratto” di Programma del Governo Conte (giugno 2018), per superare le criticità e le insufficienze contenute nel CCNL/2018. E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, opinione consolidata nel rispetto dei programmi lavori, di articolare personale che il contratto debba ridefinire lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto stato giuridico in modo tale da renderlo compatibile con garantire la dignità professionale e i livelli retributivi che, oltre a recuperare il potere d’acquisto, allineino le attività sanitarie in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, retribuzioni alla media di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari concordati con la direzione sanitaria. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere. Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che quelle del personale dipendente comunque impiegato nella strutturadel Comparto Istruzione Ricerca dell’area euro. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni Dunque, non sarà possibile disattendere tutte queste aspettative del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, personale né sarà accettabile perdere un’altra occasione per invertire la tendenza rispetto ai provvedimenti legislativi e non che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolohanno interessato la Scuola negli ultimi anni.
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Disposizioni particolari. Specifiche prescrizioni La ditta aggiudicataria, per la consegna a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. in relazione ad attività sanitarie in corso. Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività sanitarie in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini. E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto dei programmi lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso. In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitariedomicilio degli ausili, dovrà tenere conto delle necessitàgarantire ed avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti in materia. La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria è, altresì, ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione. Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni ogni danno a persone e/o orari concordati cose che possa derivare dall’ espletamento delle prestazioni contrattuali e sia imputabile ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere la ASL che fin d’ora s’intende sollevata e indenne da ogni pretesa. La fornitura e il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro affidatogli tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’ igiene del lavoro. La Ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri dipendenti per ogni danno o molestia che potesse derivare dallo svolgimento del lavoro, ai sensi dell’ art. 2049 del C.C. La Ditta aggiudicataria è altresì responsabile di ogni danno che potesse derivare all’ Ente e a terzi, intendendosi per terzi anche personale e cose dell’Azienda Sanitaria in dipendenza di difetti, omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alla fornitura ed in generale all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a questa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L’ Azienda Sanitaria si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la direzione sanitaria. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarieditta aggiudicataria, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni modifiche e/o pericoli per la salute delle maestranze integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento della fornitura in conseguenza di sopravvenuti e della mano d’opera impiegata in cantiere. Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni imprevedibili cambiamenti strutturali e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articoloorganizzativi.
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