Common use of Dividendi Clause in Contracts

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato una Parte contraente ad un una persona residente dell'altro Stato dell’altra Parte contraente sono imponibili in detto altro Statodetta altra Parte. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono anche nello Stato imponibili nella Parte contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, detta Parte; se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivoeffettivo dei dividendi è un residente dell’altra Parte contraente, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei dividendi. 3. Il presente Nonostante il paragrafo 2, la Parte contraente, in cui la società che versa i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effet- tivo dei dividendi è: (a) una società (diversa da una società di persone) residente nell’altra Parte con- traente e che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; (b) un’istituzione di previdenza; o (c) «the Hong Kong Monetary Authority» nella Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong o la Banca nazionale svizzera in Svizzera. 4. Le autorità competenti delle Parti contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 35. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato della Parte di cui è residente la società distributricedistributrice è residente. 46. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato una Parte contraente, eserciti nell'altro Stato eserciti, nell’altra Parte contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice genera- trice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casoquesti casi, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionetrovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14. 57. Qualora una società residente di uno Stato una Parte contraente ricavi ritragga utili o redditi dall'altro Stato dal- l’altra Parte contraente, detto altro Stato detta altra Parte non può applicare alcuna imposta sui dividendi divi- dendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente effettiva- mente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Statodetta altra Parte, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto detta altra Parte. 8. Il presente articolo non è applicabile a dividendi pagati sulla base di un’ope- razione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi provenienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse direttamente tali redditi dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui proven- gono i redditi oppure in altro Statomodo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito

Dividendi. 1. I dividendi pagati ricavati da una società un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili in detto altro questo Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di detto questo Stato, ma, se la persona che percepisce i il bene- ficiario effettivo dei dividendi ne è il beneficiario effettivoresidente dell’altro Stato contraente, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dell'ammontare dei diritti di voto della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendidividendi in tutti gli altri casi. Il Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate Investment Trust. Le disposizioni del presente paragrafo non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autorità com- petenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.2 4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di da cui è residente la società distributriceprovengono questi redditi. 45. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente con- traente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, situata e la partecipazione generatrice dei i dividendi si ricolleghi effettivamente ad essesiano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionetrovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti). 56. Qualora Se una società è residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro l’altro Stato contraente non può applicare riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla da questa società, ad eccezione del caso in cui: a) questi dividendi sono pagati a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto questo altro Stato o che la partecipazione generatrice dei Stato, o b) i dividendi si ricolleghi effettivamente ad sono attribuibili a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro questo Stato. 7. Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile orga- nizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’ar- ticolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), né prelevare alcuna impostanegli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, a titolo di imposizione questa imposta può es- sere riscossa soltanto: a) sulla parte degli utili non distribuitiaziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, sugli utili non distribuiti della societàe b) sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’arti- colo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), anche se i 2 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217). che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte provenienti da questi utili o redditi realizzati in detto altro Statoredditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sem- pre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione). 8. L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente Contraente ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo Articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 43. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraenteContraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale dividendi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei di dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea tale stabile organizzazione. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionecaso si applicano le disposizioni dell’Articolo 7. 54. Qualora una società residente di uno Stato contraente Contraente ricavi utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraenteContraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere esser tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare dall'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali sociali, ivi compresi gli utili distribuiti dalle società miste, assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi colleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia situata oppure una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno ameno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Questo paragrafo non riguarda pregiudica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazionelegislazione interna. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention to Avoid Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore fondatore, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei di tali dividendi. Il presente Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali cui sono pagati stati imputati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, Stato ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni aziende secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, : a) se la persona che percepisce i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Malta che ne è sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi; b) se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo: i) l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendi per gli utili così distribuiti; ii) nonostante le disposizioni del subparagrafo i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficiaria2 di agevolazioni fiscali in base alle norme che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, e l'azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Il presente Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato2 Rectius «beneficia».

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i l’effettivo beneficiario dei dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta un residente dell’altro Stato contraente l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: (a) il 10 5 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei dividendidividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e (b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente Questo paragrafo non riguarda l'imposizione l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell’altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraente, detto altro Stato Sta-­‐ to non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono, in tutto o in parte parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato135. Come riportato nel paragrafo 2 alla lettera a) l’aliquota massima che lo Stato alla fonte può applicare sul dividendo è del 5%. Tale aliquota è la stessa che il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni pone come limite massimo. Tuttavia, gli Stati contraenti possono concordare aliquote inferiori in sede di negoziazione del Trattato. Infatti, il Modello di Convenzione OCSE stabilisce solo dei limiti ai prelievi e specifica a chi attribuire la potestà impositiva, se a uno dei due Stati contraenti (Stato della residenza / Stato della fonte), se a tutti e due gli Stati ma con dei vincoli per uno dei due o se a tutti e due gli Stati ma senza vincoli. La Convenzione, cioè, non può obbligare uno stato a esercitare la potestà impositiva su un determinato reddito, ma appunto ne può delimitare dei vincoli e attribuirla. In questo caso, anche la Convenzione Italia-­‐Usa sancisce come limite massimo il 5% e non un numero inferiore. L’imposta sui dividendi che lo Stato, cui risiede la società pagatrice, applica sugli stessi è una ritenuta alla fonte. Ciò significa che il soggetto residente nell’altro Stato riceverà il dividendo al netto di tale 135 Articolo 10 Convenzione Italia – Stati Uniti contro le doppie imposizioni. ritenuta. Sempre alla lettera a) vengono elencate una serie di condizioni per poter applicare al massimo l’aliquota del 5%. Tali condizioni sono: 1. Colui che riceve il dividendo è il beneficiario effettivo; 2. Il suddetto beneficiario effettivo possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto nella società che paga i dividendi; 3. Le azioni di cui al punto sopra devono essere possedute per un periodo non inferiore ai 12 mesi dal momento in cui i dividendi sono dichiarati. Come si nota dal punto 1., l’articolo 10 paragrafo 2 lettera a) sancisce un chiaro riferimento al fatto che il soggetto cui recepisce i dividendi sia il beneficiario effettivo. In tutti gli altri casi, ovvero in quelli cui le condizioni (1., 2. e 3.) non si verificano, si applica l’aliquota massima del 15%. In questo ultimo caso, se la normativa interna di uno Stato applica un aliquota inferiore, per esempio la normativa interna dello Stati Uniti stabilisce che deve applicare nel dividendo in uscita un aliquota del 10 %, si applica tale inferiore ritenuta in quanto più favorevole. Per quanto riguarda la definizione di dividendo al paragrafo 3, l’elenco degli esempi non è da ritenersi esaustivo136. Esso comunque designa i seguenti casi137: -­‐ Distribuzione di utili ai soci di una società (o altri enti) il cui capitale sia formato da azioni; -­‐ Distribuzione di redditi derivanti da quote societarie che diano in ogni caso diritto alla partecipazione dei profitti in una società; -­‐ Distribuzione di redditi derivanti da diritti patrimoniali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società erogante. Giungo ora all’analisi dell’articolo 11 del Modello di Convenzione OCSE che tratta dei flussi di interessi transazionali. In questo caso, riporto l’articolo 11 contenuto nella Convenzione Italia-­‐Francia che, anche in questo caso, segue il Modello di Convenzione OCSE. La struttura dell’articolo è similare a quella dell’articolo 10.

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Samples: Tesi Di Laurea

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere pur eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» ; designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati imposti anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia situata oppure una libera professione mediante profes- sione indipendente tramite una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione. In tal casotale ipo- tesi, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionetrovano applicazione a seconda del caso le disposizioni dell’articolo 7 o dell’ar- ticolo 14. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi consegua utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costitui- scono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che eserciti un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, possono essere tassati, dopo che lo siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul rimanente ammontare nello Stato contraente in cui la stabile organizzazione è situata ed in conformità al paragrafo 2. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il l'effettivo beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 56. Qualora Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuitidistribuiti della società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non riguarda riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 34. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei proventi assimilati ai redditi delle azioni secondo la in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 45. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 56. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti di una società attribuibili a una stabile organizzazione situata in detto Stato, un'imposta supplementare rispetto all'imposta che sarebbe applicabile sui profitti di una società di detto Stato, a condizione che l'imposta supplementare così applicata non ecceda il 20 per cento dell'ammontare dei predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente disposizione, il termine “profitti” indica gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli anni precedenti al netto di tutte le imposte applicate da detto Stato sugli utili stessi, fatta eccezione per la menzionata imposta supplementare.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad a un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivoeffettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) per quanto riguarda la Svizzera: (i) il 10 5 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario ef- fettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene di- rettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, (ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi; b) per quanto riguarda la Turchia: (i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario ef- fettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene di- rettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi a condizione che a tali dividendi sia accordato uno sgravio dell’imposta svizzera per mezzo di una riduzione proporzionale dell’imposta sugli utili corrispondente al rapporto tra il rendimento del- le partecipazioni e gli utili totali o tramite uno sgravio equivalente, (ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il Le disposizioni del presente paragrafo non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione parte- cipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale legisla- zione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che esercita un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata possono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo 7, essere imponibili per il rimanente importo nello Stato contra- ente in cui è situata la stabile organizzazione ma l’imposta così stabilita non può eccedere: a) per quanto riguarda la Svizzera, il 5 per cento dell’ammontare rimanente; b) per quanto riguarda la Turchia: (i) il 5 per cento dell’ammontare rimanente se gli utili della società sono esenti dall’imposta in Svizzera, (ii) il 15 per cento dell’ammontare rimanente, in tutti gli altri casi. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, dividendi residente di in uno Stato contraentecontraente svolge, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività un’attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi vi sia effettivamente ad esseconnessa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazioneapplicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 56. Qualora Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi ritragga utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione parteci- pazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione organiz- zazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad a un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivoeffettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dell'ammontare del capitale della società che paga i dividendi; b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da altri diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di in cui è residente risiede la società distributrice. 45. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 del presente articolo 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo bene- ficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga con- traente dal quale provengono i dividendi dividendi, sia un'attività un’attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante me- diante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi caso sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazioneapplicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 56. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi ritragga utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 7 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il Le disposizioni del presente paragrafo non riguarda l'imposizione riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionetrovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14, a seconda dei casi. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi non si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente residente, ma a) l'imposta thailandese non può eccedere: 1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi e in conformità alla legislazione esercita una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di detto Stato, ma, voto della società che paga i dividendi stessi; 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona società che percepisce paga i dividendi ne è esercita una attività industriale ed il beneficiario effettivo, dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima società; b) l'imposta così applicata italiana non può eccedere eccedere: 1) il 10 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente , salvo che non si applichi il sub paragrafo non riguarda l'imposizione 2); 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società per gli utili con i quali sono pagati che paga i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la al società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti ha nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di è residente, una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essedividendi. In tal caso, caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, società a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazionelegislazione interna. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno ameno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati sono imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivoeffettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente: a) per quanto concerne la Repubblica italiana, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo ; b) per quanto concerne lo Sri Lanka, l'imposta così applicata non riguarda l'imposizione della società può eccedere il 15 per gli utili con i quali sono pagati i cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Statoambedue gli Stati contraenti. 2. Tuttavia, tali se i dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la detratti dall'ammontare del reddito imponibile della società che paga i dividendi distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e in conformità alla legislazione di detto Stato, macommerciali, se la persona che percepisce i detti dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendidistribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive. 3. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente residenti di uno Stato contraente, eserciti opera nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di è residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure effettua una libera professione mediante da una base fissa stabile ivi situata, e situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essedividendi. In tal caso, caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di in uno Stato contraente ricavi utili ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali società eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati ad un residente di a persone residenti in detto altro Stato Stato, o che la partecipazione generatrice dei il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi si ricolleghi siano effettivamente ad collegati a una stabile organizzazione o a ad una base fissa stabile situata in detto altro Stato, né può prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che li paga i dividendi e è residente, ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, ma l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di in cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti abbia nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di è residente, una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essedividendi. In tal caso, caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili profitti o redditi dall'altro dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, società a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano consistono in tutto o in parte utili in profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente dell'altro Stato contraente può essere tassata nel primo Stato contraente secondo la propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non può eccedere l'8 per cento.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresì tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, e in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal casotale eventualità, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazionesi applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi dividendi, residente dell'altro Stato contraente, ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo dividendi se il beneficiario è una società (non riguarda l'imposizione di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società per gli utili con i quali sono pagati che distribuisce i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti svolga nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia dividendi, un'attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure eserciti una libera professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivol'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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