Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in cui risiede la società distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) eccedere il 5 per cento dell’ammontare 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «“dividendi» ” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale dividendi la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia situata oppure una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno ameno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) eccedere il 5 per cento dell’ammontare 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano regoleranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno ameno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta l'imposta così applicata non può pur eccedere:
a) il 5 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano regoleranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette applicazione di tali limitazioni. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» ; designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui la società che paga i dividendi, dividendi è residente sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società un residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il l’effettivo beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, contraente l’imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente ha posseduto almeno il 10 25 per cento del capitale delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi;
dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e (b) il 10 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente ritragga e non residente dell’altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato Sta-‐ to non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscono, in tutto o in parte parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato135. Come riportato nel paragrafo 2 alla lettera a) l’aliquota massima che lo Stato alla fonte può applicare sul dividendo è del 5%. Tale aliquota è la stessa che il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni pone come limite massimo. Tuttavia, gli Stati contraenti possono concordare aliquote inferiori in sede di negoziazione del Trattato. Infatti, il Modello di Convenzione OCSE stabilisce solo dei limiti ai prelievi e specifica a chi attribuire la potestà impositiva, se a uno dei due Stati contraenti (Stato della residenza / Stato della fonte), se a tutti e due gli Stati ma con dei vincoli per uno dei due o se a tutti e due gli Stati ma senza vincoli. La Convenzione, cioè, non può obbligare uno stato a esercitare la potestà impositiva su un determinato reddito, ma appunto ne può delimitare dei vincoli e attribuirla. In questo caso, anche la Convenzione Italia-‐Usa sancisce come limite massimo il 5% e non un numero inferiore. L’imposta sui dividendi che lo Stato, cui risiede la società pagatrice, applica sugli stessi è una ritenuta alla fonte. Ciò significa che il soggetto residente nell’altro Stato riceverà il dividendo al netto di tale 135 Articolo 10 Convenzione Italia – Stati Uniti contro le doppie imposizioni. ritenuta. Sempre alla lettera a) vengono elencate una serie di condizioni per poter applicare al massimo l’aliquota del 5%. Tali condizioni sono:
1. Colui che riceve il dividendo è il beneficiario effettivo;
2. Il suddetto beneficiario effettivo possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto nella società che paga i dividendi;
3. Le azioni di cui al punto sopra devono essere possedute per un periodo non inferiore ai 12 mesi dal momento in cui i dividendi sono dichiarati. Come si nota dal punto 1., l’articolo 10 paragrafo 2 lettera a) sancisce un chiaro riferimento al fatto che il soggetto cui recepisce i dividendi sia il beneficiario effettivo. In tutti gli altri casi, ovvero in quelli cui le condizioni (1., 2. e 3.) non si verificano, si applica l’aliquota massima del 15%. In questo ultimo caso, se la normativa interna di uno Stato applica un aliquota inferiore, per esempio la normativa interna dello Stati Uniti stabilisce che deve applicare nel dividendo in uscita un aliquota del 10 %, si applica tale inferiore ritenuta in quanto più favorevole. Per quanto riguarda la definizione di dividendo al paragrafo 3, l’elenco degli esempi non è da ritenersi esaustivo136. Esso comunque designa i seguenti casi137: -‐ Distribuzione di utili ai soci di una società (o altri enti) il cui capitale sia formato da azioni; -‐ Distribuzione di redditi derivanti da quote societarie che diano in ogni caso diritto alla partecipazione dei profitti in una società; -‐ Distribuzione di redditi derivanti da diritti patrimoniali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società erogante. Giungo ora all’analisi dell’articolo 11 del Modello di Convenzione OCSE che tratta dei flussi di interessi transazionali. In questo caso, riporto l’articolo 11 contenuto nella Convenzione Italia-‐Francia che, anche in questo caso, segue il Modello di Convenzione OCSE. La struttura dell’articolo è similare a quella dell’articolo 10.
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Samples: Tesi Di Laurea
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga distribuisce i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «“dividendi» ” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro svolga nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure eserciti una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il l'effettivo beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene controlla direttamente almeno il 10 più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette applicazione di tali limitazioni. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «“dividendi» ” designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno eccedere il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni aziende secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività una attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione pregiudica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività una attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione.
3. Le disposizioni del presente paragrafo dei paragrafi 1 e 2 non riguardano l’imposizione l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «“dividendi» ” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei proventi assimilati ai redditi delle azioni secondo la in base alla legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti di una società attribuibili a una stabile organizzazione situata in detto Stato, un'imposta supplementare rispetto all'imposta che sarebbe applicabile sui profitti di una società di detto Stato, a condizione che l'imposta supplementare così applicata non ecceda il 20 per cento dell'ammontare dei predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente disposizione, il termine “profitti” indica gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli anni precedenti al netto di tutte le imposte applicate da detto Stato sugli utili stessi, fatta eccezione per la menzionata imposta supplementare.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro dell'altro Stato contraente:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) eccedere il 5 15 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendiquanto concerne lo Sri Lanka, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui la società che paga i dividendi, dividendi è residente sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, mama se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che eserciti un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, possono essere tassati, dopo che lo siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul rimanente ammontare nello Stato contraente in cui la stabile organizzazione è situata ed in conformità al paragrafo 2.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Qualora Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuitidistribuiti della società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano regolano di comune accordo la procedura le modalità d’applicazione di dette queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o da altri diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia dividendi un’attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia situata oppure una libera professione me- diante profes- sione indipendente tramite una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaorganizzazione. In tal tale ipo- tesi, trovano applicazione a seconda del caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo dell’ar- ticolo 14.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga consegua utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costitui- scono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente ed e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno eccedere il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati ricavati da una società un residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili in detto altro questo Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di detto questo Stato, ma, se il beneficiario bene- ficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale dei diritti di voto della società che paga i dividendi;
b) il 10 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, dividendi in tutti gli altri casi. Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effet- tivo effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazionial Real Estate Investment Trust. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno non sono imponibili nello Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione pensione residente o fondo riconosciuti come parte integrante un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra altro Stato contraente e le autorità competenti degli Stati contraenti.com- petenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.2
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in da cui risiede la società distributriceprovengono questi redditi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente situata e i dividendi siano attribuibili a detta questa stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 1414 (Professioni indipendenti).
6. Qualora Se una società è residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro l’altro Stato contraente non può prelevare riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla da questa società, a meno che tali ad eccezione del caso in cui:
a) questi dividendi siano sono pagati a un residente di detto questo altro Stato o che la partecipazione generatrice dei Stato, o
b) i dividendi si ricolleghi effettivamente ad sono attribuibili a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro questo Stato.
7. Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile orga- nizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’ar- ticolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), né prelevare alcuna impostanegli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, a titolo di imposizione questa imposta può es- sere riscossa soltanto:
a) sulla parte degli utili non distribuitiaziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, sugli utili non distribuiti della societàe
b) sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’arti- colo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), anche se i 2 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 0000 0000 0000; FF 2010 217). che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte provenienti da questi utili o redditi realizzati in detto altro Statoredditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sem- pre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione).
8. L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Statoambedue gli Stati contraenti.
2. Tuttavia, tali se i dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della società distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica fuori di riserve accumulate o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraentialtre partite attive.
43. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente residenti di uno Stato contraente, eserciti nell’altro opera nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di mediante una stabile organizzazione ivi situata, sia oppure effettua una libera professione me- diante da una base fissa stabile ivi situata, ed il credito generatore degli interessi situata cui si ricolleghi ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissala partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di in uno Stato contraente ritragga utili ricava profitti o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali società eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a un residente di persone residenti in detto altro Stato Stato, o che la partecipazione generatrice dei il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi si ricolleghi siano effettivamente ad collegati a una stabile organizzazione o a ad una base fissa stabile situata in detto altro Stato, né può prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a Contraente ad un residente dell’altro Stato contraente Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo Articolo il termine «“dividendi» ” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
53. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraenteContraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a detta tale stabile organizzazione o base fissaorganizzazione. In tal caso sono applicabili si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14dell’Articolo 7.
64. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga Contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraenteContraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato una Parte contraente a un ad una persona residente dell’altro Stato dell’altra Parte contraente sono imponibili in detto altro Statodetta altra Parte.
2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili anche nello Stato nella Parte contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, detta Parte; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato dell’altra Parte contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) eccedere il 5 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, la Parte contraente, in cui la società che versa i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è effet- tivo dei dividendi è:
(a) una società (diversa da una società di persone) residente nell’altra Parte con- traente e che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
(b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;un’istituzione di previdenza; o
(c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, «the Hong Kong Monetary Authority» nella Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong o la Banca nazionale svizzera in tutti gli altri casiSvizzera.
4. Le autorità competenti degli Stati delle Parti contraenti disciplinano regolano di comune accordo la procedura le modalità d’applicazione delle limitazioni di dette limitazionicui ai paragrafi 2 e 3. Le disposizioni del presente paragrafo dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
45. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in della Parte di cui risiede la società distributricedistributrice è residente.
56. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato una Parte contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono eserciti, nell’altra Parte contraente di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione genera- trice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo dell’arti- colo 14.
67. Qualora una società residente di uno Stato una Parte contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato dal- l’altra Parte contraente, detto altro Stato detta altra Parte non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi divi- dendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente effettiva- mente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Statodetta altra Parte, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto detta altra Parte.
8. Il presente articolo non è applicabile a dividendi pagati sulla base di un’ope- razione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi provenienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse direttamente tali redditi dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui proven- gono i redditi oppure in altro Statomodo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette applicazione di tali limitazioni. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività una attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga i dividendi è residente residente, ed in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società (escluse le società di persone) che detiene possiede direttamente almeno il 10 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 20 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casiogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano regoleranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei creditiazioni, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro abbia nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi cui si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissala partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili ricavi profitti o redditi dall’altro dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, società a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono consistono in tutto o in parte utili in profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente dell'altro Stato contraente può essere tassata nel primo Stato contraente secondo la propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non può eccedere l'8 per cento.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un la persona che percepisce i dividendi, residente dell’altro dell'altro Stato contraente, l’imposta ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano possono stabilire di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 7 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo dell’arti- colo 14, a seconda dei casi.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi non si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, :
a) se i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Malta che ne sia il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta l'imposta italiana così applicata non può eccedere:
a) eccedere il 5 15 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, ;
b) se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale effettivo:
i) l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendidividendi per gli utili così distribuiti;
bii) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendinonostante le disposizioni del subparagrafo i), se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendidividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficiaria2 di agevolazioni fiscali in base alle norme che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, in tutti gli altri casie l'azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato2 Rectius «beneficia».
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo lordo dell'ammontare dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività una attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) eccedere il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei di tali dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali cui sono pagati stati imputati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da altri diritti di godimento, da quote minerarie, da quote fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività una attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Statoresidente, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata
a) l'imposta thailandese non può eccedere:
a1) il 5 20 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi stessi;
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima società;
b) l'imposta italiana non può eccedere:
1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il sub paragrafo 2);
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società residente della Thailandia che detiene direttamente possiede almeno il 10 25 per cento del capitale delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altri diritti altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede la è residente al società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro ha nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente, di cui la società che paga i dividendidividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi cui si ricolleghi ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissala partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili ricava profitti o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, società a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili profitti o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono essere altresì tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi è residente ed dividendi, e in conformità alla della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraenteeffettivo, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 10 per cento dell’ammontare dell'ammontare lordo dei dividendi, dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano regoleranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del Il presente paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso sono applicabili tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo dell'articolo 7 o dell’articolo dell'articolo 14.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in provenienti da detto altro Stato.
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Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) per quanto riguarda la Svizzera:
(i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo ef- fettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente di- rettamente almeno il 10 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;,
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c(ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano ;
b) per quanto riguarda la Turchia:
(i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario ef- fettivo è una società (diversa da una società di comune accordo la procedura d’applicazione persone) che detiene di- rettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi a condizione che a tali dividendi sia accordato uno sgravio dell’imposta svizzera per mezzo di dette limitazioniuna riduzione proporzionale dell’imposta sugli utili corrispondente al rapporto tra il rendimento del- le partecipazioni e gli utili totali o tramite uno sgravio equivalente,
(ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le Le autorità competenti degli Stati contraenticontraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
43. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o da altri diritti di partecipazione godimento, da quote di fondatore o da altre quote di parte- cipazione agli utili, utili – ad eccezione dei crediti, crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione legisla- zione dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che esercita un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata possono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo 7, essere imponibili per il rimanente importo nello Stato contra- ente in cui è situata la stabile organizzazione ma l’imposta così stabilita non può eccedere:
a) per quanto riguarda la Svizzera, il 5 per cento dell’ammontare rimanente;
b) per quanto riguarda la Turchia:
(i) il 5 per cento dell’ammontare rimanente se gli utili della società sono esenti dall’imposta in Svizzera,
(ii) il 15 per cento dell’ammontare rimanente, in tutti gli altri casi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario effettivo dei dividendi, dividendi residente di in uno Stato contraentecontraente svolge, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaconnessa. In tal caso caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
6. Qualora Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione parteci- pazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione organiz- zazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Samples: Convention
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a ad un residente dell’altro dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche possono esser tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei la persona che percepisce i dividendi ne è un residente dell’altro Stato contraentel'effettivo beneficiario, l’imposta l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno eccedere il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare dall'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano stabiliranno di comune accordo la procedura d’applicazione le modalità di dette limitazioniapplicazione di tale limitazione. Le disposizioni del presente Questo paragrafo non riguardano l’imposizione riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da altri diritti quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali sociali, ivi compresi gli utili distribuiti dalle società miste, assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in di cui risiede è residente la società distributrice.
54. Le disposizioni dei paragrafi 1, 1 e 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato con- traente dal quale provengono contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, dividendi sia un’attività un'attività commerciale o industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissaad esse. In tal caso caso, i dividendi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
65. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga ricavi utili o redditi dall’altro dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi colleghi effettivamente ad a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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