Common use of Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.

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Divieto di cessione del contratto e dei crediti. È Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativiil presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Committente, salvo quanto previsto dall’art. 106 106, comma 1 lett.d) 13, del D.lgs. n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii50/2016. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La Anche la cessione di credito soggiace, in ogni caso, soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.iiLegge n. 136/2010. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la l’Amministrazione Committente avrà facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativiContratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

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