Common use of Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Xxxxxxx, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto 5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. 6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016. 7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi: 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente 7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto. 8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione. 9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Contract

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. XxxxxxxMoscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto 5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. 6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs.50/2016. 7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi: 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente 7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto. 8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione. 9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Fornitura Di Gas Medicinali E Servizi Connessi

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. XxxxxxxMoscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto 5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. 6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016. 7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi: 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente 7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto. 8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione. 9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Servizi

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. 1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Xxxxxxx, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto 5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto. 6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016. 7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi: 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente 7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lexspecialis lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto. 8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione. 9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Fornitura Del Sistema Informativo Di Laboratorio Analisi E Di Anatomia Patologica