Divieto di Sollecitazione Clausole campione

Divieto di Sollecitazione. Le parti si asterranno dal proporre intenzionalmente offerte di lavoro o assumere i dipendenti dell'altra parte coinvolti nell’erogazione dei Servizi per tutta la durata del relativo Modulo d'Ordine e un periodo di sei (6) mesi successivo alla sua scadenza, senza l'espresso consenso scritto dell'altra parte. Questa disposizione non limita, tuttavia, il diritto delle parti di pubblicizzare le loro offerte di lavoro sui media.
Divieto di Sollecitazione. Entrambe le parti si impegnano a non sollecitare consapevolmente, ovvero a concludere l'assunzione di dipendenti impegnati nei Servizi di Consulenza dell'altra parte per tutta la durata del Modulo d'Ordine applicabile e per un periodo di 6 mesi successivi alla sua scadenza, senza l'espresso consenso scritto dell'altra parte. La presente clausola non limita il diritto di ciascuna parte a svolgere attività generica di reclutamento e assunzione tramite i mezzi di informazione.
Divieto di Sollecitazione. L'Acquirente si asterrà dal sollecitare l'assunzione di qualsiasi dipendente del Venditore col quale sia entrato in contatto in relazione ai prodotti o servizi forniti all'Acquirente ai sensi del presente atto.
Divieto di Sollecitazione. Entrambe le parti si impegnano a non sollecitare consapevolmente, ovvero a concludere, l'assunzione di dipendenti dell'altra parte impegnati nei Servizi per tutta la durata del Modulo d'Ordine applicabile e per un periodo di sei (6) mesi successivi alla sua scadenza, senza l'espresso consenso scritto dell'altra parte. La presente clausola non limita il diritto di ciascuna parte a svolgere attività generica di reclutamento e assunzione tramite i generici mezzi di informazione. Laddove ciò sia giuridicamente vincolante, il Prime Contractor dovrà prevedere l’applicazione di disposizioni contrattuali che impongano al Cliente di non sollecitare consapevolmente l'assunzione di dipendenti di SAP impegnati nel presente Contratto per tutta la durata del Contratto stesso e per un periodo di sei (6) mesi successivi alla sua scadenza, senza l'espresso consenso scritto di SAP.
Divieto di Sollecitazione. Per tutta la durata del presente Accordo con l'IVD e per un periodo di dodici (12) mesi dopo la rescissione o la scadenza del medesimo, per qualunque motivo, l’IVD non potrà, per conto proprio o per conto di qualsiasi altra persona o entità, assumere, sollecitare o iscrivere alcun dipendente, IVD, cliente (compresi i clienti privilegiati), ditta produttrice o fornitore di Jeunesse o sue affiliate, o in qualsiasi modo cercare di influenzare o indurre alcun dipendente, IVD, cliente (compresi i clienti privilegiati), ditta produttrice o fornitore di Jeunesse o suoi affiliati a modificare o risolvere il rapporto di lavoro o la relazione commerciale con Jeunesse o di sue affiliate o di entrare in un'altra azienda di network marketing. Nessun IVD utilizzerà o divulgherà informazioni di Jeunesse ottenute durante la vigenza dell'Accordo con l'IVD, compresi nomi e indirizzi di dipendenti o IVD di Jeunesse o di affiliate. Si conviene che la presente disposizione sopravvivrà alla rescissione o alla scadenza dell'Accordo con l'IVD. Per sollecitazione si intende, ma non solo, (i) produrre od offrire materiali promozionali per un'altra azienda di network marketing al fine di sollecitare l'iscrizione di un IVD Jeunesse in tale società; (ii) promuovere o vendere prodotti in concorrenza con i prodotti Jeunesse a clienti o IVD Jeunesse; (iii) presentare o fare conoscere, direttamente o indirettamente, il business di un'altra azienda di network marketing a un IVD Jeunesse; o (iv) offrire durante meeting o eventi Jeunesse prodotti o opportunità commerciali di altre aziende.
Divieto di Sollecitazione. Il Cliente si impegna a non assumere, cercare di assumere o interpellare per assumere il per- sonale di VEM: a. a qualsiasi titolo (incluso come collaboratori o consulenti); b. per tutta la durata del contratto; e c. per i 2 anni successivi alla scadenza del contratto. Se il Cliente violerà tale divieto, VEM avrà diritto di: • risolvere immediatamente il contratto (se in corso); e • pretendere il pagamento, a titolo di penale irriducibile, di una somma pari al costo aziendale di un anno per ogni lavoratore oggetto di indebita solle- citazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e ogni ulteriore ri- medio.

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  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.