Sospensione dei termini Clausole campione

Sospensione dei termini. Tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Sospensione dei termini. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso: ∗ per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ASST o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; ∗ nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo; ∗ nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi; ∗ nel caso di procedimenti ad istanza di parte e ove l’ASST ritenga che non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento, prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, l’ASST ha obbligo della preventiva “comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza” medesima sospendendo i relativi termini, per un periodo non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessari alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90. ∗ per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; ∗ nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati.
Sospensione dei termini. C050 I termini previsti dal presente Titolo , ad eccezione di quelli previsti dall’articolo C010, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Sospensione dei termini. Ai sensi dell'art.169 del D.P.R. n.207/2010, il Responsabile del procedimento, con apposito Ordine di Servizio, dispone che la società appaltatrice dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo stesso Disciplinare di gara. La società appaltatrice ha offerto di ultimare i lavori nel termine di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi de- correnti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Come disciplinato agli artt.15 e 16 del Capitolato Speciale di Appalto, la società appaltatrice, in ragione della esistenza di vincoli temporali dettati dal provvedimento di finanzia- mento e dalla convenzione stipulata tra la Regione Campania ed il "CONSORZIO A.S.I.", si impegna ad accelerare l'esecuzione dei lavori, al fine di rispettare i predetti vincoli senza che ciò comporti, ove tali termini non siano rispettati dalla società appaltatrice medesima, alcuna conseguenza per que- st'ultima in ordine ad eventuali azioni in danno o a qualsi- voglia titolo risarcitorio. Il progetto esecutivo, redatto dalla società appaltatrice, dovrà contenere le migliori offerte formulate in sede di gara dalla stessa società appaltatrice. delle condizioni e dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo. Il progetto esecutivo è approvato, ai sensi del- l'art.169 del D.P.R. n.207/2010 dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal Capitolato Speciale. Dalla data di ap- provazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori dall'art.153 del D.P.R. n.207/2010. Nel caso che circostanze speciali impediscano in via tempo- ranea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le regioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il Re- sponsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico in- teresse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. La sospensione e la ripresa dei lavori dovranno risultare da apposito verbale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che im- pediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,...
Sospensione dei termini. 1. I procedimenti indicati nel presente regolamento si intendono conclusi per l’Ente al momento dell’adozione dell’atto, esclusa l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto medesimo, qualora la stessa sia di competenza degli organi di controllo.
Sospensione dei termini. 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 2 Questa sospensione dei termini non vale per: a. la procedura di conciliazione; b. la procedura sommaria. 3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2. 4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF33 sulle ferie e sospensioni.
Sospensione dei termini. 1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dell'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche di cui all'articolo 20, commi 1 e 3 della legge regionale 19/2007 e fino all'acquisizione degli stessi; b) per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) per una sola volta, in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; d) per una sola volta, in pendenza dell'acquisizione dei pareri facoltativi di cui all'articolo 20, comma 2 della legge regionale 19/2007. 2. Della sospensione dei termini e della data a partire dalla quale i termini riprendono a decorrere è data notizia agli interessati mediante comunicazione personale motivata.
Sospensione dei termini. I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Sospensione dei termini. 1. I termini di cui al precedente articolo rimangono sospesi ove debba obbligatoriamente essere sentito un organo consultivo esterno all’Ente ovvero sia necessario, per disposizione di legge o di regolamento, acquisire preventivamente valutazioni tecniche di organi o enti preposti al loro rilascio. 2. Nel caso in cui l’organo consultivo non si pronunci nel termine previsto o, in mancanza, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, senza che siano state manifestate esigenze istruttorie, è in facoltà del responsabile del procedimento di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 3. Qualora siano stati richiesti pareri facoltativi, fermo restando in tal caso l’obbligo per gli organi aditi di dare immediata comunicazione del termine entro il quale il parere sarà reso, il responsabile del procedimento, in caso di inutile decorso del termine stesso senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, valuta se attendere il parere stesso ovvero prescinderne. 4. Nei casi in cui sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche e gli organi o enti preposti al rilascio non vi provvedano nei termini previsti o, in mancanza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti ovvero ad istituti universitari. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ove siano richiesti pareri e valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 6. Nel caso in cui l’organo o ente preposto al rilascio dei pareri o delle valutazioni tecniche abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine entro cui devono essere rilasciati può essere sospeso per una sola volta e il parere o la valutazione vengono resi entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte del responsabile del procedimento. 7. I termini per la conclusione del procedimento possono essere altresì sospesi, per una sola volta, ove occorra acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità personali non attestati in documenti in possesso del Comune o non diversamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 8. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 6 trovano applicazione le disposizioni in ma...

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  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Fatte salve l’applicazione degli altri articoli One On Line, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto. b) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Xxxxx non autorizzati; c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di One On Line, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando One On Line, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, One On Line si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di One On Line del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra. e) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; f) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; g) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Xxxxx inteso che in tali casi, One On Line non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da One On Line a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • Sospensione del contratto (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.