Domanda. L’art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica
Domanda. L’artAll’art. 3 7.2, lett. a) sono indicati i requisiti di fatturato specifico medio annuo richiesto. In particolare a pag. 18 di 104 è scritto “La comprova del capitolato d’oneri fissa un vincolo requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:
I. per le società di partecipazione tra capitali mediante i lotti “Grandi Autorità bilanci approvati alla data di Audit” scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (Lotti importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
II. per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
III. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2) , del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
IV. originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e i lotti “Piccole Autorità del periodo di Audit” (Lotti 3 esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 4). È nota l’esistenza del periodo di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitiveesecuzione.”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. L’artRiferimento Art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”. Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato:
1. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del capitolato d’oneri fissa un vincolo termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a quanto riportato nella tabella n. 5. Il settore di partecipazione tra attività è rappresentato dalla gestione, conduzione, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici nonché dalla realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici (ad es. sostituzione lampade, ecc.).
2. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
I. Per le società di capitale mediante i lotti “Grandi Autorità bilanci approvati alla data di Audit” scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (Lotti 1 e 2importo) e i lotti “Piccole Autorità la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di Audit” partecipazione, corredati dalla nota integrativa, in formato pdf;
II. Per gli operatori economici costituiti in forma individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA, …omissis…….;
III. Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020revisione), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza attestante la misura (importo) e autonomia tra le varie societàla tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere …………. omissis… ;
IV. Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchiocon l’indicazione dell’oggetto, che condividono risorse professionali dell’importo e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie del periodo di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.esecuzione oppure originale ……omissis…;
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. L’artAl § 7.1 punto b) del Capitolato d’oneri si dice: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali): b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti a produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità”. Si chiede di confermare che tale prescrizione sia da considerarsi rispettata laddove un’azienda concorrente, con sede legale a Roma, produca copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali e al Ministero del Lavoro. Ciò in conformità a:• quanto previsto sul sito della Regione Lazio, Sezione “Consigliera di parità”, ove si dice: ”Il Rapporto va compilato esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018) accessibile al seguente link …..”• quanto indicato dal Decreto del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 Ministro del Lavoro e 2) delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018, che prevede che il rapporto debba essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero stesso e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4)che all’art. È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito 6 chiarisce che “ciascun network è composto da società identificate dallo La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di comunicazione..(omissisparità regionale….”." "ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b1).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Domanda. L’artCon comunicazioni pubblicate rispettivamente in data 27.1 e 31.1. ▇▇.▇▇., codesta Consip ha apportato, tramite “Errata Corrige”, modifiche ed integrazioni della disciplina di gara in competizioni di rilevantissimo valore, le cui offerte tecniche e economiche sono ormai di prossima scadenza (7, 8 e 14 febbraio). Per quanto qui interessa, con le citate integrazioni è stato disposto, per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti, l’obbligo di produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. Come noto, l’art. 3 del capitolato d’oneri fissa Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018 prevede che, per i rapporti relativi ai bienni successivi a 2016/2017 l’invio debba avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio, con la conseguenza che, in linea generale, entro il 30 aprile 2022 dovrà essere inviato il prospetto relativo al biennio 2020/2021. Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.M. “La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematica anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all’articolo 3”. La sottoscritta società, che solo di recente ha in carico (tra risorse a tempo indeterminato e determinato) 51 dipendenti, si è immediatamente attivata per redigere il rapporto e per trasmetterlo telematicamente per il tramite del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato da sito ufficiale (link: portale ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇). Tuttavia, la procedura non può essere completata e non si può procedere all’inoltro, considerato che il portale non accetta i rapporti relativi al biennio 2020/2021, essendo prevista l’opzione esclusivamente per i due bienni precedenti (2016/2017 e 2018/2019) con termine di presentazione ormai scaduto (30/06/2020). In conclusione, la stessa pagina del Ministero del Lavoro non ha ad oggi recepito le modifiche normative, pubblicate in G.U. il 30.12.2021, continuando a riportare che l’obbligo di trasmissione sussiste unicamente in carico agli operatori che impiegano più di 100 dipendenti. Perché codesta Consip possa avere evidenza del problema bloccante si riportano in calce le schermate del portale (all. 1 – 3) In definitiva, non è possibile ottenere l’apposita certificazione dell’invio del rapporto e prova della sua trasmissione al consigliere regionale di parità. Non appena riscontrato il problema, la sottoscritta società ha inviato una tempestiva richiesta al Ministero (all. 4), affinché aggiorni al più presto il proprio portale, consentendo l’invio dei Rapporti per gli anni 2020-2021 anche alle società che impiegano un vincolo numero di partecipazione tra dipendenti superiore a 50 unità. Tuttavia, non risultando possibile la trasmissione per il tramite del Portale del Ministero del Lavoro ed essendo ormai prossima la scadenza per la presentazione delle offerte, i lotti “Grandi Autorità di Audit” cui termini interverranno rispettivamente in data 7 febbraio (Lotti 1 e 2ID Sigef 2457), 8 febbraio (ID Sigef 2297) e i lotti “Piccole Autorità 14 febbraio (ID Sigef 2371) ed alla luce delle oggettive e documentate incertezze sorte a seguito della recente modifica alla disciplina di Audit” (Lotti 3 e 4)gara, si chiede a Codesta Consip di disporre un rinvio del termine per la presentazione delle offerte nelle gare in oggetto fino a quando il portale del Ministero del Lavoro non verrà aggiornato. È nota l’esistenza Si chiede inoltre di “networks” fornire il seguente chiarimento che, seppur costituiti da diverse societàalla luce della situazione descritta, rappresentano un unico centro ancor più a seguito della recentissima modifica della disciplina di interessegara, appare ammissibile. Sul punto Considerato: · che gli Errata corrige prevedono che il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020)concorrente debba presentare copia dell’ultimo Rapporto redatto, respingendo le tesi difensive che puntavano con attestazione della sua conformità a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che quello “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato · che “In ogni caso, deve ribadirsi gli artt. 19 e 35 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) prevedono che il comportamento la presenza di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (rappresentanze aziendali sia facoltativa. Si chiede di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operatochiarire se, in considerazioneassenza di rappresentanze sindacali interne, segnatamentesia sufficiente l’invio del Rapporto al Ministero del Lavoro e alla Consigliera regionale per le pari opportunità. In caso di risposta negativa, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento indicare a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’artquali rappresentanze sindacali debba essere inviato il Rapporto (es. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminataOSL maggiormente rappresentative provinciali o regionali).
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas
Domanda. L’artSi chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. 3 Nello specifico, visti l’art. 83 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4)l’art. È nota l’esistenza di “networks” che21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarirevoler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, laddove l’inserimento a Sistema lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di offerte una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per entrambe le la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lotti avvenisse da parte lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di due società residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti allo stesso networkal Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, come previsto dall’artai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. 3 Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Grandi Autorità Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità misure equivalenti di Audit” garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non verrà aperta/esaminataavessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico
Domanda. L’artIl paragrafo 12. 3 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" del capitolato d’oneri fissa Capitolato d'Oneri stabilisce quanto segue: "Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005." La regola citata si applica anche, nel caso di avvalimento, alla documentazione richiesta all'impresa ausiliaria (DGUE, allegato 8, contratto di avvalimento e eventuale ulteriore documentazione ritenuta pertinente) (paragrafo 8). Quanto sopra premesso, la previsione della richiesta a pena di esclusione di firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 si profila particolarmente onerosa, e persino escludente, nei confronti di imprese ausiliarie aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea che non hanno adottato procedure telematiche su larga scala o non si sono adeguati alla pertinente Direttiva. Quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesta Amministrazione confermare che nel caso di concorrente che si avvalga di un'impresa ausiliaria straniera con sede in un vincolo paese dell'UE, le dichiarazioni e i documenti a firma dell'impresa ausiliaria (ivi compresi le dichiarazioni e i documenti relativi alla comprova dei requisiti) potranno essere prodotti, in formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità copia informatica di Audit” (Lotti documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità , del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di Audit” (Lotti 3 e 4)firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. È nota l’esistenza 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di “networks” cheautenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, seppur costituiti da diverse societàai sensi dell'art. 22, rappresentano un unico centro di interessecomma 2 del D. Lgs. Sul punto n. 82/2005. Detta documentazione sarà inviata a Consip sempre attraverso il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare Sistema nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminatasezione dedicata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento".
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. L’artNel capitolato d’oneri, il requisito 7.3 di Capacità Tecnica e professionale prevede che “Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno tre delle seguenti prestazioni:
i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati,
ii. 3 servizio di gestione di almeno 300 PdL,
iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi,
iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza. Ciascuna delle tre prestazioni eseguite, tra quelle indicate alle precedenti lettere i., ii., iii. e iv., dovrà essere stata svolta a favore del capitolato d’oneri fissa un vincolo medesimo cliente (Committente privato o Amministrazione Pubblica), potendo altresì aver svolto più di una delle suddette prestazioni in favore del medesimo cliente”. In caso di partecipazione tra i a più lotti è previsto inoltre che “Grandi Autorità Con riferimento alle condizioni minime di Audit” (Lotti 1 e 2) e i partecipazione di cui al precedente paragrafo 7.3, per la partecipazione a più lotti “Piccole Autorità è sufficiente che il requisito di Audit” (Lotti 3 e 4)capacità tecnico- professionale sia posseduto per un solo lotto per il quale si presenta offerta. È nota l’esistenza Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti, come sopra meglio specificato”. Si chiede di “networks” checonfermare che il concorrente, seppur costituiti da diverse societàche si sia aggiudicato due o più lotti, rappresentano un unico centro dovrà dimostrare di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020)aver eseguito, respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia nell’ultimo triennio, almeno tre tra le varie societàprestazioni di cui ai punti i, ha chiarito che “ii, iii, iv per ciascuno dei lotti aggiudicati con referenze diverse per cliente e/o contratto A titolo esemplificativo e non esaustivo, se il concorrente A è risultato aggiudicatario di quattro lotti (Lotto1, Lotto2, Lotto3, Lotto4) dovrà presentare almeno quattro certificati di regolare esecuzione, distinti per ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchiolotto, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie dimostrino che abbia erogato almeno tre delle prestazioni di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendalicui ai punti i, tra cui l’ufficio gareii, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni casoiii, deve ribadirsi che il comportamento iv a favore di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminataalmeno quattro distinti clienti.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Domanda. L’artRequisiti generali - black list: Con riferimento ai requisiti generali di cui a par. 6 del Disciplinare e, in particolare, al seguente requisito: "Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. N. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di partecipazione tra i lotti “Grandi integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012." si segnala che la scrivente società ha espresso al MEF il seguente quesito: "Alla luce dell'abrogazione dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) intervenuta a cura dell'art art. 8, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, si conferma che NON sia più necessario, a decorrere dal giorno 4 luglio 2017, richiedere a codesta Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della l'autorizzazione alla partecipazione alle procedure competitive”di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti blacklist? Ove confermato che tale autorizzazione non fosse più necessaria, è possibile ritenere come non apposta o nulla la clausola, eventualmente ancora presente nei bandi e i disciplinari di gara pubblica, che preveda il possesso, quale requisito di partecipazione alla gara, della suddetta autorizzazione?" In data 16/02/2018 il MEF ci ha trasmesso la seguente risposta: "Circa i quesiti di cui alla e-mail riportata in calce, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue: - a decorrere dalla data del 4/7/2018 questa Amministrazione non ha titolo a concedere l'autorizzazione in oggetto, stante l'abrogazione della norma attributiva della relativa competenza; - ferme restando le valutazioni che le Amministrazioni interessate potranno formulare sul punto, alla stregua di una interpretazione ragionevole e logica (ancor prima che giuridica) della successione di leggi nel tempo verificatasi, sembra non potersi che ritenere inefficace ovvero inapplicabile ovvero caducata la clausola che preveda il possesso, quale requisito di partecipazione alla gara, della suddetta autorizzazione, ove eventualmente ancora presente nei bandi e i disciplinari di gara pubblica i cui termini per la presentazione di istanze/offerte scadano successivamente alla data del 4/7/2017". L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni casoDisponibili a produrre copia della corrispondenza con il MEF, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema confermare che la condizione di offerte per entrambe le tipologie partecipazione di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’artcui al par. 3 6 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminataDisciplinare debba ritenersi inefficace ovvero inapplicabile ovvero caducata.
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Sources: Insurance Services Agreement
Domanda. L’art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di E’ ammissibile la partecipazione tra alla gara per i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 22 di una azienda (Azienda A) che sia imputabile allo stesso centro decisionale di una azienda (Azienda B) che parteciperebbe invece ai lotti 3,4,5,6,7 e viceversa? E’ altresì possibile che Azienda X (che è la controllante sensi dell’art.2359) partecipi alla gara per i lotti “Piccole Autorità 1 e 2 e Azienda Y e Azienda Z (controllate) ai lotti 3,4,5,6,7,? Si conferma quanto richiesto rispetto al primo quesito. Rispetto al secondo quesito la risposta è affermativa se le Aziende Y e Z presentano offerta in distinti lotti tra quelli di Audit” cui al sotto gruppo dei cd. Lotti Contratti medio Piccoli (Lotti ES: Azienda X partecipa ai lotti 1 e/o 2; Azienda Y partecipa ai lotti 3 e 4e/o 4 e/o 5; Azienda Z partecipa ai lotti 6 e/o 7). È nota l’esistenza Qualora, invece, le Aziende Y e Z presentino offerta per i medesimi lotti tra quelli di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interessecui cd. Sul punto il Consiglio di Stato Lotti Contratti medio Piccoli (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020ES: entrambe le Aziende partecipano ai lotti 5 e 7), respingendo le tesi difensive si precisa che puntavano la partecipazione contestuale – trattandosi, per l’appunto, di offerte che concorrono all’aggiudicazione del medesimo appalto – è ammessa a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi condizione che il comportamento comune status di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee Aziende controllate non comporti la riconducibilità delle rispettive offerte, sul singolo lotto, al medesimo centro decisionale interno ovvero esterno a tali Imprese concorrenti (la controllante Azienda X), realizzandosi, di unica entità economica) qualoracontro, pur avendo personalità giuridica distintala causa escludente di cui all’art. 80, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercatocomma 5, ma definiscano congiuntamente il proprio operatolett. m), in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09)D.Lgs. Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminatan. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
Domanda. L’artModalità di partecipazione: il Disciplinare di gara non prevede la possibilità di partecipare in coassicurazione (v. par. 3 5. “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”), si chiede:
a) di integrare per par condicio il Disciplinare di gara prevedendo anche la possibilità di poter partecipare in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. garantendo il riparto al 100% e il possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare;
b) ove venga resa possibile la partecipazione in coassicurazione, si chiede di integrare il par. 14.3.3. e il par. 7.3., precisando, in particolare, che in questo assetto partecipativo: - Il requisito relativo al possesso del capitolato d’oneri fissa un vincolo patrimonio netto di cui al precedente punto 7.2 lett. c) debba essere soddisfatto dalle imprese raggruppate in coassicurazione nel loro complesso. - Il requisito di rating di cui al punto 7.2 lett. d) possa essere posseduto dalla sola impresa delegataria. In ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ evidenzia che l’istituto della coassicurazione ex art. 1911 cod. civ. non realizza una forma di partecipazione tra i lotti alle procedure di evidenza pubblica bensì, semmai, una modalità di esecuzione della commessa nel caso in cui quest’ultima fosse aggiudicata ad un concorrente che partecipa in forma aggregata. Come previsto dal par. 5 del Disciplinare, gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma associata secondo le disposizioni dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, etc.), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis. Pertanto, ai sensi del successivo par. 7.3 del Disciplinare: - “Grandi Autorità Il requisito relativo al possesso del patrimonio netto di Audit” (Lotti 1 e 2cui al precedente punto 7.2 lett. c) e i lotti dovrà essere soddisfatto dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande [ossia dalle future coassicuratrici] nel loro complesso”; - “Piccole Autorità Il requisito di Audit” (Lotti 3 e 4)rating di cui al punto 7.2 lett. È nota l’esistenza d) in caso di “networks” RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi […] è posseduto da ogni impresa [ossia, da ciascuna futura coassicuratrice] costituente il RTI o il Consorzio”. Infine, ferme restando le ulteriori previsioni della lex specialis che disciplinano la partecipazione dei concorrenti in forma associata, si evidenzia che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro ai sensi del par 14.3.3 del Disciplinare i concorrenti associati potranno indicare nella domanda di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato partecipazione (cfr. sentAll. CdS 05900/2020 2 al Disciplinare) le parti del 06/10/2020)servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ovvero la ripartizione pro quota dell’assicurazione, respingendo fermo restando tuttavia quanto stabilito dall’▇.▇.▇▇. con deliberazione n. 618 del 08/06/2016 e ribadito nel citato par. 5 del Disciplinare in merito al regime di responsabilità solidale di tutte le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società coassicuratrici nei confronti del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operatocontraente, in considerazionederoga al disposto dell’art. 1911 cod. civ. e ai sensi dell’art. 48, segnatamentecomma 5, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09)D.Lgs. Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata50/2016.
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Sources: Insurance Services Agreement
Domanda. L’artSi richiede alla Spett. 3 le Amministrazione di conoscere come sia stato calcolato il valore complessivo presunto della Concessione (pari ad Euro 8.200.000,00) ovvero cosa è incluso in quell’importo e se corretto intendere che il valore indicato si riferisce agli introiti totali del capitolato d’oneri fissa un vincolo bar, compresi quelli della vendita dei tabacchi, della piccola cartoleria, dei quotidiani e dei periodici. - Nel Disciplinare di partecipazione Gara tra i lotti singoli elementi di valutazione dell’offerta tecnica la Spett. le Amministrazione richiede: ”l’utilizzo di personale in possesso di attestati ed esperienze professionali strettamente attinenti le attività previste” ed anche “Grandi Autorità utilizzo di Audit” personale con padronanza della lingua inglese”. Dato che il C.C.N.L. prevede l’assorbimento del personale impiegato dalla ditta appaltatrice uscente, si richiede:
1. di sapere se il personale impiegato dalla ditta uscente è già in possesso dei requisiti richiesti
2. come si coniugano tali richieste con la clausola del C.C.N.L. sopraccitato. - Nel capitolato speciale, alla pagina 9, si precisa che: “per gli spazi esterni...possono essere costituiti essenzialmente da sedie e tavoli di tipo impilabili e ombrelloni richiudibili ed asportabili”. Col termine essenzialmente si esclude la possibilità di utilizzare ed installare strutture mobili quali tendo pergole e/o brise soleil orientabili? - Durante il sopralluogo e dalle planimetrie riportate negli atti si evince uno spessore considerevole dei tramezzi interni (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità circa 50 cm), si richiede se gli stessi hanno funzioni strutturali rispetto a cavedii impiantistici o portanti rispetto al solaio di Audit” (Lotti 3 e 4)copertura, oppure possono essere rimodulati in funzione di una nuova distribuzione? - Durante il sopralluogo si è potuto constatare che in una parte dell’isola ecologica è stata ricavata una zona deposito attraverso l’installazione di un gazebo con tamponamenti in PVC. È nota l’esistenza Considerando le dimensioni talvolta irrisorie della struttura in virtù dell’ingente afflusso di “networks” checlientela, è possibile predisporre sempre nella stessa area l’installazione di una struttura, seppur costituiti da diverse societàmobile, rappresentano un unico centro ma più consona allo stoccaggio delle merci? - Durante il sopralluogo ci è parso di interessecapire che l’area esterna fosse vincolata, se l’informazione è corretta di che tipo di vincolo si sta parlando e che norme tecniche attuative dobbiamo prendere in riferimento? - Nel riprogettare l’area esterna dobbiamo considerare a nostra disposizione l’interezza dello spazio così come è rappresentato nella planimetria in allegato compreso i percorsi serventi o solo le aree in cui sono indicati i tavolini? domanda 1: il valore della Concessione è stato determinato in modo convenzionale secondo quanto indicato, in particolare, dalla deliberazione ANAC n. 9 del 2010. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020)Si precisa, respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchioaltresì, che condividono risorse professionali il servizio svolto dall'attuale gestore non comprende la rivendita di piccola cartoleria e/o quotidiani e strutturali (quali sedi periodici; domanda 2: tutti i dati e risorse informative) ed adottano unitarie strategie le informazioni utili per una idonea formulazione dell'offerta sono contenuti nei documenti di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, gara. Cionondimeno si precisa che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento l'utilizzo di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (personale come richiesto dal disciplinare di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti gara costituisce un elemento premiante e non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.una clausola obbligatoria;
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Domanda. L’artCon riferimento alla procedura rfq_1815 - eGPA Servizi di innovazione da erogare nell’ambito della gestione dell’Innovation HUB del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (LIN n. 87/2020), si inoltrano i seguenti quesiti:
1. 3 Si chiede se ai sensi del capitolato d’oneri fissa un vincolo bando di gara art. III.1) Condizioni di partecipazione tra e in particolare III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i lotti requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale laddove si specifica che il requisito di cui alla lettera “Grandi Autorità a) possesso della qualifica di Audit«incubatore di start-up innovative certificato», ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. del 17.12.2012, n. 221, iscritto nell'apposita sezione speciale del registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” in caso di riunione di imprese (Lotti 1 RTI/GEIE/consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e 2s.m.i.) deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte della riunione stessa, debba essere inteso come possesso del requisito anche da parte delle mandanti di una costituenda RTI e i lotti “Piccole Autorità non della sola mandataria-capogruppo. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Audit” (Lotti 3 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Sede legale: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Cap. Soc. Euro 8.170.000,00 Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956 Cod. Fisc. e 4). È nota l’esistenza P. Iva 04207001001 Il Requisito di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020cui alla sezione III.1.1), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informativelett. a) ed adottano unitarie strategie del Bando di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operatogara, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi caso di partecipazione sotto forma di RTI costituendo dovrà essere posseduto sia dall’impresa mandataria che dalla/e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química impresa/e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitainemandante/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.i.
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Sources: Egpa Servizi Di Innovazione
Domanda. L’artDomande servizi alla visita e didattica Risposta
i. Come indicato al paragrafo 9.1.7 del Capitolato Tecnico-lotto 1, “L’Amministrazione si impegna a consegnare al Concessionario, entro 3 giorni dalla Data di avvio dell’esecuzione delle attività (par.10), locali idonei allo svolgimento del servizio, già arredati e attrezzati a norma di legge per lo scopo. 3 L’Amministrazione si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione al Concessionario circa eventuali variazioni di tali previsioni.”
ii. Non è disponibile un progetto di allestimento dello spazio Kinderheim ulteriore rispetto a quanto indicato all’allegato 2 al Capitolato Tecnico-lotto 1.
iii. Si chiarisce che l’Amministrazione provvederà alla consegna dei locali di Kinderheim dotati di arredamento minimo per lo svolgimento del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra servizio (ad esempio tavolini, sedie, etc.).
iv. Posto che non è chiaro che cosa si intenda per “partnership tecnica” sarà onere e cura del Concessionario fornire tutti i lotti “Grandi Autorità di Audit” materiali didattici (Lotti 1 e 2ad esempio giochi, libri, ecc.) e i lotti “Piccole Autorità materiali di Audit” consumo necessari all’esecuzione del servizio.
v. No, non è possibile l’aggiunta di servizi dedicati al pubblico kids a pagamento al servizio di base di custodia oraria e attività ludica (Lotti 3 gratuite e 4già comprese nel costo della visita guidata/speciale).
vi. È nota l’esistenza No, non è previsto che lo spazio Kinderheim possa essere utilizzato per altre attività didattiche.
vii. No, non è previsto che lo spazio Kinderheim possa essere utilizzato per altre attività didattiche dedicate alla fascia 6-12 anni.
viii. No, al raggiungimento della capienza massima di “networks” che25 bambini in contemporanea, seppur costituiti il servizio sarà considerato al completo e non potranno essere accettati altri bambini. Non sono previsti altri spazi all’interno del sito da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network dedicare al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminataservizio.
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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. L’artCon riferimento all’appendice 1 al progetto – Lotto 1 - Capitolato tecnico della Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali presso il parco archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031, in materia di concessione integrata dei "Servizi di biglietteria, informazioni e accoglienza e assistenza alla visita", si constata che 24 pagine (pp. 3 23-41) sono dedicate alle regole del capitolato d’oneri fissa servizio di biglietteria, che vengono trattate nel massimo dettaglio. Nella sopramenzionata sezione del documento, un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” paragrafo è dedicato alla "reportistica" (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 49.2.3.5, p. 38). È nota l’esistenza di “networks” inoltre interessante notare che, seppur costituiti da diverse societànel successivo paragrafo 11.1 (p. 56), rappresentano un unico centro si rinvia, per il caso di interesseritardo nella retrocessione degli incassi di biglietteria, al D.M. 222/2005 che prevede penali sui ritardati pagamenti (art. Sul punto 2). Infatti, il Consiglio conclusivo paragrafo 13.2, in materia di Stato "Verifiche di conformità e relative penali sugli adempimenti contrattuali", prevede (cfr. sentpunto 35 p. 71, ultima del capitolato) "una penale, per il ritardo nel versamento degli incassi alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare". CdS 05900/2020 Tuttavia, nell’ambito del 06/10/2020medesimo testo dell’appendice 1 al progetto – Lotto 1 - Capitolato tecnico della Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali presso il parco archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031, emergono elementi contraddittori, incompatibili con le regole del servizio di biglietteria si qui descritte. Infatti, il paragrafo 11, sulla "Modalità di remunerazione e oneri a carico del concessionario", poco prima di rinviare al D.M. 222/2005 - norma di riferimento per le biglietterie dei musei statali - accenna in maniera sintetica e poco chiara alla posizione di Agente contabile e alla predisposizione del conto giudiziale. Questa unica e breve menzione (punto 11.1 p. 56 di 71), respingendo per cui "Il Concessionario agirà come Agente Contabile per conto dell'Amministrazione con predisposizione del Conto Giudiziale, conformemente alla normativa di settore e in particolare agli artt.178 e 610 del R.D. n.827/1924", si pone in evidente contrasto con la disciplina contestualmente esplicitata. Infatti, tutto il resto del capitolato appare incongruente con questa previsione: al punto 2 Glossario non viene ad esempio menzionata la figura dell'Agente contabile, come ancora al punto 7, in materia di “Strutture dedicate alla gestione del contratto”, dove "vengono descritte le tesi difensive principali figure e strutture organizzative di cui l'Amministratore e il Concessionario si devono dotare per la gestione ed esecuzione del contratto". La stazione appaltante dovrebbe quindi chiarire quali regole andranno applicate per la reportistica: se quelle indicate al menzionato paragrafo 9.2.3.5, p. 38 (in cui non si non prende in considerazione il rendiconto giudiziale), o quelle ben più cogenti in materia di rendiconto giudizial,e che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia dovranno dunque essere altrettanto dettagliatamente spiegate considerato i rilevanti “oneri di servizio” attribuiti al concessionario sotto forma di “incarico di servizio pubblico” (aspetto che non può restare implicito). Nel chiarificare i termini di esercizio dell'Agenzia contabile, la stazione appaltante dovrebbe pertanto illustrare la compatibilità tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchioregole dell’incarico di servizio pubblico, che condividono risorse professionali prevede il reato di peculato per il ritardato versamento delle somme e strutturali quelle indicate sempre al paragrafo 11.1 e specificate al paragrafo 13.2 del Capitolato stesso: quando si applicano le prime e quando le seconde? A discrezione di quale Autorità giudiziaria? Inoltre, è necessario spiegare come sia compatibile con l’esercizio dell’Agenzia contabile quanto previsto sempre al paragrafo 11, a proposito del concessionario che incassa gli introiti sui propri conti correnti, introducendo una serie di problematiche in evidente conflitto con l'incarico di servizio pubblico, quali la presenza di incassi di natura diversa, chiaramente derivanti da attività commerciali privatistiche, sul conto in cui dovrebbe esserci il "denaro pubblico" o la possibilità esplicita, per il Concessionario privato, di beneficiare di interessi sul "denaro pubblico". Ove poi si prendano in esame i riscontri alle domande dei potenziali candidati alla gara forniti dalla CONSIP e consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ (quali sedi Chiarimenti II tranche) si comprende come il “denaro pubblico” che il candidato concessionario dovrebbe gestire nella qualità di Agente contabile, ai fini del requisito di partecipazione alla Gara viene considerato Fatturato dell'operatore privato interessato alla procedura di evidenza pubblica: tale previsione, che attribuisce civilisticamente la biglietteria al patrimonio aziendale, in che modo può risultare compatibile con la disciplina parallela di agenzia contabile introdotta dal capitolato? Posto che il quesito non è chiaro, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ evidenzia che la qualifica di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale compete, in base alla normativa di riferimento, a tutti coloro che, a prescindere dalla loro qualifica e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendalidalla natura del rapporto instaurato con l’amministrazione beneficiaria, si trovino a maneggiare denaro o valori pubblici. A tal fine si richiamano, tra cui l’ufficio garegli altri, gli artt. 178 e 610 del R.D. n. 827/1924 nonché la conforme giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione. Pertanto, la partecipazione alla gara e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono che essere sottoposte al rispetto della normativa nazionale di riferimento. Si precisa, inoltre, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network il conto corrente dedicato di cui al fine della partecipazione alle procedure competitive”par. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 11 del Capitolato d’oneriTecnico “destinato in via esclusiva alla presente concessione” deve essere distinto e separato dal/i “proprio/i conto/i corrente/i dedicato/i” di cui al par. 11.1 del Capitolato Tecnico. Al fine di sottrarre gli introiti derivanti dai titoli di accesso da eventuali pretese di creditori diversi dall’Amministrazione, si terrà il concessionario dovrà tenere distinta evidenza nella propria contabilità civilistica dei predetti introiti, facendoli transitare in un apposito sottoconto contabile nel quale vengano registrati i debiti nei confronti dell’Amministrazione. Al medesimo fine, il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione, nel conto solo dell’offerta presentata corrente da essa indicato nel contratto, l’ammontare degli incassi relativi alla vendita dei titoli di accesso non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al giorno della materiale registrazione degli incassi, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo. Sono previsti, a tal fine, controlli sul Lotto “Grandi Autorità corretto svolgimento delle attività di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminataretrocessione.
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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. L’artSchema di convenzione. 3 All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 9 è specificato che ai sensi dell'art. 117, comma 4 D.Lgs. N. 163/2006 gli Organismi di diritto pubblico accettano preventivamente la cessione del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09)credito. Alla luce di quanto sopra si chiede ciò, è corretto non riconoscere a tali organismi lo sconto "S" previsto per le PA in caso di chiarireaccettazione volontaria del crediti? Agli Organismi di diritto pubblico, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie cui all’art. 3, commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, non sarà applicato lo sconto S. Infatti l’art. 9 dello Schema di lotti avvenisse da parte Convenzione al comma 9 recita: “Gli Organismi di due società appartenenti allo stesso networkdiritto pubblico, se, come previsto dall’artdi cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006” e, al comma 17, recita: “Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del Capitolato d’onericontratto di fornitura, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità nelle modalità e nei termini di Audit” cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a …, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di Audit” non verrà aperta/esaminatacessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto”.
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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale
Domanda. L’artI soggetti interessati a formulare la loro candidatura per l’attività di cui al presente avviso dovranno presentare la domanda in busta chiusa, che potrà essere consegnata direttamente o inviata a mezzo raccomandata del servizio postale, all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport – Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - Ufficio Protocollo, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. 3 La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti 3/12/2008, e dovrà contenere la seguente dicitura “Grandi Autorità di Audit” CONTIENE CANDIDATURA PER INDAGINE DI MERCATO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER L’INTERVENTO MANIFATTURE. FABBRICA DELLE CREATIVITA’ - CAGLIARI”. La busta dovrà, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE-PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4entro le 13,00 del 3/12/2008). È nota l’esistenza L’istanza dovrà contenere:
1. la candidatura per l’attività’ di “networks” chesupporto tecnico – amministrativo al responsabile del procedimento, seppur costituiti da diverse con la dichiarazione di disponibilità ad assumere tale incarico professionale;
2. la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, contenente:
a. alternativamente
i. per il professionista singolo o associato: generalità del/dei professionista/i, codice fiscale e partita Iva, numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/ mail;
ii. per gli studi associati, codice fiscale e partita Iva numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/ Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/mail
iii. per le società di Ingegneria/ Consorzi: denominazione e sede della società, rappresentano un unico centro rappresentante legale, codice fiscale e partita Iva, numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;
iv. per i prestatori di interesseservizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri: denominazione e sede, rappresentante legale, codice fiscale e partita Iva, il possesso di titoli camerali, riconosciuti nel paese di appartenenza, la posizione assicurativa e previdenziale, l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;
b. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. Sul punto il Consiglio 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c. l’osservanza dei divieti di Stato (cfrcui all’art. sent52 del D.P.R. 554/99 e ss. CdS 05900/2020 mm. ii., e, nel caso di società di ingegneria o società professionali, l’osservanza in ordine ai contenuti previsti dagli art. 53 e 54 del 06/10/2020)suddetto D.P.R. 554/99 e ss. mm. ii.;
d. l’osservanza del divieto, respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di secondo quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto disposto dall’art. 3 51, comma 1, del Capitolato d’oneriD.P.R. 554/99 e ss.mm.ii;
e. l’iscrizione nell’Albo professionale degli architetti ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (o iscrizione alla corrispondente organizzazione professionale in base alle regole dello Stato membro U.E di appartenenza);
f. l’indicazione del possesso di un fatturato globale per servizi inerenti l’attività di supporto tecnico amministrativo al responsabile del procedimento (Tab.B6 vigente Tariffa Professionale) espletati negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del presente avviso, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità pari a € 100.000,00;
g. l’avvenuto svolgimento di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità n. 2 servizi, negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del presente avviso, classificabili nella Tabella B6 della vigente tariffa professionale, per opere di Audit” non verrà aperta/esaminataimporto almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare (€ 4.715.000,00);
3. documentazione tecnica (curriculum) con l’indicazione specifica delle prestazioni svolte in relazione alla Tabella B6 della Tariffa professionale vigente.
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Domanda. L’artTutte le Amministrazioni Pubbliche saranno obbligate ad aderire all’Accordo Quadro? Eventualmente, sono obbligate a recedere dai contratti in essere? La normativa in materia di contenimento della spesa pubblica individua i soggetti tenuti ad aderire agli Accordi Quadro Consip. Al riguardo può farsi riferimento alla tabella obblighi/facoltà del 3 ottobre 2013 (i cui contenuti sono attualmente in corso di aggiornamento) pubblicata su ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, e agli ulteriori provvedimenti normativi nel frattempo intervenuti, quali, l’art. 9, comma 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo D.L. n. 66/2014 e relativo DPCM di partecipazione attuazione n. 95937 del 24 dicembre 2015 per gli anni 2016 e 2017, l’art. 1, comma 548 e seguenti della legge n. 208/2015. La categoria dei “farmaci” è inserita nel DPCM n. 95937 del 24 dicembre 2015 tra quelle per la cui acquisizione è obbligatorio (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014) il ricorso ai soggetti aggregatori (di cui alla delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016) da parte delle PA centrali e periferiche, regioni, enti regionali, enti del SSN ed enti locali nonché loro consorzi ed associazioni. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 9, comma 3 bis del dl 66/2014 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i lotti “Grandi Autorità relativi contratti di Audit” (Lotti Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2) 2 e i lotti “Piccole Autorità in caso di Audit” motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (Lotti 3 e 4CIG). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni casoCon riferimento ai contratti in essere, deve ribadirsi che il comportamento nell’ambito del quadro normativo vigente, le Amministrazioni potranno valutare autonomamente l’adozione di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi rimedi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminatamodifiche contrattuali previsti dall’ordinamento.
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Sources: Accordo Quadro
Domanda. L’artCon riferimento a quanto prescritto a pag 8 di 56 del Disciplinare di gara: “Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 238 comma 1, lettere b), c) e i lotti m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti Allegati 1 Bis quanti sono: ………. I Procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte” Si chiede di confermare che, relativamente ai suddetti “Piccole Autorità procuratori speciali con poteri di Auditrappresentanza” della società, la necessità della presentazione delle dichiarazioni ex art. 38, c.1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 debba intendersi riferita unicamente ai procuratori che, a cagione dell’ampiezza dei poteri ad essi conferiti, siano assimilabili agli amministratori (Lotti 3 e 4anche di fatto). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il In tal senso si è ormai espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfrcon la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23. sentTale pronunzia, infatti - intervenuta proprio per rimediare alle diverse interpretazioni invalse sul punto - ha definitivamente sancito che con la locuzione di <<amministratori muniti del potere di rappresentanza>> l’art. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie 38 si riferisce soltanto ad un’individuata cerchia di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operatopersone fisiche che, in considerazionebase alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, segnatamentesono abilitate ad agire per l’attuazione degli scopi societari e che, dei vincoli economiciproprio in tale veste, organizzativi qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011affidabilità, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminatal’intera compagine sociale”.
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Domanda. L’artSi chiede di confermare che la dichiarazione di cui all‟art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4)38, comma 1, lett. È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020b), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informativec) ed adottano unitarie strategie m-ter) del D.Lgs. 163/2006 possa essere rilasciata dal sottoscrittore dell‟ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 anche per tutti i soggetti di comunicazione..(omississeguito riportati: - titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale).. condividono varie funzioni aziendali; - soci e direttori tecnici, tra ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); - soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); - amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); - i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti; - i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui l’ufficio gareall‟art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006; in caso di cessione d‟azienda o di ramo d‟azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di cui all‟art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che evidentemente si pone quale snodo tra hanno operato presso l‟impresa cedente, incorporata o le società fusesi, nell‟anno antecedente la pubblicazione del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento bando di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminatagara.
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Sources: Procedura Di Affidamento
Domanda. L’artDocumento: Allegato 5 Capitolato Tecnico, par. 3 8.3.2 pag. 55, par. 8.3.3 pag. 55 Domanda: Nel par. 8.3.2 citato è riportato: “Con l’accettazione del capitolato d’oneri fissa un vincolo Progetto Esecutivo, l’Amministrazione accetta le tempistiche ivi esplicitate nel caso di partecipazione tra presa in carico da parte del Fornitore delle linee telefoniche già in possesso dell’Amministrazione, come nel caso della fornitura di nuove linee telefoniche. Le tempistiche previste dal progetto esecutivo ed accettate dall’Amministrazione si intendono come nuovo riferimento nel calcolo dei relativi ritardi.” Nel par. 8.3.3 citato è riportato: “Il Fornitore dovrà garantire l’attivazione del servizio di fonia completo di tutti i lotti “Grandi Autorità servizi avanzati e di AuditRete Intelligente (Rete Privata Virtuale, servizi di Addebito al Chiamato o Ripartito, servizi di Numero Personale e Numero Unico di cui al paragrafo 5.6) entro 30 giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura o accettazione del Progetto Esecutivo per gli Appalti Specifici, tale termine è da intendersi come tempo massimo su linee già in possesso dell’Amministrazione/Unità Ordinante ovvero come tempo incluso nella tempistica prevista per linee nuove.” (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Alla luce di quanto sopra si Si chiede di chiarire, laddove l’inserimento a Sistema confermare che le tempistiche previste nel Progetto Esecutivo ed accettate dall’Amministrazione si intendono come nuovo riferimento nel calcolo dei relativi ritardi. Si chiede inoltre di offerte specificare che cosa si intende con “come tempo incluso nella tempistica prevista per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Auditlinee nuove” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità qual è quindi, nel caso di Audit” non verrà aperta/esaminatalinee nuove, il tempo di attivazione del servizio di fonia completo di tutti i servizi avanzati e di Rete Intelligente.
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