Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Il Si chiede di confermare che per ottemperare alla prescrizione prevista al § 7.1 punto b) del Capitolato d’Oneri d’oneri gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti sono tenuti esclusivamente a pag. 18 del paragrafo 7.2quanto previsto sub b.1 ovvero “a produrre al momento della presentazione dell’offerta, tra le modalità alternative pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di comprova del requisito di capacità economica parità” e finanziaria, prevede non anche a quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e previsto sub b.2 per gli effetti dell’articolo 47 operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, i quali devono impegnarsi “a predisporre una relazione di genere sulla situazione del D.P.R. n. 445/2000personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, dal soggetto della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o organo preposto al controllo contabile di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della società ove presente (sia esso il Collegio sindacaleCassa integrazione guadagni, il revisore contabile o la società di revisione)dei licenziamenti, attestante la misura (importo) dei prepensionamenti e la tipologia (causale pensionamenti, della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma consegnata, in caso di copia informatica aggiudicazione, alla Consip S.p.A.., nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di documento cartaceo secondo le modalità previste parità, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro”.Ciò anche in conformità a quanto previsto dall’art. 2247, commi 1 2 e 2, 3 del D.LgsDecreto Legge 31 maggio 2021 n. 77."Rif. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi"ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pagRiferimento Art. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”. Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato:
1. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, prevede alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a quanto segue: "dichiarazione riportato nella tabella n. 5. Il settore di attività è rappresentato dalla gestione, conduzione, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici nonché dalla realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici (ad es. sostituzione lampade, ecc.).
2. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
I. Per le società di capitale mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati dalla nota integrativa, in formato pdf;
II. Per gli operatori economici costituiti in forma individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA, …omissis…….;
III. Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere …………. omissis… ;
IV. Originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con firma digitale l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del dichiarante periodo di esecuzione oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.originale ……omissis…;
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a Nel Disciplinare di Gara pag. 18 del paragrafo 7.236, tra le modalità alternative al punto 10 viene riportato il seguente paragrafo: “Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di comprova del requisito informativa e di capacità economica consenso, ove necessario a rilasciare copia dell’offerta tecnica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di partecipazione; la dichiarazione verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma adeguatamente motivato e comprovato ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di copia informatica cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di documento cartaceo secondo affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le modalità previste dall’artfinalità descritte nell’informativa”. 22, commi 1 e Nel facsimile della Domanda di partecipazione – Allegato 2, del D.Lgsil paragrafo corrispondente è il seguente: “Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa”. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta Si chiede a codesta Amministrazione conferma che sia sufficiente utilizzare il facsimile della Domanda di partecipazione – Allegato 2, oppure se sia necessario aggiungere allo stesso la frase ivi mancante: “a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in originalesede di verifica delle offerte anomale, l’attestazione in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrenteadeguatamente motivato e comprovato ove necessario”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Gara Per La Fornitura Di Apparecchiature Multifunzione, Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione
Domanda. Il Capitolato d’Oneri All’art. 7.2, lett. a) sono indicati i requisiti di fatturato specifico medio annuo richiesto. In particolare a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di 104 è scritto “La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:
I. per le società di capacità economica capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e finanziariala tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, prevede quanto segue: "corredati della nota integrativa, in formato pdf;
II. per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
III. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.LgsD. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
IV. originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2Atteso che la gara, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziariapur svolgendosi in un unico procedimento, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi l’affidamento di 12 lotti separati e che le ditte possono partecipare a propria discrezione per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto uno o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportatopiù lotti, si chiede conferma di sapere se il divieto posto ai concorrenti dal punto 3 del disciplinare “di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero in più RTI o Consorzio” debba essere inteso con riferimento al procedimento di affidamento di tutti i lotti ovvero limitatamente all’affidamento del singolo lotto. E cioè nel caso di un Consorzio stabile (costituito ai sensi dell’art. 34, lett. c) del D.lgs. 163/06) che partecipi alla gara solo per alcuni lotti specificamente indicati è consentito ad una relazione predisposta sua consorziata partecipare alla gara per l’affidamento di lotti diversi? Il par. 3 del Disciplinare stabilisce che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e sottoscritta contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla società gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa”; a sua volta, con riferimento ai consorzi stabili, l’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 prevede espressamente che “è vietata la partecipazione alla medesima procedura di revisione sulla base dell’ISA 805 affidamento del consorzio stabile e dei consorziati”. Le prescrizioni sopra indicate devono intendersi riferite alla gara e non al singolo lotto; non è pertanto ammesso che un’impresa partecipi ad uno o più lotti singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicatividi qualsiasi tipo), è ritenuta strumento valido pena l’esclusione dalla procedura stessa dell’impresa medesima e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatadei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri Con riferimento alle “fatture” previste sia al punto 32 della Domanda di partecipazione (“di essere a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resaconoscenza che Sogei, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000D.lgs. 231/02 e s.m.i., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società sessanta) giorni data ricevimento fattura e di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato tenerne in considerazione in sede di partecipazione; formulazione dell’offerta economica”) che all’art. 24 “Pagamenti” dell’allegato 4 Capitolato tecnico, si segnala che lo scrivente Fondo Sanitario concorrente non emette fatture essendo un’associazione senza scopo di lucro che non svolge attività d’impresa e che non ha una partita IVA. Il Fondo Sanitario, a seguito dell’incasso dei contributi dall’Associato, rilascia un estratto conto/quietanza. Si chiede, quindi, se la dichiarazione dovrà di cui al punto 25 della Domanda di partecipazione possa essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma così riformulata: di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22essere a conoscenza che Xxxxx e Xxxxxx, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi e per gli effetti all’art. 4 comma 4 del d.P.R. n. 445/2000 D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riservano di negoziare con l’aggiudicatario i termini di pagamento dei contributi fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento della richiesta di contributi e di tenerne in considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica. Con riferimento, invece, all’art. 24 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, Capitolato si chiede conferma che una relazione predisposta ove nel testo si legga il termine “fattura” si debba intendere invece “estratto conto/quietanza” e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi)che, è ritenuta strumento valido e sufficiente comunque, tra la Stazione Appaltante ed il Fondo Sanitario fornitore non si applichi la fatturazione elettronica per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità le motivazioni sopra indicataesposte.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Assistenza Sanitaria
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 Con riferimento alla procedura rfq_1815 - eGPA Servizi di innovazione da erogare nell’ambito della gestione dell’Innovation HUB del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (LIN n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione87/2020), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta ai sensi del paragrafo 3.1.1. del disciplinare di gara l’elaborato di 20 pagine debba riferirsi esclusivamente al servizio di Vertical Incubator di startup o di spin-off aziendali di cui al par. 2.1 del Capitolato Tecnico per un massimo di 20 punti e sottoscritta dalla società che il concorrente debba quindi dichiarare in un documento separato in che misura intende soddisfare i sub criteri di revisione sulla base dell’ISA 805 valitazione ( Q2 – Q10) per il raggiunimento del punteggio associato. Si conferma che l’elaborato richiesto dal sub-criterio di valutazione del parametro qualità Q1 “Descrizione del Progetto di Lavoro e dell’Approccio/Metodologia” (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi)Rif. Par. 3.1.1. del Disciplinare di gara) si riferisce al servizio di Vertical Incubator di startup o di spin-off aziendali di cui al Par. 2.1 del Capitolato Tecnico e che il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio è di 20 punti. Il suddetto Elaborato (firmato digitalmente) dovrà essere allegato, è ritenuta strumento valido come previsto al Par. 5.B.1) del Disciplinare di gara (e sufficiente con le modalità ivi indicate) nell’apposito spazio presente all’interno della “Busta digitale Tecnica”. Con riferimento agli altri sub-criteri di valutazione del parametro qualità (da Q2 a Q10) il Concorrente, ove intenda presentare offerta per comprovare il requisito uno, più o tutti tali sub-criteri DOVRA’, come previsto al Par. 5.B.2) del Disciplinare di capacità economico - finanziaria del concorrente nella gara (e con le modalità sopra indicataivi indicate) COMPILARE il/i corrispondente/i campo/i a video presente/i all’interno della suindicata “Busta digitale Tecnica”.
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Samples: Egpa Servizi Di Innovazione
Domanda. Il In riferimento al paragrafo 15.2 “DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE” e precisamente per il requisito “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” nello specifico:….” di cui alla tabella del par. 17.1 del presente Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2d’Oneri, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziariaove offerto, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso nel caso in cui il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico Concorrente abbia dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà essere sottoscritta inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con firma digitale riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta….” La scrivente segnala che alla tabella del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artpar. 2217.1 viene indicato: “L’offerente ha adottato, commi 1 e 2ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrenteuna o più delle seguenti misure……”. In base Rileviamo che nella Scheda Tecnica da compilare sulla Piattaforma a quanto sopra riportatocura dell’operatore economico , si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 non è presente tra le risposte da selezionare nel menu a tendina, l’opzione (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria come invece da previsione del Capitolato d’Oneri) inerente “……l’impegno del concorrente nella modalità sopra indicataad adottare le misure di cui al richiamato criterio entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro…”, ma esclusivamente le due risposte SI e NO. Si chiede, pertanto, se come si desume trattasi di errore della piattaforma, di voler provvedere alla revisione ed aggiornamento del campo specifico con la possibilità di selezionare una delle tre risposte.
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i soggetti previsti dall’art. 80, comma 2, del medesimo decreto (soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011) sono più ampi di quelli di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo Decreto, in quanto all’interno dello scrivente consorzio stabile vi sono più società che detengono una partecipazione superiore al 10%; - il comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, indica che “il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia” e che “Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova possesso del requisito di capacità economica cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE” e finanziariache “La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, prevede senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti”; si chiede di confermare che ai fini delle attestazioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, sia sufficiente compilare il DGUE, come da Voi previsto a pagina 15 del Disciplinare di gara, da parte del legale rappresentante del Consorzio il quale dichiari per sé e, per quanto segue: "dichiarazione resa, a diretta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. dell’art. 47, comma 2, DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artper tutti i soggetti indicati nell’art. 2280, commi 1 2 e 23, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione senza necessità di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataindicarli nominativamente.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione E Riqualificazione
Domanda. Il Capitolato d’Oneri In materia di subappalto “Con riferimento a pag(subappalto: art. 18 10.3 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisionecapitolato d’oneri), attestante si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell’eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge. Risposta Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la misura (importo) gara sia un R.T.I., a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi/attività che la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato nel “Documento di partecipazione alla gara” e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. A tal fine, si invita ciascuna impresa componente il R.T.I. concorrente – ove trattasi di R.T.I. costituendo – a dichiarare nel predetto “Documento di partecipazione alla gara” i servizi che si intendono affidare in sede di partecipazione; subappalto, differenziando, se necessario, le relative dichiarazioni ove ciò sia motivato dalla diversa natura delle attività assunte in seno al raggruppamento, mentre per il R.T.I. costituito si conferma che la relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta resa dalla mandataria con firma digitale l’accortezza, tuttavia, di indicare a quale/i impresa/e raggruppata/e la dichiarazione resa si riferisce ovvero, in alternativa, direttamente da questa/e ultima/e. Resta ferma l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del dichiarante oppure prodotta sotto forma R.T.I., anche ai fini del rispetto della quota limite subappaltabile di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artcui all’art. 22118, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.163/2006
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Il documento "Capitolato d’Oneri d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., a pag. 18 del paragrafo 7.222, tra le modalità alternative si richiede di comprova del requisito presentare tante dichiarazioni di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: cui all' "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta Allegato 1" sottoscritte con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo quanti sono i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. Nel caso in cui i suddetti soggetti non avessero la firma digitale, come possiamo presentare la documentazione richiesta? Possiamo scannerizzare tutte le modalità previste dall’art. 22, commi 1 dichiarazioni e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base far sottoscrivere digitalmente i pdf al legale rappresentante? Risposta Si rinvia a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativiprevisto nell’Errata Corrige al Capitolato d’oneri sub lettera B), è ritenuta strumento valido sub lettera E) con riferimento all’Allegato 9 e sufficiente sub lettera F) con riferimento all’Allegato 1. Si rileva in particolare che il "Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., prevede che il concorrente possa, in aggiunta al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, presentare, nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale, quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Capitolato d’Oneri. Non sono previste pertanto modalità alternative quali la scannerizzazione di tutte le dichiarazioni e la successiva sottoscrizione digitale delle medesime dichiarazioni da parte del solo legale rappresentante. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte dei detti soggetti sono previste a pena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni conformi al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le stesse esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di partecipazione” e della “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le dichiarazioni contenute nei suddetti documenti anche per comprovare il requisito tutti i soggetti titolari delle cariche elencate al paragrafo 4.4.1.1. del Capitolato d’Xxxxx, le dichiarazioni di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatacui all’Allegato 1 non dovranno essere prodotte.
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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro
Domanda. Il Capitolato d’Oneri Con riguardo al par. 17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA del capitolato d’oneri secondo cui “Con riferimento a pag. 18 del paragrafo 7.2ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, tra il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità alternative che seguono:(…) inserimento, nell’apposita sezione del Sistema denominata “Listino prezzi sonde aggiuntive offerte” il documento in formato .pdf contenente l’ultimo listino ufficiale depositato presso la Camera di comprova Commercio in data antecedente alla pubblicazione del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione bando. Il documento dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da altresì contenere una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente”. In base Ciascun prezzo offerto unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.” Si chiede quanto segue: Premesso che- il deposito del listino prezzi alla CCIAA è facoltativo;- in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, c. 8 del D.lgs. 50/2016, i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a quanto sopra riportatopena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sarebbero comunque xxxxx.xx chiede di confermare che, si chiede conferma a corredo dell’offerta economica, potrà essere presentato il listino prezzi in vigore in data antecedente alla pubblicazione del bando anche se non depositato presso la CCIAA. Precisiamo che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi la previsione in esame, ove diversamente interpretata, sarebbe comunque da considerarsi nulla ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria sensi del concorrente nella modalità sopra indicatacit. art. 83 c. 8 D.lgs. 50/2016.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri Schema di convenzione. All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 9 è specificato che ai sensi dell'art. 117, comma 4 D.Lgs. N. 163/2006 gli Organismi di diritto pubblico accettano preventivamente la cessione del credito. Alla luce di ciò, è corretto non riconoscere a pagtali organismi lo sconto "S" previsto per le PA in caso di accettazione volontaria del crediti? Agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 18 del paragrafo 7.23, tra le modalità alternative commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, non sarà applicato lo sconto S. Infatti l’art. 9 dello Schema di comprova del requisito Convenzione al comma 9 recita: “Gli Organismi di capacità economica diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e finanziaria27 D.Lgs. n. 163/2006, prevede quanto segue: "dichiarazione resanell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006” e, al comma 17, recita: “Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del D.P.R. n. 445/2000contratto di fornitura, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacalenelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il revisore contabile o la società di revisione)Fornitore applicherà uno sconto pari a …, attestante la misura (importo) fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artquanto stabilito all’art. 22, commi 1 e 2, del 117 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale163/2006. Qualora, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrentecessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale
Domanda. Il Capitolato d’Oneri Buongiorno, in merito a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di quanto indicato e richiesto come comprova del requisito di capacità economica cui al punto III.1.2, lett. a) del Bando di gara (vedi terzo punto del paragrafo “9.3 - Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara” del Disciplinare di Gara (a pagina 45 di 58)) e finanziariain particolare dove di indica la seguente modalità di comprova: “ovvero - produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo dell’art. 47 del D.P.R. d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà . Tali documenti devono essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artsottoscritti digitalmente dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora Qualora non prodotta prodotti in originale, l’attestazione dovrà i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnata accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 445/2000.”Si richiede: a) di confermare che la dicitura “rese ai sensi dell’art. 47 del concorrented.P.R. n. 445/2000” sia relativa solamente alle dichiarazioni (e non quindi anche alla forma di comprova dei “certificati rilasciati e vistati”) Semplificando la domanda: è possibile produrre un certificato di regolare esecuzione, rilasciato e vistato dalle amministrazioni, senza la dicitura “reso ai sensi dell’art. In base a quanto sopra riportato47 del d.P.r. n. 445/2000”)? b) se è anche possibile produrre certificati di regolare esecuzione rilasciati da clienti privati o se, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società in caso di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi clienti privati, sia strettamente necessario produrre solamente dichiarazioni “rese ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria sensi dell’art. 47 del concorrente nella modalità sopra indicatad.P.R. n. 445/2000”.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Dei Servizi Informatici
Domanda. Disciplinare Rif: art.9, pag.47. Il Capitolato d’Oneri a pagdisciplinare di gara art. 18 9 Subappalto prescrive “Il mancato possesso dei requisiti di cui art.80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti al comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara”. Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti al comma 4 del medesimo articolo, sia in capo ad una consorziata di un consorzio ordinario indicato come un componente della terna dei subappaltatori, ciò comporta l’esclusione del concorrente alla gara o è possibile utilizzare il soccorso istruttorio modificando la composizione del consorzio ordinario eliminando la consorziata carente del requisito? Come previsto al paragrafo 7.2, tra le modalità alternative 9 del Disciplinare di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacalegara, il revisore contabile o la società mancato possesso, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, dei requisiti di revisione)cui all’art. 80 del Codice, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) ad eccezione di quelli previsti al comma 4 del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale medesimo articolo, comporta l’esclusione del dichiarante oppure prodotta sotto concorrente dalla gara, senza che sia possibile attivare alcuna forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria soccorso istruttorio nei confronti del concorrente nella modalità sopra indicatastesso.
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Samples: Gara d'Appalto Per Servizi Di Gestione E Manutenzione
Domanda. Con riferimento all’art. 8 G dello Schema di Contratto – condizioni generali, in particolare laddove è previsto che “Il Capitolato d’Oneri Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a pagpersone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 18 del paragrafo 7.2A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, tra le modalità alternative il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati della Lettera di comprova del requisito di capacità economica e finanziariaXxxxxx, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrentelavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. In base a quanto sopra riportatoSi precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice (art. 30 d.lgs 81/2015) e, si pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che una relazione predisposta la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatanon anche a quelli causati dai lavori somministrati.
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Samples: Gara Di Appalto Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 E’ possibile presentare la garanzia provvisoria, rilasciata da compagnia assicurativa, senza l’impegno di quest’ultima al rilascio della garanzia definitiva? Alla luce di quanto previsto sia al punto 6) del paragrafo 7.210 del Disciplinare di gara sia all’art. 6 dello Schema tipo 1.1 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, tra le modalità alternative n. 31 (“Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice”) si conferma. Resta tuttavia fermo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (“L’offerta è altresì corredata, a pena di comprova esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del requisito contratto, di capacità economica cui agli articoli 103 e finanziaria104, prevede qualora l’offerente risultasse affidatario”) e quanto segue: "dichiarazione resastabilito al punto 2) del paragrafo 10 del Disciplinare di gara. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto qualora l’istituto bancario o organo preposto assicurativo che rilascia la garanzia provvisoria non si impegni al controllo contabile rilascio della società ove presente (sia esso il Collegio sindacalegaranzia definitiva, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione concorrente dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da produrre una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte di un istituto diverso da quello che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataha rilasciato la garanzia provvisoria.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Di Videosorveglianza
Domanda. Il In riferimento ai SERVIZI di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato d’Oneri tecnico Lotto 2 si chiede: in riferimento allo "spazio sostitutivo, di pari metratura, che sarà situato all’interno del Foro Romano, in prossimità della via Nova/Clivo Palatino e visibile dall’Arco di Tito" è una struttura già esistente? E in quale misura il concessionario dovrà intervenire per attivare il servizio: solo intervenendo sugli arredi o provvedendo eventualmente anche alla realizzazione stessa dello spazio? E' possibile conoscere l'ubicazione esatta, reale o prevista, di tale spazio anche in riferimento agli allacciamenti delle utenze e degli altri servizi?
i. La struttura che sarà messa a pagdisposizione del Concessionario come spazio sostitutivo del punto vendita di Largo Salara Vecchia (attualmente in fase di costruzione) non è al momento esistente, ma sarà messo a disposizione del Concessionario nei termini indicati al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 2.
ii. 18 Sarà cura dell’Amministrazione mettere a disposizione del paragrafo 7.2Concessionario una struttura prefabbricata nella quale lo stesso potrà svolgere il servizio. L’arredo e l’allestimento interno di tale struttura sarà a carico del Concessionario.
iii. Lo spazio sarà collocato all’interno del Foro Romano, tra in prossimità della via Nova/Clivo Palatino e visibile dall’Arco di Tito, la collocazione di dettaglio non è stata ancora definita dal Parco. Si vedano anche le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica risposte alle domande n°28 e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatan°87.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. Il Facciamo riferimento al par 17 del Capitolato d’Oneri d'oneri come emendato dall'Errata corrige del 18.01.2019 per chiedere il seguente chiarimento: Inoltre, in caso di offerta delle caratteristiche tecniche migliorative 1.33 per il Lotto 1, 1.34 per il Lotto 2, 1.27 per il Lotto 3, 1.24 per il Lotto 4, ovvero la caratteristica “Ampiezza di gamma: Offerta di ulteriori sonde, rispetto alle sonde previste nella configurazione base e a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacalequelle previste quali opzionali”, il revisore contabile o concorrente dovrà inserire, nell’apposita sezione del Sistema denominata “Listino prezzi sonde aggiuntive offerte” il documento in formato .pdf contenente l’ultimo listino ufficiale depositato presso la società Camera di revisione)Commercio in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede assenza di partecipazione; la dichiarazione listino depositato, una copia dell’ultimo listino disponibile in vigore sul territorio nazionale. Il documento dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da altresì contenere una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente”. In base a .” a) Preso atto di quanto sopra riportato, si chiede conferma di confermare che una relazione predisposta il "listino prezzi delle sonde aggiuntive offerte" da inserire a Sistema potrà essere uno stralcio dell'ultimo listino in vigore nella parte relativa alle sonde aggiuntive e/o potrà contemplare esclusivamente le sonde aggiuntive offerte con esclusione di altri dispositivi medici non pertinenti all'offerta; b) Si chiede di chiarire quale sia la funzione del "listino prezzi delle sonde aggiuntive offerte" e, in particolare, se e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido in quale modo i prezzi indicati nei listini abbiano rilevanza rispetto all'offerta economica e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatacomunque nell'esecuzione dell'accordo quadro.
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Domanda. Il paragrafo 4.4.3 del Disciplinare di Xxxx reca la precisazione per cui lo “sconto offerto in gara si riferisce alla fatturazione alla consegna (cfr. paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri a pag. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importotecnico) e che tale sconto sarà ridotto di un punto percentuale per le Amministrazioni che richiederanno la tipologia fatturazione alla rendicontazione (causale della fatturazione) cfr. paragrafo 7.2 del fatturato specifico dichiarato Capitolato tecnico). Per esempio: sconto offerto in gara 15,36% corrisponde ad uno sconto di 14,36% in caso di fatturazione alla rendicontazione”. Dal canto suo, l’Allegato 8, recante lo Schema di riferimento per la presentazione delle giustificazioni relative all’offerta presentata in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale gara (c.d. Business Plan), alla voce “Ricavi dalla P.A. (fatturato netto) e ricavi da proventi finanziari” nel richiamare il disposto dell’art. 4.4.3 del dichiarante oppure prodotta sotto forma Capitolato tecnico, lascia “ferma l’autonomia dell’imprenditore nell’effettuare le stime di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrenteadesione”. In base Tenuto conto della portata potenzialmente distorsiva di tale “autonomia” nella stima delle adesioni al servizio di rendicontazione e del fatto che la Gara CONSIP per il Buono Pasto Elettronico è soltanto alla sua prima edizione, la scrivente Società chiede quali elementi di raffronto potranno essere richiesti a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società supporto di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito tali “stime” in sede di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataverifica della congruità dell’offerta.
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Samples: Confidentiality Agreement
Domanda. Il Capitolato d’Oneri L' articolo 9.4.2. Verifica tecnica del Disciplinare di gara cita testualmente :"Tutte le spese e i costi sostenuti per l'esecuzione della verifica di pre-aggiudicazione saranno a pagcarico del Concorrente, compresi i costi di viaggio, vitto ed alloggio dei componenti della Commissione di Verifica pre-aggiudicazione in numero massimo di 4 (quattro) persone, con espressa esclusione di ogni ed altra e qualsiasi spesa o costo non attinente alla verifica tecnica. 18 del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resaSi precisa altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000fini de/l'esecuzione della verifica tecnica, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo è previsto un contributo da parte dei Concorrenti verso Consip S.p.A. secondo le modalità previste dall’artdi seguito indicate: . 22nel caso in cui i Concorrenti indichino per lo svolgimento delle verifiche una struttura dislocata all'interno del territorio italiano è previsto un contributo giornaliero di euro 500,00 (cinquecento/00}; . nel caso in cui i Concorrenti indichino per lo svolgimento delle verifiche una struttura dislocata al di fuori del territorio italiano è previsto un contributo giornaliero di euro 1.100,00 (mil/ecento/00}; I suddetti importi unitari si intendono IVA esclusa e saranno dovuti dai concorrenti per ogni membro della Commissione fino al raggiungimento di un numero complessivo massimo pari a 5 (cinque) unità presenti all'esecuzione della verifica funzionale. I Concorrenti saranno nuovamente tenuti a sostenere i suddetti contributi nel caso in cui si renda necessario, commi 1 e 2per cause di forza maggiore, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta caso fortuito o qualsiasi altra causa imputabile ai concorrenti, ripetere la verifica tecnica" Si chiede di definire univocamente il numero dei componenti (4 o 5) ed il numero di giorni in originale, l’attestazione dovrà modo che possa essere accompagnata calcolato correttamente il costo da dichiarazione di conformità all’originale aggiungere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente 9.000,00 Euro per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatale prove presso Laboratori accreditati.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri In riferimento a pag. 18 del quanto indicato al paragrafo 7.25 Documentazione Amministrativa, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2punto 5.2 DGUE, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportatocapitolato d’oneri, si chiede conferma che una relazione predisposta al punto B : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, vadano inseriti i nominativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, membri del CdA a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o di controllo, dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e sottoscritta dalla società comunque sino alla data di revisione sulla base dell’ISA 805 presentazione dell’offerta ed i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs 159/2011. Risposta Come indicato a pagina 17 di 68 del Capitolato d’Oneri: “nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto”. Si conferma pertanto che l’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. B del DGUE, ove, di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si evidenzia infine come il riferimento di cui al quesito ai “soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs 159/2011” sia erroneo in quanto l’indicazione di tali soggetti, come operata nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016, quali destinatari della causa escludente del comma 2 dell’art. 80, deve intendersi superata per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dal D.lgs. n. 56/2017 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativic.d. “correttivo”), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicata.
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Il Capitolato d’Oneri Schema di Convenzione, art. 9 Con riferimento al comma 3, per le Amministrazioni Contraenti soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, il Fornitore è legittimato a pagsospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Amministrazione non fornisca i dati e le informazioni (Codice Ufficio, Codice CIG) necessarie a tale modalità di fatturazione? Secondo quanto previsto all’art. 18 3, comma 15 delle Condizioni Generali: “Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative singolo Ordinativo di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segueFornitura: "dichiarazione resa, i) […] ; ii) […] ; iii) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.P.R. D.L. 12 novembre 2010, n. 445/2000187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della società Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3”. Tale informazione è pertanto un “elemento necessario” dell’Ordinativo di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) Fornitura in assenza del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale quale vale quanto prescritto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 comma 9 del concorrente”medesimo articolo. In base a quanto sopra riportatomerito al Codice Ufficio il fornitore aggiudicatario ha facoltà di rendere obbligatoria la compilazione di tale campo all’interno dell’allegato all’Ordinativo di fornitura, si chiede conferma “Elenco dei punti di prelievo” obbligatorio per il perfezionamento dell’ordine di acquisto per le Amministrazioni soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Si ricorda peraltro che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico CUU può essere acquisito dal Fornitore anche tramite l’Indice della Pubblica Amministrazione - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataIPA.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri Documento: Allegato 4bis - Schema di Convenzione, Articolo 10, Pag. 13 Domanda: si chiede di confermare che, come regolamentato in altri schemi di contratto per le convenzioni, in caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pagtotale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di Fornitura inviato; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% dell’importo contrattuale. 18 Si chiede, inoltre, di confermare che la garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Inoltre, il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta e decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e, ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resaFornitore, ai sensi e dell’art. 1454 c.c., diffidare per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso decorsi inutilmente i quali il Collegio sindacale, il revisore contabile o contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la società facoltà dell’Amministrazione di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato recedere dall’Ordinativo di Fornitura in sede caso di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatasospensione.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri Con riferimento a pagquanto previsto nel paragrafo 8 del Disciplinare di Xxxx, segnatamente l’obbligo dell’aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A. – nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva – copia conforme del Nulla osta di sicurezza complessivo (N.O.C.S.), di cui all’art. 18 26 del paragrafo 7.2D.P.C.M. 3 febbraio 2006, in corso di validità, ovvero copia conforme del Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI), di cui all’art. 42 del D.P.C.M. 22 luglio 2011, considerato:
a) che la scrivente è in possesso del N.O.S.P., con il quale – ai sensi dell’art. 25 del D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e come confermato dalla giurisprudenza e dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti di lavori pubblici, servizi e forniture) è consentita la partecipazione a gare di appalto per l’affidamento di servizi classificati;
b) che la normativa in materia di nulla osta di sicurezza prevede: (i) che il N.O.S.C. – ai sensi dell’art. 26 del Formattati: Elenchi puntati e D.P.C.M. 3 febbraio 2006 – può essere richiesto all’autorità competente previa comunicazione dell’aggiudicazione della gara e/o degli estremi di identificazione del contratto o della commessa per la quale è richiesto in N.O.S.C.; (ii) che il N.O.S.I. – ai sensi dell’art. 43 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 – è rilasciato agli operatori economici che risultano affidatari di lavori, forniture e servizi classificati entro il termine di sei mesi dalla data in cui la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara è pervenuta all’UCSe;
c) che, in particolare, per richiedere il N.O.S.I. – ai sensi dell’art. 43 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 – l’operatore economico deve produrre, nel caso di partecipazione a gare o procedure per l’affidamento di contratti con classifica di SEGRETO o SEGRETISSIMO, copia della lettera d’invito e che in caso di aggiudicazione della gara o dell’affidamento a qualsiasi titolo di opere, lavori, servizi o forniture, il rilascio del N.O.S.I. è richiesto all’UCSe dall’amministrazione committente;
d) che, in ogni caso, l’istruttoria per il rilascio sia del N.O.S.C., sia del N.O.S.I. prevede una tempistica non compatibile con i tempi usualmente intercorrenti tra le modalità alternative l’aggiudicazione definitiva di comprova una gara d’appalto e la stipula del requisito relativo contratto. Tutto ciò considerato, si chiede di capacità economica e finanziariaconfermare: - che in caso di aggiudicazione, prevede ai fini della stipula del contratto, considerato quanto segue: "previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.P.C.M. 22 luglio 2011, sia sufficiente presentare la dichiarazione resadi possesso del N.O.S.P. (di cui la scrivente è in possesso) firmata dall’incaricato della sicurezza o sostituto (essendo vietata la duplicazione dello stesso) unitamente alla copia della richiesta per il rilascio del N.O.S.I. presentata ai sensi dell’articolo 43 D.P.C.M. 22 luglio 2011; - che, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 43 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 – Consip autorizzerà l'esecuzione del contratto pur nelle more del termine di rilascio del N.O.S.I., fermo comunque il divieto di prosecuzione nell'esecuzione in caso di mancato rilascio di detto nulla osta. Si chiede, inoltre, di chiarire quali servizi oggetto dell’appalto siano da considerare classificati (e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile il relativo livello della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società classifica di revisione), attestante la misura (importosegretezza ed eventuale qualifica) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora quali non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataclassificati.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Sistemi Ed Assistenza Applicativa
Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pagRif. 18 Disciplinare Par. 22 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del paragrafo 7.2contratto “…. Prima dell’aggiudicazione, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resala stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.” Si chiede di confermare che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre unicamente i documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica e non anche i Certificati di cui all’art. 86 comma 2, considerato che il DPR 445/2000, dal soggetto art. 40 recita: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società ai privati gestori di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatapubblici servizi".
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Domanda. Il Con riferimento all’art.20 “AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA” del Capitolato d’Oneri a pagrelativamente al lotto n.1 punto n. 4“Dal Quarto all’Ultimo in graduatoria: 7 (sette). 18 del Xxxxx restando i criteri di scelta degli aggiudicatari da parte della Pubblica Amministrazione, di cui al paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale26, il revisore contabile o la società numero massimo di revisioneapparecchiature previsto sarà suddiviso tra i concorrenti posizionatisi tra il quarto e l’ultimo posto in graduatoria, senza predeterminazione di quote” e al lotto n.2 punto n.8 “Dal Quarto all’Ultimo in graduatoria: 4 (quattro). Xxxxx restando i criteri di scelta degli aggiudicatari da parte della Pubblica Amministrazione, attestante la misura (importo) di cui al paragrafo 26, il numero massimo di apparecchiature previsto sarà suddiviso tra i concorrenti posizionatisi tra il quarto e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato l’ultimo posto in sede graduatoria, senza predeterminazione di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrentequote”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma di confermare che una relazione predisposta il paragrafo 26 sia un refuso e sottoscritta dalla società che il paragrafo corretto al quale fare riferimento per i criteri di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare scelta sia il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataparagrafo 24"Appalti specifici".
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Il Rif: Capitolato d’Oneri a pag. 18 del Tecnico allegato 5 paragrafo 7.22 Caratteristiche dell’Offerente: Considerando la tipologia degli impianti, tra la presenza di reti wireless (DECT/WIFI), Fibra Ottica, ecc., le modalità alternative aziende partecipanti, RTI, o subappaltatrici devono possedere tutte l’autorizzazione di comprova del 1° grado? In caso di partecipazione in R.T.I., l’autorizzazione richiesta quale requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto tecnica di cui al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazionepunto III.2.3) del fatturato specifico dichiarato Bando di gara, deve essere posseduta – come stabilito al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara – da “ciascuna delle imprese che all’interno del raggruppamento svolgerà le attività per le quali è richiesta detta autorizzazione ovvero per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione di apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, fermo restando Con riferimento al grado in cui è suddivisa detta autorizzazione, in caso di R.T.I. l’autorizzazione di primo grado deve essere posseduta dalla impresa o dalle imprese raggruppande che, all’interno dell’R.T.I., svolgeranno le attività di installazione, allacciamento e manutenzione di apparecchiature terminali “di qualsiasi tipo e potenzialità”. Con riferimento al subappalto, la cui esecuzione è – in ogni caso – condizionata alla eventuale autorizzazione da parte della stazione appaltante oltre che alla dichiarazione in sede di partecipazione; la dichiarazione offerta, il subappaltatore dovrà possedere l’autorizzazione del grado necessario in ragione del tipo di attività che dovrà eseguire. Xxxxx restando che ai fini di partecipazione è il concorrente che deve essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatapossesso dell’autorizzazione in esame.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Telefonici
Domanda. ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 8 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Il Capitolato d’Oneri Responsabile del trattamento deve mettere a pagdisposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali”. 18 Premesso che l’art. 28 par. 3 lett. h) del paragrafo 7.2, tra Regolamento UE sottolinea che il Responsabile del trattamento “metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le modalità alternative informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di comprova del requisito di capacità economica cui al presente articolo e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi consenta e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società contribuisca alle attività di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata trattamento o da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrenteun altro soggetto da questi incaricato”. In base a quanto sopra riportato, si chiede conferma di confermare che: (a) gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare; (b) il Responsabile potrà fornire osservazioni a quanto contestato dal Titolare e in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria accerti l’inadempimento del concorrente nella modalità sopra indicataResponsabile.
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Samples: Telecommunications
Domanda. Il Capitolato d’Oneri In riferimento alla compilazione del DGUE si chiede riscontro in merito a quanto segue: L’indicazione di cui a pag. 18 20 del paragrafo 7.2Disciplinare di gara, tra ovvero: “Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le modalità alternative dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di comprova cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del requisito D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di capacità economica e finanziariamerito di ogni Lotto”. È da intendersi che, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 con la compilazione dei dati del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente solo Legale Rappresentante (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importoparte II lett. B del DGUE) e la tipologia (causale della fatturazionesottoscrizione del documento da parte dello stesso, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale50/2016 si intendono rese, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione per quanto a propria conoscenza, anche nei confronti dei soggetti di conformità all’originale ai sensi cui al comma 3 del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”medesimo art. In base a 80 ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente nonché quelli che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione e comunque sino alla data di presentazione delle offerte. Per quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società non è richiesta l’indicazione nominativa dei soggetti di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatacui sopra.
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Domanda. Il Capitolato d’Oneri a pag. 18 del Disciplinare 11.1 Garanzie definitive – Garanzia di Lungo Periodo e Garanzia per il Full Service Nel presente paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resaviene indicato che “1) ai fini della stipula della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’artdell’art. 22, commi 1 e 2, 103 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale50/2016, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente”. In base una garanzia fideiussoria pari a quanto sopra riportato, si chiede conferma che una relazione predisposta e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 euro 600.000,00 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativiseicentomila/00), è ritenuta strumento valido in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia rilasciata in favore della Consip S.p.A. copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e sufficiente cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La mancata costituzione della garanzia nei confronti di Xxxxxx determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria.” Tale garanzia, in favore di Consip S.p.A., come di consueto, deve garantire il rispetto della convenzione (stipula dei singoli contratti con le singole stazioni appaltanti, per comprovare tutta la durata dell’accordo), da parte dell’aggiudicatario, nei confronti di Xxxxxx S.p.A. Per quanto riguarda le garanzie che coprono il requisito mancato ed inesatto adempimento delle norme contrattuali, queste vengono emesse singolarmente, da parte dell’aggiudicatario, a favore delle stazioni appalti oggetto di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicatafornitura. Si richiede pertanto che la durata della sovra menzionata fideiussione, a favore di Xxxxxx S.p.A., sia di pari durata della convenzione ovvero di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi.
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Domanda. Il Visto l’art. 12 (“Appalti Specifici”) del Capitolato d’Oneri a pagd’oneri in cui viene evidenziata l’applicazione dell’art. 18 54 comma 4 lett. a) del paragrafo 7.2, tra le modalità alternative di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, prevede quanto segue: "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente D.lgs 50/2016 (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importoAccordo Quadro) e nel quale vengono declinate le “condizioni oggettive” per determinare quale degli Operatori economici eseguirà le prestazioni, con la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede presente siamo ad evidenziare una discrepanza con quanto riportato nell’Allegato 4 “Schema di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrenteAccordo Quadro”. In base dettaglio il capitolato così riporta:
1) indicazioni relative alla tipologia prevalente dell’intervento chirurgico da eseguire;
2) prevalenza della casistica delle strutture sanitarie che erogano il servizio (tipologia del paziente) ;
3) caratteristiche dei pazienti e ripartizione degli stessi nelle casistiche specifiche (anatomia dei tessuti e dell’organo da suturare). Invece, per mero refuso all’art. 3 (“Oggetto dell’Accordo Quadro” – pag. 6) dell’Allegato 4 “Schema di Accordo Quadro”, le suddette “condizioni oggettive” risultano prive dei contenuti delle parentesi così come riportate nel punto 2) e 3) del capitolato (si veda la parte evidenziata in neretto). Siamo pertanto a chiedere cortese conferma circa l’integrazione di tali contenuti (importanti nella logica della declinazione delle “condizioni oggettive”) anche nello “Schema di Accordo Quadro”, in modo da avere un allineamento tra quanto sopra riportato, si chiede conferma riportato nel Capitolato e nell’Allegato 4 (nell’intera lex specialis di gara) dal momento che una relazione predisposta quest’ultimo normerà gli oneri degli operatori economici e sottoscritta dalla società di revisione sulla base dell’ISA 805 (revisione contabile dei ricavi relativi ai Servizi Applicativi), è ritenuta strumento valido e sufficiente per comprovare il requisito di capacità economico - finanziaria del concorrente nella modalità sopra indicataquelli delle Amministrazioni contraenti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suture Chirurgiche