Donazione. 1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare nel provvedimento di donazione.
Donazione. CAPO IV Locazione ed affitto
Donazione. 1. Il Comune può effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti, nella sola ipotesi di accertata presenza di un rilevante motivo di pubblico interesse ad effettuare l'attribuzione patrimoniale.
2. La donazione di beni immobili è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d’uso di pubblico interesse all’immobile medesimo. Apposita clausola risolutiva è inserita nel relativo contratto.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi, configurandosi le stesse come provvedimenti aventi natura concessoria.
4. Le donazioni a favore del Comune sono accettate con deliberazione del competente organo comunale.
5. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, sono valutati sulla base di una perizia del tecnico comunale o di una perizia giurata di esperto esterno.
Donazione. 1. Il Comune può effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti, nella sola ipotesi di accertata presenza di un rilevante motivo di pubblico interesse ad effettuare l’attribuzione patrimoniale.
2. La donazione di beni immobili è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d’uso di pubblico interesse all’immobile medesimo. Apposita clausola risolutiva dovrà essere inserita nel relativo contratto.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza è fatto rinvio al regolamento sui contributi, configurandosi le stesse come provvedimenti di natura concessoria.
Donazione. Ogni ordine inserito dal cliente al singolo ESERCENTE viene maggiorato dal sistema di una commissione di € 1,00 (uno euro). Tale commissione verrà donata al Comune di ACQUI TERME (su conto specifico) con causale “Emergenza Coronavirus” al termine del servizio.
Donazione. 1. Al Comune di Bolzano non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili, registrati e non, di modico valore è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare congruamente nel provvedimento di donazione.
Donazione. 1. I beni ex art. 21 comma 5, sono assegnati dal Dirigente del Servizio Economato, in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro operanti nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:
a) Istituzioni scolastiche pubbliche e private, con priorità alle scuole dell’obbligo,
b) Associazioni di volontariato,
c) Enti morali,
d) Cooperative sociali operanti nel territorio,
e) Associazioni sportive dilettantistiche,
f) Associazioni culturali,
g) Associazioni politiche,
h) Associazioni combattentistiche e d’arma;
i) altre associazioni non aventi scopo di lucro.
2. Qualora, per lo stesso bene, ci siano più richiedenti l’assegnazione avverrà prioritariamente nei confronti dei soggetti operanti nel territorio comunale, valutando un’equa distribuzione dei beni tra i soggetti richiedenti. A di parità di titolo e qualora non si giunga ad un accordo tra gli stessi, si procederà all’assegnazione tramite sorteggio.
Donazione. CAPO II LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO
Donazione. Ammissibile
Donazione. 1. L’accettazione delle donazioni è disposta con deliberazione indicante:
a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
b) le finalità e le ragioni di pubblico interesse per le quali la donazione viene accettata;
c) l’espressa accettazione dell’onere, nel caso di donazione modale.
2. L’effettuazione di donazione è disposta esclusivamente a favore di enti pubblici o organismi senza fini di lucro e perseguenti scopi di interesse pubblico con deliberazione indicante:
a) la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
c) ogni eventuale onere da cui la donazione è gravata;
d) la previsione della retrocessione del bene all’ente donante nel caso in cui vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.