Durata del contratto di apprendistato Clausole campione

Durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Durata del contratto di apprendistato. Livello della qualifica da cons xxxxxx Xxxxxx 1° livello 36 mesi 2° e 3° livello 36 mesi 4° e 5° livello 30 mesi 6° livello 24 mesi
Durata del contratto di apprendistato. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso inferiore a 6 mesi e superiore a tre anni. Qualora l'apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Fatta eccezione per cause oggettive che abbiano impedito all'apprendista la conclusione del piano formativo, qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda rescindere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito. Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, se riguarda le medesime mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia. superiore a 12 mesi.
Durata del contratto di apprendistato. :La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, come previsto dal DM 12.10.2015:
Durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato che si è concluso positivamente con il conseguimento della qualifica o del diploma professionale regionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui sopra, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma , il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Fatta eccezione per cause oggettive che abbiano impedito all’apprendista la conclusione del piano formativo, qualora lo stesso non venga ammesso all’anno successivo è facoltà dell’azienda recedere dal contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista proseguisse l'iter formativo per il conseguimento della certificazione tecnica superiore o del diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto dal vigente c.c.n.l. Possono inoltre essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato.
Durata del contratto di apprendistato. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l’apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l’iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Fatta eccezione per cause oggettive che abbiano impedito all’apprendista la conclusione del piano formativo, qualora l’apprendista non venga ammesso all’anno successivo è facoltà dell’azienda rescindere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito. Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, se riguarda le medesime mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Durata del contratto di apprendistato. ⮚ Al massimo 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea ⮚ Al massimo 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’art. 5 del T.U. Apprendistato termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario e/o al termine del percorso formativo ▪possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; ▪Datore di lavoro fino a 9 dipendenti: per i primi 3 anni azzeramento della contribuzione (solo per contratti stipulati dal 1/1/12 al 31/12/16), poi contribuzione pari al 10% della retribuzione ▪Datore di lavoro oltre i 9 dipendenti: contribuzione pari al 10% della retribuzione per tutti gli anni del contratto Le parti possono recedere al termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto, l'agevolazione dell'ultimo anno è estesa anche per l ’anno successivo. ▪ Servizi consulenziali specifici per un valore di € 500 netti per l’acquisizione di servizi strumentali e accessori relativi agli adempimenti amministrativo-gestionali e certificazione del contratto procedura volontaria di verifica della conformità della tipologia contrattuale prescelto al rapporto che in concreto le parti intendono instaurare (Riduzione del contenzioso) ▪ Contributo all’assunzione a copertura dei costi di tutoraggio aziendale riconosciuto per ciascun apprendista ad un anno dall’avvio del contratto di apprendistato (a valere su bando nazionale di Italia Xxxxxx )
Durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato nel primo livello è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La durata è indicata nel contratto di apprendistato e nel protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. È comunque fatta salva una diversa disciplina regionale e alle province autonome, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 43, commi 3 e 4, D.lgs. n. 81/2015 nonché quanto previsto dalla successiva lettera F).