Durata e limiti di età Clausole campione

Durata e limiti di età. La durata delle prestazioni periodiche ricorrenti è variabile, l’erogazione dura fino all’esaurimento delle quote del Fondo interno AZ BEST IN CLASS (o AZ ORIZZONTE 10) assegnate al contratto o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente. La durata della copertura caso morte è pari alla durata del piano di accumulo. La durata della copertura LTC (facoltativa) è a vita intera, la durata coincide quindi con la vita dell’Assicurato. La durata della copertura Malattia grave (facoltativa) è pari alla durata del piano di accumulo. Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati maggiorenni che, alla Data di decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile non superiore a 60 anni. Il piano di accumulo ha una durata minima di 10 anni e massima di 25 anni, tenendo conto che l’Età computabile dell’Assicurato alla scadenza del piano non può eccedere i 70 anni.
Durata e limiti di età. Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato. Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati maggiorenni che, alla Decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile minima di 40 anni e massima di 75 anni. Non è consentito all’ Assicurato superare il limite di 60.000,00€ annui di Rendita di non autosufficienza. Ai fini della determinazione del limite di 60.000,00 annui di Rendita di non autosufficienza si deve considerare la somma delle rendite di non autosufficienza in capo allo stesso Assicurato con altre coperture di rendita LTC sottoscritte con Allianz e in vigore all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione relativa al presente contratto.
Durata e limiti di età. Il presente contratto è rivolto ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano un'età compresa fra i 40 e i 65 anni. La durata del contratto è vitalizia e quindi coincide con la vita dell'Assicurato. La durata del pagamento premi (piano di accumulo) è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni e deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato che, al termine del piano, non dovrà essere inferiore a 60 anni (età minima prevista per l'erogazione della prestazione di rendita) né superiore a 75 anni. L'età considerata è in tutti i casi l'età computabile.
Durata e limiti di età. ERGO investimento relax è un contratto a vita intera, pertanto la sua durata coincide con l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell’Assicurato. Al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età. L’età dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del contratto deve essere compresa fra un minimo di 18 anni e un massimo di 80 anni, prendendo in considerazione “l’età assicurativa” dell’Assicurato, calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione superiore a sei mesi.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.