Valore delle quote Clausole campione

Valore delle quote. Il valore delle Quote degli OICR è determinato giornalmente ed è pubblicato sul sito della relativa SGR oltre che sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di Recesso, il valore unitario delle quote viene rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Comunicazione del Recesso. Per Data di Comunicazione del Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Recesso da parte del Contraente. In caso di Decesso, il valore unitario delle quote viene rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Notifica del Decesso. Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di liquidazione da parte del Beneficiario completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all’Art. 18 “Pagamenti della Società” delle Condizioni di Assicurazione.
Valore delle quote. In relazione al capitale espresso in quote del Fondo, il loro valore unitario è calcolato dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno della settimana indicato come giorno di riferimento, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento. Quest’ultimo è precisato nel Regolamento del Fondo interno. È fissato un valore unitario iniziale delle quote pari a 10,00 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o disinvestimento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo. Il valore unitario delle quote del Fondo è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il valore unitario delle quote è pubblicato al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti. Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del Fondo, a seguito delle operazioni previste dal contratto, si adotta il giorno di riferimento dettagliatamente indicato all’Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali, cui si rimanda.
Valore delle quote. Fondo a Crescita Garantita 2004.3 Il Fondo a Crescita Garantita 2004.3 è suddivi- so in quote nozionali, utilizzate unicamente come strumento di calcolo delle Prestazioni dovute al Contraente attraverso la Polizza emessa da Clerical Medical. Non è previsto alcun altro uso. Il Premio pagato dal Contrante sarà converti- to in quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 sulla base del Prezzo unitario calcolato il terzo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo all'incas- so del Premio e al ricevimento di tutti i docu- menti richiesti nell'allegato A alle Condizioni Generali di Polizza ("Data di Investimento"). Il disinvestimento delle quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 in caso di richiesta di Xxxxxxxx, e del pagamento della Prestazione in caso di morte sarà effettuato sulla base della richiesta del Contraente, al Prezzo unita- rio calcolato il terzo Xxxxxx Xxxxxxxxxx succes- sivo alla ricezione della richiesta da parte del Contraente insieme a tutti i documenti richie- sti nell'allegato A alle Condizioni Generali di Polizza ("Data di Disinvestimento”). Alla Scadenza del Periodo di investimento, il disinvestimento delle quote del Fondo a Cre- scita Garantita 2004.3 sarà effettuato alla Data di scadenza ed al Prezzo unitario stabili- to in tale data. Una volta all’anno, Clerical Medical dichiarerà un Dividendo Xxxxx per il Fondo a Crescita Garantita 2004.3 che verrà accreditato gior- nalmente al Fondo medesimo all’equivalente giornaliero del tasso annuo. Il Prezzo unitario di una quota nel Fondo a Crescita Garantita 2004.3 sarà determinato da Clerical Medical in questo modo e il risultato sarà arrotondato per difetto per una percentuale non superiore all’1%. Il Prezzo unitario delle quote del Fondo a Cre- scita Garantita 2004.3, al netto dei costi del Fondo, è calcolato giornalmente ed è pubbli- cato giornalmente su "Il Sole 24 Ore” e sul sito internet di Clerical Medical www.clericalme- xxxxx.xx.
Valore delle quote. Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana) in base ai valori correnti di mercato di tutte le attività al netto di tutte le passività di pertinenza del fondo. Pertanto la parte del capitale investita nel fondo interno può subire delle variazioni tanto di segno positivo quanto di segno negativo. Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Il valore unitario delle quote pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. Per la determinazione del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto, il valore unitario delle quote utilizzato è quello del primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta (corredata, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui all’art. 18 delle Condizioni di assicurazione). Per le eventuali operazioni di switch di cui all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di valorizzazione delle quote in cui si rileva che la componente collegata al fondo interno risulti inferiore al 77% del controvalore totale del contratto. Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
Valore delle quote. Fondo a Crescita Garantita 2004.3 Il Fondo a Crescita Garantita 2004.3 è suddiviso in quote nozionali, utilizzate unicamente come strumento di calcolo delle Prestazioni dovute al Contraente attraverso le Polizze emesse da Clerical Medical. Non è previsto alcun altro uso. Le quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 avranno un Prezzo di Vendita e un Prezzo di Acquisto, l'allocazione della quote ad una Polizza è effettuata al Prezzo di Acquisto. I Premi pagati dal Contraente saranno convertiti in quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 selezionato dal Contraente sulla base del Prezzo di Acquisto calcolato il quarto Giorno Lavorativo successivo al ricevimento dell'ultimo tra: - l’incasso del Premio, - il Modulo di Richiesta di Sottoscrizione debitamente compilato e sottoscritto e tutti i documenti elencati nell'allegato A alle Condizioni generali di Xxxxxxx. Il disinvestimento delle quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 in caso di richiesta di Xxxxxxxx, di Trasferimento tra Fondi e del pagamento della Prestazione in caso di morte sarà effettuato sulla base della richiesta del Contraente, al Prezzo di Vendita calcolato il quarto Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della richiesta da parte del Contraente insieme a tutti i documenti richiesti nell'allegato A alle Condizioni Generali di Polizza
Valore delle quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanal- mente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo si assume quale gior- no di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario viene definito, in base ai valori di mer- cato delle attività del Fondo relativi al giorno di riferi- mento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ulti- mi valori disponibili nel giorno di calcolo. Il valore unitario delle quote è pubblicato su “Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo e sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo. Il giorno di riferimento per l’operazione di disinvesti- mento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell’Assicurato o per altre operazioni che comportano il disinvestimento delle quote coincide con il primo venerdì lavorativo succes- sivo alla ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta relativa all’operazione in oggetto. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferi- mento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini della determinazione dell’importo del capitale assicurato o altro valore, la conversione delle quote in capitale avviene assumendo il valore delle quote rela- tivo al giorno di riferimento e calcolato nel giorno di calcolo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disin- vestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente. Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’art. 16 delle Condizioni Contrattuali.

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  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • VALORE DELL’APPALTO L'importo presunto per la durata contrattuale prevista di quattro anni è pari ad € 1.809.672,14 (unmilioneottocentonovemilaseicentosettantadue/14), oltre I.V.A. ai sensi di legge. L’importo presunto dell’eventuale rinnovo biennale è pari ad € 904.836,00 (novecentoquattromilaottocentotrentasei/00), oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI). L'importo suddetto si basa sui dati di fabbisogno presunto per tipologia, grammatura e destinazioni di invio, riportati nel capitolato, ed è calcolato sulla base dei consumi medi registrati nel triennio 2017/2019, tenuto conto dell’implementazione di nuove apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni (Autovelox Via Lessini, ZTL Piediluco ed utilizzo Targa System/Tachopolice). Esso deve pertanto intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto, in quanto l'entità effettiva dell'affidamento, e quindi il corrispettivo da corrispondere all’aggiudicatario, verrà calcolato sulle effettive prestazioni dallo stesso rese nell’arco del periodo contrattuale, sulla base delle tariffe determinate dal ribasso unico offerto sull’elenco prezzi sotto riportato: fino a 20 g. € 7,79 da 21 a 50 g. € 8,73 da 51 a 100 g. € 8,73 da 101 a 250 g. € 9,55 da 251 a 350 g. € 9,55 da 351 a 1000 g. € 10,61 da 1001 a 2000 g. € 10,61 A tal fine, si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume annuo indicato potrà essere soggetto ad ulteriori diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'operatore aggiudicatario nel caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. L’importo derivante dalla migliore offerta presentata in sede di gara è da intendersi comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del servizio in conformità al presente capitolato ed all’offerta tecnica.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Valore delle premesse e degli allegati 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: - il Contratto Quadro, - gli Allegati del Contratto Quadro, - l’Allegato 1 “Progetto Esecutivo” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro. 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

  • Valore delle premesse Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.