ENTI BILATERALI. Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue: 1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3); 2) i contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno i seguenti: Contributo a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00 Contributo per il Lavoratore: € 1,50 € 18,00 Totale contributo “Gestione Ordinaria” € 6,00 € 72,00 3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ENTI BILATERALI. Le prestazioni L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per il tramite le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli Enti Bilateraliaccordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere garantitesvolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, suppongono il versamento Seconda Parte. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di un contributo annuale predefinitocui all'art. Nel Lavoro Intermittente6 Prima Parte, manca la garanzia e relativo allegato 5. L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di “soglia minima” della prestazione lavorativa eformazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, quindisvolge le azioni più opportune affinché‚ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del corrispondente contributo minimo presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e della possibilità siano appropriati alle caratteristiche delle prestazioni integrative sanitarieattività del comparto. Per quanto precedeEsso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittentifunzioni previste: - dal Titolo VI-A Prima Parte (contratti a tempo determinato); - dal Titolo VI-C Prima Parte (contratti di formazione e lavoro); - dal Titolo X, i Datori Prima Parte (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori); - dal Titolo VI Seconda Parte (orario di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNLlavoro), essendo previstarelativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli articoli 35 bis, 35 ter e 35 quater; - dal Titolo V Seconda Parte (apprendistato); - dal Titolo VII, Seconda Parte, (part-time) relativamente al lavoro ripartito ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; - ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 maggio 1998. Svolge, in alternativamateria di apprendistato, l’indennità le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di cui al sottostante punto 3);
2) i contributi per legge in materia. Svolge le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazionifunzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, Interpretazioni contrattuali, eccPrima Parte. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno i seguenti: Contributo a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00 Contributo per il Lavoratore: € 1,50 € 18,00 Totale contributo “Gestione Ordinaria” € 6,00 € 72,00
3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
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ENTI BILATERALI. Premessa Le prestazioni parti stipulanti il presente c.c.n.l., ribadita la volontà di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate promuovere lo sviluppo degli Enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di individuare in FORMAZIENDA (Fondo istituito da Sistema Impresa e Confsal) l'ente interprofessionale per la formazione permanente e continua e nell'EBITEN l'Ente bilaterale ed Organismo paritetico riferito alle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.
Art. 17 (Operatività dell'Ente bilaterale per il tramite degli Enti Bilateralisettore del turismo)
1. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. convengono di affidare all'Ente bilaterale nazionale del Terziario, al fine di essere garantitein sigla EBITEN, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinitole funzioni previste dalle normative vigenti in capo sia agli enti bilaterali ex art. Nel Lavoro Intermittente2 comma 1, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindilett. h), del corrispondente contributo minimo D.Lgs. n. 276/2003 che agli organismi paritetici così come individuati dall'art. 2 comma 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, relative alla materie dell'occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL e/o agli enti e organismi preposti come per legge;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione dedicata alla progettazione di attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3)lavoro;
2i) svolge i contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in tutti i casi materia di ricorso sostegno al lavoro intermittente, saranno i seguenti: Contributo a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00 Contributo per il Lavoratore: € 1,50 € 18,00 Totale contributo “Gestione Ordinaria” € 6,00 € 72,00
3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.reddito;
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ENTI BILATERALI. Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilateralia. Contributi destinati all’ENBIC
A. “Gestione Ordinaria” (€ 108,00):
B. “Gestione Speciale” (€ 210,00, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue:
1ex € 260,00): Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 26,50 € 318,00 Tabella 10) Quadri: Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Lavoratori Intermittenti, i Datori Quadri con rapporto di lavoro non dovranno versare superiore a 12 mesi, assunti a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali *
A. “Gestione Ordinaria” (€ 108,00): Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la contribuzione afferente la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. • di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: • di cui a carico del Lavoratore: € 7,50 € 1,50 € 90,00 € 18,00
B. cui per “Gestione Speciale”: Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivorispettivamente in caso di grave infortunio professionale od extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. • Carico per il Datore, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3);
2) i contributi ciascun Lavoratore: • Carico per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.) il Lavoratore: € 41,67 € 1,00 € 500,00 € 12,00 Tabella 11): Contributi dovuti alla “Gestione Ordinaria”” dell’En.Bi.C. per i Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi, in tutti ivi compresi i casi Quadri e gli Apprendisti, a tempo pieno o parziale di ricorso al lavoro intermittente, saranno i seguenti: Contributo almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali * • di cui a carico del Datoredell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00 Contributo per il • di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00 Totale contributo “Gestione Ordinaria” € 6,00 € 72,00
3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.18,00
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