EBITEMP Clausole campione

EBITEMP. 1. L’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato EBITEMP, opera nel comparto delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale del settore. 2. Le parti concordano che le prestazioni generali erogate dall’ente, di cui all’allegato 2, riguardano: a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), sostenendone i relativi costi; b) la funzione di service al fondo di previdenza integrativa sostenendone i relativi costi; c) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi; d) la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la costituzione di un fondo; e) misure di sostegno al reddito e alla mobilità territoriale; f) misure di sostegno alla maternità; g) misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni tempo indeterminato; h) misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie; i) iniziative di comunicazione sul lavoro temporaneo, sul suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione; j) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione; k) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore. Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell’ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Agenzie di Somministrazione. 3. Le risorse economiche di Ebitemp - costituite dal versamento da parte delle ApL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori temporanei - sono destinate all’effettuazione delle singole prestazioni, individuate nel presente articolo, al netto dei costi di gestione.
EBITEMP. L’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato “EBITEMP”, opera nel comparto delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un qua- dro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produt- tiva e occupazionale del settore. Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano: a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), so- stenendone i relativi costi; b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi; c) la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la co- stituzione di un fondo; d) misure di sostegno al reddito e alla mobilità territoriale; e) misure di sostegno alla maternità; f) misure di sostegno all’assunzione “ab initio”di lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratti di lavoro da tempo de- terminato a tempo indeterminato; g) misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie; h) iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e funzione nel mer- cato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione; i) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione; j) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore. Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal rego- lamento. Il finanziamento dell’ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Agenzie per il Lavoro. Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite: a) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribu- zioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di presta- zioni a tempo determinato; b) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30% delle retribu- zioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di presta- zioni a tempo indeterminato; c) da eventuali proventi pubblici e privati; d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali; e) da eventuali risorse derivanti dalla contrattazione collettiva. Tali risorse sono destinate all’effettuazione delle prestazioni, individuate nel p...
EBITEMP. L’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato “EBITEMP”, opera nel comparto delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un qua- dro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produt- tiva e occupazionale del settore. Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano: a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), so-
EBITEMP. 1. Le Parti convengono sulla necessità di procedere, previa analisi di fattibilità economica, ad una revisione delle prestazioni attualmente attive che miri a: - garantire un maggiore accesso alle prestazioni dei lavoratori somministrati (a titolo esemplificativo ampliamento delle prestazioni nell'ambito della tutela sanitaria); - modificare i requisiti al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e le possibilità di fruizione delle prestazioni medesime, anche mediante una semplificazione delle procedure e mantenendo inalterati i controlli delle stesse; - in caso di trasferimento dal luogo di residenza riconoscere al lavoratore, per esigenze strettamente connesse ad una attività lavorativa di durata minima di 6 mesi, proposta dall'Agenzia,un contributo fino ad un massimo complessivo di 3.500 euro, a rimborso delle spese sostenute per la mobilità territoriale. Per poter accedere alla prestazione economica il lavoratore e l’Apl, congiuntamente, devono preventivamente presentare ad Ebitemp un progetto di mobilità territoriale, valutato ed approvato dalla Commissione Prestazioni. I costi sostenuti dal lavoratore, rientranti nel progetto e per i quali viene richiesto il rimborso, devono essere rendicontati con apposita documentazione che ne attesti la spesa. Ebitemp, in accordo con la Commissione Prestazioni, stabilisce le modalità operative e gestionali della prestazione che deve intendersi sperimentale per i primi 12 mesi di vigenza contrattuale, nel limite di 350.000 euro a carico di Ebitemp; - le Parti valuteranno la possibilità di introdurre borse di studio. 2. Le Parti convengono di demandare alla Commissione Prestazioni, in collaborazione con Ebitemp, lo studio di fattibilità delle proposte di cui al presente articolo. Le Parti provvederanno a rendere operativo tramite specifico accordo quanto elaborato dalla Commissione entro il primo semestre del 2019.

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  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.