Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivanti. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolare:
a) promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
b) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975;
c) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli;
d) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di co...
Scopi. 1. Le Parti intendono promuovere la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa – firmato dal Consiglio federale svizzero e dall'Unione europea il 27 febbraio 2006 – e il Quadro concettuale per il Programma di cooperazione svizzero-lituano illustrato nell’Appendice 13 del presente Accordo.
2. Scopo del presente Accordo è di istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.
Scopi. L’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali;
Scopi. L'E.B.N./A.C. attua e concretizza a livello nazionale:
Scopi. 2.1 Il Governo svizzero e il Governo iugoslavo si impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare progetti e programmi di cooperazione tecnica e finanziaria. Detti programmi e progetti mirano a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nella Repubblica federale di Iugoslavia nonché a ridurre i costi economico-sociali del processo di trasformazione.
2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei progetti e programmi previsti.
2.3 Il presente Accordo mira parimenti ad agevolare le operazioni di soccorso d’urgenza e di aiuto umanitario che la Svizzera potrebbe svolgere nella Repubblica federale di Iugoslavia su richiesta del Governo iugoslavo.
Scopi. 2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le con- dizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest’ultimi prevarranno. Xxxxxxxx non sarà vincolata da eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, “CGA”), neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Xxxxxxxx. Le CGA non saranno vincolanti per Xxxxxxxx neppure per effetto di tacito consenso.
2.2 Brandoni si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condi- zioni di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni di Vendita.
Scopi. 1. Con il presente contratto lo Sponsee si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio/........... dello Sponsor, secondo le modalità di seguito precisate.
Scopi. (1) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
(2) A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle disposizioni di legge che prevedono l’integrazione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici; 360
i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;
l) l’istituzione d...
Scopi. L'E.N.B.Ass. si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale fra le parti. Esso inoltre pone in essere gli strumenti necessari per garantire ai soci effettivi ogni forma di assistenza contrattuale, con riferimento, ancorché non esaustivo, a quanto previsto all'art. 4 CCNL.
Scopi. Xxx.XX.Xxx. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti dei settori economici del terziario e dell’artigianato e piccole e medie imprese, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione. All’interno di Xxx.XX.Xxx. potrà essere prevista un’apposita sezione relativa ai dirigenti. Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000 – in tutte le imprese che aderiscono al Fondo, piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’attuazione dello scopo suindicato è disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base regionale o territoriale, secondo le specificità dei singoli comparti.